IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito "testo unico ell'immigrazione";
VISTO, in particolare, l' articolo 3, comma 4 del Testo unico sull'immigrazione , il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e inoltre dispone, ai sensi della stessa norma, che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , e successive modificazioni ed integrazioni, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione";
CONSIDERATO che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2015 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 26 del 2 febbraio 2016, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2016, che ha previsto una quota d'ingresso di 13.000 cittadini non comunitari per motivi di lavoro stagionale, autorizzando pertanto una quota complessiva di 30.850 unità per l'ingresso in Italia di lavoratori non comunitari;
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203 , recante l'attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016;
CONSIDERATO che per l'anno 2017 è necessario prevedere una quota d'ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale, residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del citato testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
RILEVATO che ai sensi dell'articolo 21 del medesimo testo unico sull'immigrazione è opportuno prevedere una quota d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana;
TENUTO CONTO inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;
RAVVISATA l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
RAVVISATA infine la necessità di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2017, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;
RILEVATO che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessiva di 30.850 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari, autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2015 ;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016 , con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per talune funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;
DECRETA
Roma, 13 febbraio 2017
p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI La Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Maria Elena Boschi