VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
VISTO, in particolare, l' articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione , il quale, al comma 4 , dispone, tra l'altro, che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari, avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, ed inoltre che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , e successive modificazioni ed integrazioni, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione";
CONSIDERATO che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2014 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 83 del 9 aprile 2014, che prevede una quota di 15.000 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale;
RILEVATO che è necessario prevedere una quota di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2015, al fine di rendere disponibili i lavoratori necessari, in particolare per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che allo scopo può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite della quota stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2014 , in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;
CONSIDERATO che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota, all'interno della quota complessiva stabilita per lavoro stagionale;
RILEVATO inoltre che - sulla base dei dati relativi agli ingressi in Italia nell'anno 2014 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano una differenza tra la quota autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2014 e la sua effettiva utilizzazione - è opportuno prevedere una quota di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota di 15.000 unità autorizzata per l'anno 2014;
RITENUTO, pertanto, opportuno autorizzare a titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2015 ed in via di programmazione transitoria, l'ingresso in Italia di una quota di 13.000 cittadini non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro subordinato stagionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014 , con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dottor Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri
Decreta:
Roma, 2 aprile 2015
p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Graziano Delrio