IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'
articolo 87, quinto comma, della Costituzione
;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
16 luglio 1947, n. 708
, ratificato con
legge 29 novembre 1952, n. 2388
,concernente la costituzione dell'Ente nazionale di previdenza edassistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.26
, concernente l'ordinamento e il funzionamento dell'ENPALS;
Vista la
legge 14 giugno 1973, n. 366
, concernente l'estensione aicalciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza edassistenza gestite dall'ENPALS;
Vista la
legge 23 marzo 1981, n. 91
, recante norme in materia dirapporti tra società e sportivi professionisti;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica
19 gennaio 1983, n.90
;
1° agosto 1983, n. 669
;
22 luglio 1986, n. 1006
;
19 marzo 1987, n. 203
e
19 marzo 1987, n. 207
, concernenti modifiche all'
articolo 3
del citato decreto legislativo n. 708 del 1947 ;
Visto l'
articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
,contenente la delega al Governo per il riordino e la soppressione dienti pubblici di previdenza ed assistenza;
Visto il
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479
, e successivemodificazioni, con il quale è stata attuata la suddetta delega;
Visto, in particolare, l'
articolo 1, comma 2, del citato decretolegislativo n. 479 del 1994
, il quale prevede che, con decreto delPresidente della Repubblica , su proposta del Ministro del lavoro edella previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzionepubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'
articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinati l'organizzazione e ilfunzionamento degli enti pubblici di previdenza ed assistenza secondoi criteri di cui all'
articolo 3 del medesimo decreto legislativo n.479 del 1994
;
Visto l'
articolo 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre2002, n. 289
, che estende all'ENPALS la disciplina previstadall'
articolo 3 del citato decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479
, con applicazione, relativamente agli organi, eccettuato il Collegio dei revisori, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
Ritenuto di dover dare attuazione a tale prescrizione legislativa;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 ottobre 2003;
Ritenuto di non recepire il parere del Consiglio di Stato conriferimento:
a) all'osservazione concernente l'opportunità di trasfondere lenorme residue del citato
decreto del Presidente della Repubblica n.26 del 1950
nel presente regolamento, trattandosi in realtà di normedi dettaglio, ovvero di materia già disciplinata in modo uniformeper tutti gli enti di cui al citato decreto legislativo n. 479 del1994, anche mediante adozione dei relativi regolamenti dicontabilità e amministrazione;
b) all'osservazione concernente l'opportunità di introdurre un procedimento di ricognizione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, tenuto conto che tale materia è affidataalle determinazioni giurisprudenziali e che comunque su di essa mancano le necessarie indicazioni di legge ;
c) al rilievo concernente la presunta mancanza di indicazioni circa l'oggetto e le modalità della funzione di vigilanza svolta dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, dovendosi osservare che tale funzione è invece disciplinata dalla normativa di rango primario richiamata al
comma 2 dell'articolo 4
del regolamento;
d) all'osservazione concernente la problematica della rappresentanza della pubblica amministrazione tra gli esperti del Consiglio di amministrazione, tenuto conto che la disposizione del regolamento esaminata (
articolo 5, comma 1
) riproduce in realtà una norma di rango primario (
articolo 3, comma 5, del citato decretolegislativo n. 479 del 1994
);
Vista la
legge 15 maggio 1997, n. 127
;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con ilMinistro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
Art. 2.
O r g a n i
1.
Sono organi dell'Ente:
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza;
d) il Collegio dei sindaci;
e) il Direttore generale.
2.
Gli organi di cui alle
lettere a)
,
b)
,
c)
e
d)
durano in carica quattro anni. Gli organi di cui alle
lettere a)
,
b)
e
c)
possono essere confermati una sola volta. Allo scadere del quadriennio, i membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni, ancorchè siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
3.
L'Ente si articola sul territorio nazionale in sedi compartimentali aggregate in aree interregionali. Le sedi compartimentali assicurano il servizio di informazione e di assistenza agli assicurati e alle imprese, concorrono all'attività istruttoria delle prestazioni assicurate e al monitoraggio della regolarità degli adempimenti contributivi delle imprese dello spettacolo e dello sport.
Art. 3.
Presidente
2.
