Art. 2.
Presidente e componenti
1.
Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri che puo' delegare le relative funzioni al Ministro per i diritti e le pari opportunita'.
2.
Il Comitato e' composto, altresi', dal Ministro per i diritti e le pari opportunita', dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro della solidarieta' sociale, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro per le politiche per la famiglia e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri.
3.
Alle riunioni del Comitato partecipa anche il presidente del Comitato interministeriale dei diritti umani, di seguito denominato CIDU, istituito presso il Ministero degli affari esteri. Possono, inoltre, essere chiamati a partecipare i responsabili di altri organismi che svolgono e/o coordinano attivita' istituzionali in materia di diritti umani.
4.
Il Comitato e' convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che ne fissa l'ordine del giorno.
5.
Ogni componente del Comitato puo' delegare la propria partecipazione ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario.
6.
Alle riunioni del Comitato, in base agli argomenti da trattare possono essere invitati altri Ministri, nonche' esponenti del sistema delle autonomie, rappresentativi degli altri livelli di governo.
Art. 3.
Segreteria del Comitato e supporto tecnico
1.
Il Comitato si avvale di una segreteria costituita presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', che contribuisce ad istruire le attivita' del Comitato dei Ministri.
2.
Il CIDU fornisce il supporto tecnico al Comitato nei limiti delle proprie competenze ed attivita' istituzionali e con riferimento agli adempimenti previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti umani ratificate dall'Italia. Il CIDU puo' proporre al presidente del Comitato di inserire, all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato stesso, la discussione di specifici argomenti funzionali alla corretta applicazione delle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani.
3.
Il Comitato puo' richiedere il necessario supporto tecnico, per le materie di specifica competenza, anche agli altri organismi che svolgono e/o coordinano attivita' istituzionali in materia di diritti umani.
Art. 4.
Compiti e funzioni
1.
Il Comitato adotta le linee programmatiche e gli indirizzi relativi all'attivita' in materia di tutela dei diritti umani.
2.
Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attivita' del CIDU e degli altri organismi che svolgono e/o coordinano attivita' istituzionali in materia di diritti umani al fine di assicurarne la coerenza nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo.