VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito "testo unico dell'immigrazione";
VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 4, del testo unico dell'immigrazione, che prevede che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura ivi disciplinata, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto";
VISTA la legge 18 dicembre 2020, n. 173 , di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 , che ha modificato il citato articolo 3, comma 4, quarto periodo, del testo unico dell'immigrazione, sopprimendo il termine di adozione del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri "entro il 30 novembre di ciascun anno" nonché il riferimento al "limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ;
RILEVATO che il documento programmatico triennale non è stato emanato;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2020 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 12 ottobre 2020, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2020, che ha previsto una quota complessiva di 30.850 cittadini non comunitari per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo;
RAVVISATA la necessità di procedere in via transitoria a definire i flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per l'anno 2021, incrementando, rispetto all'anno 2020, la quota complessiva degli ingressi da prevedere, tenuto conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale;
RILEVATO che per l'anno 2021 è necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato non stagionale, da destinare alle esigenze dei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico - alberghiero;
RILEVATO, altresì, che per l'anno 2021 è necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari, residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del citato testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
VISTO l'articolo 21 del citato testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure di riammissione, nonché la previsione di una quota d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana;
RAVVISATA l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
TENUTO CONTO, inoltre, delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;
RAVVISATA, infine, la necessità di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2021, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro, è opportuno incentivare le istanze di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;
RITENUTO inoltre che, al fine di contrastare il fenomeno dell'impiego irregolare di lavoratori stagionali nel settore agricolo, è utile 'replicare la sperimentazione della partecipazione delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello stesso settore al procedimento di assunzione dei lavoratori, riservando alle istanze di nulla osta al lavoro presentate da tali organizzazioni una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;
RILEVATO che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare in via di programmazione transitoria;
DECRETA
Roma, 21 dicembre 2021
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Draghi