Art. 1.
Programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del
codice penale
1.
Il programma di assistenza di cui all'
articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228
, consiste in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del
codice penale
, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico.
2.
Il programma di cui al
comma 1
e' realizzato, a cura delle regioni, dagli enti locali o dai soggetti privati con questi convenzionati, dietro presentazione alla Commissione di cui all'
articolo 3
di progetti di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonche' le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
3.
I progetti di cui al
comma 2
, che tengono altresi' conto delle eventuali esigenze collegate alla tipologia delle vittime, alla loro eta' e al tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:
a) fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture ad indirizzo segreto;
b) disponibilita' per le vittime di servizi socio-sanitari di pronto intervento;
4.
I progetti attivati a norma del presente articolo hanno una durata di tre mesi e sono prorogabili per un ulteriore periodo di pari durata da parte della Commissione di cui all'
articolo 3
.
6.
Le regioni o gli enti locali stipulano la convenzione con uno o piu' soggetti privati di cui al
comma 5
, previa verifica della rispondenza dei progetti ai criteri ed alle modalita' di cui al presente regolamento e previo accertamento dei requisiti organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione degli interventi, nonche' del possesso dei titoli professionali degli operatori.
Art. 2.
Disposizioni finanziarie
1.
Il programma di assistenza e' finanziato, previa valutazione dei progetti di fattibilita' da parte della Commissione ai cui all'
articolo 3
, per una quota pari all'ottanta per cento con un contributo dello Stato, disposto dal Ministro per le pari opportunita', pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere sulle risorse di cui all'
articolo 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228
, e per una quota pari al venti per cento con un contributo della regione o dell'ente locale a valere sulle risorse relative all'assistenza.
Art. 3.
Valutazione dei progetti
2.
La Commissione di cui al
comma 1
:
a) esprime parere sugli schemi tipo di convenzioni stipulate tra le regioni o gli enti locali e gli enti privati che intendono realizzare i progetti;
b) verifica lo stato di attuazione degli stessi sulla base di una relazione trasmessa con cadenza semestrale dalle regioni o dagli enti locali di riferimento alla Commissione e avvalendosi di una scheda di monitoraggio predisposta dalla Commissione medesima.
Art. 4.
Indicatori per la valutazione dei progetti di fattibilita'
1.
La presentazione dei progetti di fattibilita' di cui all'
articolo 1, comma 2
, deve essere corredata da:
a) una relazione illustrativa sulla tipologia e la natura degli interventi con le indicazioni circa:
1) gli obiettivi da conseguire, i tempi di realizzazione e le varie fasi in cui si articola il progetto;
2) le metodologie utilizzate e la tipologia delle azioni;
3) i destinatari dei progetti e la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
4) le risorse umane utilizzate e le strutture, gli immobili e le attrezzature occorrenti, i costi previsti;
b) una analisi costi-benefici relativa alla finalita' da perseguire indirizzata verso i seguenti indicatori:
1) numero di persone destinatarie;
2) effetto moltiplicatore;
3) trasferibilita' dei risultati;
4) promozione delle buone pratiche;
c) una scheda contenente tutti i dati relativi alla natura ed alle caratteristiche del soggetto attuatore se diverso dal proponente, con l'indicazione delle esperienze maturate.
2.
La Commissione, tenuto conto dei criteri generali di cui all'
articolo 1, comma 3
, valuta i progetti mediante i seguenti indicatori:
a) esperienza e capacita' organizzativa del proponente;
b) articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;
c) previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;
d) localizzazione del progetto in zone a piu' alta diffusione del fenomeno;
e) carattere innovativo del progetto;
f) ottimale rapporto costi/benefici.
3.
La Commissione provvede alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.
Art. 5.
Termini e modalita' per la presentazione dei progetti
1.
I progetti di fattibilita' di cui all'
articolo 1, comma 2
, sono presentati per la valutazione al Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini e con le modalita' indicate in appositi avvisi, contenenti gli schemi delle domande e i formulari da allegare alle medesime.