IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico dell'immigrazione»;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del testo unico dell'immigrazione, ove si prevede che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura ivi disciplinata, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto»;
Vista la legge 18 dicembre 2020, n. 173 , di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 , che ha modificato il citato art. 3, comma 4, quarto periodo, del testo unico dell'immigrazione, sopprimendo il termine di adozione del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «entro il 30 novembre di ciascun anno» nonche' il riferimento al «limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' art. 1, comma 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ;
Visti gli articoli da 42 a 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 che, nell'ambito delle misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all' art. 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , prevedono norme di semplificazione e snellimento del processo di rilascio dei nulla osta di cui agli articoli 22 e 24 del testo unico per l'immigrazione;
Visti, in particolare, gli articoli 42, comma 6, e 44, comma 1, della legge n. 122 del 2022 che si applicano alle procedure disciplinate dal decreto di cui al citato art. 3, comma 4, del testo unico dell'immigrazione anche per l'anno 2022;
Rilevato che il documento programmatico triennale non e' stato emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2021 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 17 gennaio 2022, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri residenti all'estero nel territorio dello Stato per l'anno 2021, che ha previsto una quota complessiva di 69.700 cittadini stranieri per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo;
Ravvisata la necessita' di procedere in via transitoria a definire i flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri residenti all'estero per l'anno 2022, incrementando, rispetto all'anno 2021, la quota complessiva degli ingressi da prevedere, tenuto conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale;
Visto l'art. 22, comma 2, del testo unico dell'immigrazione, che prevede per il datore di lavoro che voglia assumere uno straniero residente all'estero di verificare, presso il centro per l'impiego competente, l'indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro per il profilo richiesto con le modalita' definite dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro;
Vista la nota operativa dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro n. 17273 del 20 dicembre 2022 avente ad oggetto «Flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri e adempimenti dei centri per l'impiego»;
Rilevato che per l'anno 2022 e' necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori stranieri residenti all'estero per lavoro subordinato non stagionale, da destinare alle esigenze dei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico/alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale;
Rilevato, altresi', che per l'anno 2022 e' necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori stranieri residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione, incrementando la quota, rispetto all'anno 2021, per consentire l'ingresso di lavoratori formati a conclusione di progetti in corso, finanziati con fondi FAMI ed al fine di assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
Visto l'art. 21 del citato testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure di riammissione, nonche' la previsione di una quota d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana;
Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Tenuto conto, inoltre, delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;
Ravvisata, infine, la necessita' di prevedere una quota di ingresso di lavoratori stranieri residenti all'estero per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2022, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro, e' opportuno incentivare le istanze di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;
Ritenuto inoltre che, al fine di contrastare il fenomeno dell'impiego irregolare di lavoratori stagionali nel settore agricolo, e' utile replicare e rafforzare la sperimentazione della partecipazione delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello stesso settore al procedimento di assunzione dei lavoratori, riservando alle istanze di nulla osta al lavoro presentate da tali organizzazioni una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;
Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare in via di programmazione transitoria;
Decreta:
Roma, 29 dicembre 2022
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni