IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l' art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 , recante «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 ;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l' art. 7, comma 3 , che prevede che alla organizzazione interna delle strutture dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2012 , recante «Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 2, 15 e 16, come modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019 ;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 , relativo all'attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003 , relativo alla costituzione e organizzazione interna dell'ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all' art. 29 della legge comunitaria 1 marzo 2002, n. 39 , nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunita';
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228 , recante «Misure contro la tratta di persone» ed il relativo regolamento di' attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237 , ed in particolare l'art. 12 che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Fondo per le misure anti-tratta, nonche' l'art. 13 che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta e riduzione in schiavitu';
Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7 , recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell' art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , ed in particolare l'art. 19, comma 3, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita';
Vista la direttiva interministeriale del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parita' e pari opportunita' tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196 , recante «Attuazione della direttiva n. 2004/113/CE che attua il principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 , «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» ed in particolare l'art. 2, comma 463, che istituisce un fondo di 20 milioni di euro per un piano contro la violenza alle donne;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 ;
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120 , recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , concernenti la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati» e l' art. 11, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 di recepimento della direttiva UE n. 36 del 2011 in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 , recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell' art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e, in particolare, l' art. 9 che ha inserito l' art. 38-septies della citata legge n. 196 del 2009 , che dispone l'avvio di una sperimentazione di un bilancio di genere per il bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017 , recante «Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche delle esperienze gia' maturate nei bilanci degli Enti territoriali»;
Visto il Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018 adottato dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2016;
Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 adottato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2017;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018 , con il quale l'on. Vincenzo Spadafora e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 , concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Vincenzo Spadafora e, in particolare, l' art. 2 che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di pari opportunita';
Visto, in particolare, l'art. 16, commi 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 ottobre 2012 , cosi' come modificato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019 , i quali prevedono rispettivamente che il Dipartimento per le pari opportunita' si articola in non piu' di due uffici e in non piu' di tre servizi e che presso il Dipartimento opera, altresi', l'Ufficio per la promozione delle parita' di trattamento e le discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica di cui all' art. 29 della legge 1 marzo 2002, n. 39 , e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 , articolato in due ulteriori servizi;
Visto l' art. 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019 , il quale prevede che entro trenta giorni dall'emanazione dello stesso decreto, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e del Dipartimento per le parti opportunita';
Ravvisata, pertanto, la necessita' di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunita' in attuazione dell' art. 16 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 , anche alla luce del riordino delle attribuzioni in materia di famiglia e disabilita', di cui al citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 ;
Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Ambito della disciplina
Funzioni
Autorita' politica delegata alle pari opportunita'
Capo del Dipartimento
Organizzazione del Dipartimento
Ufficio per le politiche delle pari opportunita'
Ufficio per le questioni internazionali e gli affari generali
Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica - UNAR
Roma, 8 aprile 2019
Il Sottosegretario di Stato: Spadafora