Il Presidente:
a)
ha la rappresentanza legale dell'Ente, che puo', secondo quanto previsto dall'
articolo 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639
, richiamato, in via generale, dall'
articolo 7 del citato decreto legislativo n. 479 del 1994
e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, delegare, in caso di assenza o di impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, ad un membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali, ai coordinatori dei rami professionali e, nell'ambito degli uffici periferici, ai dirigenti periferici;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre allo stesso, ne assicura l'istruttoria e ne dà comunicazione al Presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza. La convocazione puo' avvenire anche sulla base di richiesta formulata dai due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione: in tale caso la riunione si svolgerà entro otto giorni dalla richiesta ed avrà all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;
c) puo' disporre, anche su proposta del direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta la convocazione del consiglio di amministrazione in tempo utile per evitare un pregiudizio per l'Ente, l'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;
e) dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;
f) rappresenta l'Ente nelle trattative con i sindacati a livello nazionale;
g) nomina, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza, i componenti della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico;
h) puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza.
Art. 4.
Consiglio di indirizzo e vigilanza
1.
Il consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato ai sensi dell'
articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479
, previa designazione da parte delle confederazioni sindacali ed organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è composto da:
a) sei membri in rappresentanza dei lavoratori, dei quali quattro in rappresentanza del settore dello spettacolo e due degli sportivi professionisti;
b) sei membri in rappresentanza dei datori di lavoro, dei quali quattro in rappresentanza del settore dello spettacolo e due delle società sportive.
2.
Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui all'
articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479
, come modificato dall'
articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127
. In particolare, svolge i seguenti compiti:
a) definisce i programmi ed individua le linee di indirizzo dell'Ente;
b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
c) emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Ente;
d) approva, in via definitiva, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonchè i piani pluriennali ed i criteri generali di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede all'approvazione definitiva;
e) attua l'intesa con il Presidente dell'Ente per la nomina dei componenti della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico.
3.
Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori e, su proposta del presidente, elegge tra i suoi membri quello delegato a sostituire il presidente stesso in caso di assenza o di impedimento.
4.
Il funzionamento e l'organizzazione interna del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi comprese le modalità di adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato dal regolamento delle adunanze, deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle riunioni del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5.
Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, puo' avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.
Art. 5.
Consiglio di amministrazione
1.
Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi dell'
articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479
, è composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da quattro esperti, uno dei quali scelto tra dirigenti di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, da porre in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. I curricula dei componenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.
2.
Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di cui all'
articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479
, e successive modificazioni. In particolare, svolge i seguenti compiti:
a) predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
b) approva i piani annuali nell'ambito della programmazione;
c) delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;
d) delibera il regolamento di organizzazione ed il funzionamento ed il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonchè l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica ed i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità; i predetti provvedimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
e) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti, ed i criteri per l'attribuzione della retribuzione di posizione per le qualifiche dirigenziali, conformemente alle previsioni dei contratti collettivi per la dirigenza;
f) trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonchè qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza;
g) esercita ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'Ente.
3.
Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con il regolamento per le adunanze, deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Art. 6.
Collegio dei sindaci
1.
Il collegio dei sindaci è composto da:
a)
un rappresentante della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte medesima, con funzioni di presidente e nominato con il decreto di cui al
comma 2
;
b) un funzionario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri;
c) un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro dello spettacolo, scelti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale;
d) uno in rappresentanza delle società sportive, uno in rappresentanza dei giocatori di calcio ed uno degli allenatori di calcio, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.
2.
Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3.
I sindaci intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza.
4.
Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all' articolo 2403 e seguenti del
codice civile
, nonchè le funzioni previste da disposizioni legislative e regolamentari.
5.
I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Art. 7.
Direttore generale
2.
Il Direttore generale svolge le funzioni di cui all'
articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479
. In particolare, svolge i seguenti compiti:
a) partecipa, con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e puo' assistere a quelle del consiglio di indirizzo e vigilanza;
b) ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
c) provvede, in esecuzione dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonchè di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennità di funzione;
d) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo;
3.
Alle sedute del consiglio di amministrazione, il Direttore generale puo' farsi assistere dai dirigenti o dai funzionari responsabili dei vari servizi dell'Istituto, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.
Art. 8.
Regolamento di organizzazione
Dato a Roma, addi' 24 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli