IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Visto l' art. 37 della legge 26 giugno 1990, n. 162 , recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in cui devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685 , del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297 , del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176 , del codice di procedura penale e della citata legge n. 162 del 1990 ;
Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari espresso dal Senato della Repubblica in data 5 agosto 1990 e dalla Camera dei deputati in data 5 settembre 1990; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1990 , pubblicato neila Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1990, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministii ha delegato il Ministro per gli affari sociali ad esercitare ogni funzione a lui attribuita dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 ;
Sulla proposta del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita';
EMANA il seguente decreto:
Legge 26 giugno 1990, n. 162 , art. 23, comma 1) - Espulsione dello straniero condannato
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 ottobre 1990
COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Vassalli