IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;
Visto l' art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Visti gli articoli 19, 30, 38 e 49 dello statuto del comune di Genova come modificati dalla deliberazione n. 105 in data 27 luglio 2004 del consiglio comunale di Genova, nelle parti in cui estendono agli stranieri extracomunitari il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni comunali e per quelle circoscrizionali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione I del 16 marzo 2005, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
decreta:
È disposto l'annullamento, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, della deliberazione del consiglio comunale di Genova n. 105 del 27 luglio 2004, nella parte in cui dispone la modifica degli articoli 19, 30, 38 e 49 dello statuto del comune di Genova.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Dato a La Maddalena, addì 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri