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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394
  Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  .  
  Pubblicato in GU, n. 258 del 03/11/1999
  Vigente al 21/11/2024 


Indice

  CAPO II - INGRESSO E SOGGIORNO
  CAPO V - DISCIPLINA DEL LAVORO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' articolo 87 della Costituzione  ;

Visto l' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico;

Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Udita la conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  ;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e del 24 maggio 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le osservazioni della Corte dei conti;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per la solidarieta' sociale, con il Ministro per le pari opportunita', con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, economica, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana

il seguente regolamento:


 
 
CAPO I 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 
 
[ Art. 1  ] [1]  
 
 
 
Art. 1 

Accertamento della condizione di reciprocità

 
  1.  Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocita', nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri.
 
  2.  L'accertamento di cui al comma 1  , non e' richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonche' per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.
[2]  
 
 
  Art. 2 

Rapporti con la pubblica amministrazione

 
  1.  I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive  
 
[ ... ] [3]  
     , limitatamente agli stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani,  
 
[ ... ] [5]  
  .
 
 
[ 2.  ] [6]  
 
 
2.  Gli stati, fatti, e qualita' personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200  , dalle autorita' consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorita' consolare italiana attesta la conformita' all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri e' prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all' articolo 4, comma 2, del testo unico  . [7]  
 
 
2-bis.  Ove gli stati, fatti e qualita' personali di cui al comma 1  non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei documenti, rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003 , le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200  , sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. [8]  
 
 
  Art. 3 

Comunicazioni allo straniero

 
  1.  Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
 
  2.  Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1  , emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalita' di cui al comma 3  o quando la persona e' irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.
 
 
[ 3.  ] [9]  
 
 
3.  Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalita' di impugnazione, effettuata con modalita' tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la pre erenza indicata dall'interessato.[10]  
 
  4.  Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3  , lo straniero e' altresi' informato del diritto di essere assistito da un difensore di Fiducia, con ammissione, qualora (le sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217  ,  
 
e successive modificazioni,[11]  
  ed e' avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sara' assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all' articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  , e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
 
 
  Art. 4 

Comunicazioni all'autorita' consolare

 
  1.  L'informazione prevista dal comma 7 dell'articolo 2 del testo unico contiene:
   a) l'indicazione dell'autorita' giudiziaria o amministrativa che effettua l'informazione;
   b) le generalita' dello straniero e la sua nazionalita' nonche' ove possibile gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;
   c) l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione con specificazione della data di accertamento della stessa, nonche', ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;
   d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della liberta' personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.
 
  2.  La comunicazione e' effettuata per iscritto, ovvero mediante Fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina dello Stato di cui lo straniero e' cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvedera' ad interessare la rappresentanza competente.
 
  3.  L'obbligo di informazione all'autorita' diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui all' articolo 2, comma 7, del testo unico  , dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorita'. Per lo straniero di eta' inferiore ai quattordici anni, la rinuncia e' manifestata da chi esercita la potesta' sul minore.
 
  4.  Oltre a quanto previsto dall' articolo 2, comma 7, del testo unico  , l'informazione all'autorita' consolare non e' comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di relizione, di opinioni politiche, di origine nazionale di condizioni personali o sociali.
 
 

 
CAPO II 

INGRESSO E SOGGIORNO

 
  Art. 5 

Rilascio dei visti di ingresso

 
  1.  Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato e' di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a cio' abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito per una durata non superiore rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessita'.
 
  2.  Il visto puo' essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.
 
 
[ 3.  ] [12]  
 
 
3.  La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonche' i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle attivita' produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.[13]  
 
  4.  Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicita' di detti requisiti e condizioni, nonche' degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
 
 
[ 5.  ] [14]  
 
 
5.  Fermo restando quanto previsto dal comma 4  , nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalita' complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove e' diretto, il motivo e la durata del soggiorno. [15]  
 
  6.  Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonche' la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:
   a) la finalita' del viaggio;
   b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
   
[ c)  ] [16]  
   
c)  a disponibilita' dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all' articolo 4, comma 3, del testo unico  ; [17]  
   
c-bis)  il nullaosta di approvazione del progetto da parte del  
 
[ ... ] [19]  
   
 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali[20]  
  , rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui all' articolo 10, comma 3-bis  ; [18]  
   d) le condizioni di alloggio.
 
 
[ 7.  ] [21]  
 
  8.  Valutata la ricevibilita' della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto e' rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta  
 
, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento.[22]  
  .
 
 
8-bis.  Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, di cui all' articolo 2 del testo unico  , nonche' l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorita' dopo il suo ingresso in Italia. [23]  
 
 
 
[ Art. 6  ] [24]  
 
 
 
Art. 6 

Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito

 
  1.  La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all' articolo 29, comma 1, del testo unico  , va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla:
   a)  copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all' articolo 28, comma 1, del testo unico  ;
   b)  documentazione attestante la disponibilita' del reddito di cui all' articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico  ;
   c)  documentazione attestante la disponibilita' di un alloggio, a norma dell' articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico  . A tale fine, l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio;
   d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore eta' e lo stato di famiglia;
   e)  documentazione attestante l'invalidita' totale o i gravi motivi di salute previsti dall' articolo 29, comma 1, lettere c)  e b-bis)  , del testo unico , rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;
   f)  documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui all' articolo 29, comma 1, lettere b-bis)  e c)  del testo unico , prodotta dalle locali autorita' o da soggetti privati, valutata dall'autorita' consolare alla luce dei parametri locali.
 
  2.  L'autorita' consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d)  , e)  e f)  , salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente, nonche' alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.
 
  3.  Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b)  , c)  , d)  , e)  f)  e  e 2  . Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero puo' avvalersi di un procuratore speciale.
 
  4.  Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall' articolo 29 del testo unico  , nonche' i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno, di cui all' articolo 11, comma 2  . Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorita' consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
 
  5.  Le autorita' consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4  ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4  , rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.
[25]  
 
 
 
Art. 6-bis 

Diniego del visto d`ingresso

 
  1.  Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, l'autorita' diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalita' di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso e' negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all' articolo 4, comma 3, del testo unico  . Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato. Il provvedimento di diniego e' motivato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del testo unico  . Il provvedimento e' consegnato a mani proprie dell'interessato.
[26]  
 
 
  Art. 7 

Ingresso nel territorio dello Stato

 
  1.  L'ingresso nel territorio dello Stato e' comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.
 
 
[ 2.  ] [27]  
 
  3.  Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi puo' essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanita' marittima o aerea.
 
  4.  Nelle circostanze di cui al comma 3  , il controllo di frontiera e' effettuato dall'ufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalita' stabilite dal questore.
 
  5.  Le disposizioni dei commi 3  e 4  si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in localita' sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388  .
 
 
  Art. 8 

Uscita dal territorio dello Stato e reingresso

 
  1.  Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione e' tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera.  
 
[ ... ] [28]  
 
 
  2.  Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso e' consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno  
 
o della carta di soggiorno[29]  
  in corso di validita'.
 
 
[ 3.  ] [30]  
 
 
3.  Lo straniero, il cui documento di soggiorno e' scaduto da non piu' di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato e' tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si e' allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.[31]  
 
  4.  Lo straniero privo del documento di soggiorno, perche' smarrito o sottratto, e' tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento, il visto di reingresso e' rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.
 
 
[ 5.  ] [32]  
 
 
 
Art. 8-bis 

Contratto di soggiorno per lavoro subordinato

 
  1.  Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonche' nella proposta di contratto di soggiorno di cui all' articolo 30-bis, comma 2, lettera d)  , e comma 3, lettera c)  , un alloggio fornito di requisiti di abitabilita' e idoneita' igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
 
  2.  La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettere a)  e b)  , del testo unico, e' esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste dall'articolo 35, comma 1  .
[33]  
 
 
  Art. 9 

Richiesta del permesso di soggiorno

 
 
[ 1.  ] [34]  
 
 
1.  La richiesta del permesso di soggiorno e' presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui all' articolo 6, comma 1  , ed in caso d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo36, comma 1  , mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all' articolo 49 del testo unico  . In luogo della fotografia in piu' esemplari, allo straniero puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio. [35]  
 
 
1-bis.  Le modalita' di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui all' articolo 5, comma 8, del testo unico  . [36]  
 
 
1-ter.  In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorita' consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis  , e 36, comma 2  . [37]  
 
 
1-quater.  Lo sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovveroconferma l'avvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all' articolo 11, comma 2  . [38]  
 
  2.  Nella richiesta di cui al comma 1  lo straniero deve indicare:
   a) le proprie generalita' complete, nonche' quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
   b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
   c) il motivo del soggiorno.
 
  3.  Con la richiesta di cui al comma 1  devono essere esibiti:
   a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalita', la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonche' il visto di ingresso, quando prescritto;
   
[ b)  ] [39]  
   
b) la documentazione, attestante la disponibilita' dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro.[40]  
 
  4.  L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e puo' richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:
   a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
   b)  la disponibilita' dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all' articolo 4, comma 3), del testo unico  , rapportata al numero delle persone a carico;
   c) la disponibilita' di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.
 
 
[ 5.  ] [41]  
 
 
5.  Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dell' articolo 24 del testo unico  per un periodo non superiore a trenta giorni sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico  . [42]  
 
  6.  La documentazione di cui ai commi 3  e 4  non e' necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18  e 20  del testo unico  
 
 
 
[ ... ] [44]  
   
 
e agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 28, comma 1, lettere a) e a-bis)[45]  
  [43]  
  .
 
  7.  L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identita' dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1  , munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potra' essere ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovra' essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all' articolo 34, comma 3, del testo unico  .
 
 
  Art. 10 

Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari

 
  1.  Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell' articolo 9, comma 7  , tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui all' articolo 6, comma 3, del testo unico  , la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.
 
 
1-bis.  In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalita' e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.[46]  
 
  2.  Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno puo' essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonche' del programma del viaggio. La disponibilita' dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese d'origine puo' essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.
 
  3.  Nel casi di cui al comma 2  , la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del controllo di frontiera.
 
 
3-bis.  Per soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalla regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del  
 
[ ... ] [48]  
   
 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali[49]  
  , la richiesta di soggiorno per i minori puo' essere presentata dal legale rappresentante dell'ente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati. [47]  
 
  4.  Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno puo' essere presentata in questura dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunita' in cui lo straniero e' ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1  e del permesso di soggiorno.
 
  5.  Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8 dell'articolo 6 del testo unico.
 
  6.  Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.
 
 
  Art. 11 

Rilascio del permesso di soggiorno

 
  1.  Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
   a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;
   b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
   c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero gia' in possesso, del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.
   
c-bis)  per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorita' giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale , nonche' per taluno dei delitti di cui all' articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75  ; [50]  
   
[ c-ter)  ] [51]  
   
c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;[52]  
   
c-quinquies)  per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all' articolo 31, comma 3, del testo unico  ; [53]  
   
[ c-sexies)  ] [54]  
   
c-sexies) per integrazione, previo decreto motivato del tribunale per i minorenni, nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, per la durata fissata dall'autorita' giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di eta'.[55]  
 
 
[ 1-bis.  ] [56]  
 
 
[ 2.  ] [57]  
 
 
2.  Il permesso di soggiorno e' rilasciato in conformita' al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all' articolo 17  , rilasciati in formato elettronico, possono altresi' contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di consegna del permesso di soggiorno. [58]  
 
 
2-bis.  La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego, di cui all' articolo 12, comma 1  . [59]  
 
  3.  La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all' articolo 34, comma 3, del testo unico  deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.
 
 
  Art. 12 

Rifiuto del permesso di soggiorno

 
  1.  Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno e' rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procedera' nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico.
 
 
[ 2.  ] [60]  
 
  3.  Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e puo' disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attivita' di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.
 
 
  Art. 13 

Rinnovo del permesso di soggiorno

 
  1.  Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformita' di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non puo' essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni  
 
[ ... ] [61]  
  .
 
  2.  Ai Fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22,  
 
[ ... ] [62]  
   
 
comma 11[63]  
  , del testo unico , la documentazione attestante la disponibilita' di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico puo' essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dati dall'interessato con la richiesta di rinnovo.
 
 
[ 2-bis.  ] [64]  
 
  3.  La richiesta di rinnovo e' presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti ed accertata l'identita' del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalita' di cui all' articolo 2, comma 6, del testo unico  , l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale e' condizione per la continuita' dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
 
  4.  Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla meta' del periodo di validita' del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
 
 
 
[ Art. 14  ] [65]  
 
 
 
Art. 14 

Conversione del permesso di soggiorno

 
  1.  Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavorob subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari puo' essere utilizzato anche per le altre attivita' consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validita' dello stesso. In particolare:
   a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita' lavorativa in forma autonoma, nonche' l'esercizio di attivita' lavorativa in qualita' di socio lavoratore di cooperative;
   b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validita' dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro e' in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
   c)  il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore  
 
[ ... ] [67]  
   
 
[ ... ] [68]  
  consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a)  e b)  ; ;
   
c-bis) i permessi di soggiorno di cui all'articolo 28, lettere a) e a-bis), consentono l'esercizio del lavoro autonomo e subordinato nonche' lo svolgimento di attivita' lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro minorile. Al compimento della maggiore eta' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 1-bis, del testo unico;[69]  
   d)  il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia puo' essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all' articolo 11, comma 1, lettera c-quater)  .
 
 
1-bis.  Il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al minore straniero non accompagnato ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  , puo' essere convertito, ai sensi dell'articolo 32, commi 1 e 1-bis, del testo unico, in caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore eta'. In tal caso, la richiesta e' presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero entro trenta giorni dalla notifica del decreto non impugnabile con cui l'autorita' giudiziaria nega la sospensione del provvedimento impugnato, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  . [70]  
 
  2.  L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a  ), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b)  , comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e' utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.
 
  3.  Con il rinnovo, e' rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attivita' effettivamente svolta.
 
  4.  Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validita' dello stesso, l'esercizio di attivita' lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
 
  5.  Fermi restando i requisiti previsti dal l'articolo 6, comma 1, del testo unico  , le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all' articolo 3, comma 4, del testo unico  , per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore eta'. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
 
  6.  Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero e' ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio puo' essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti del le quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico  , e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell' articolo 35, comma 1  , o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all' articolo 6, comma 1, del testo unico  da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 39, comma 9. La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione e' possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.
[66]  
 
 
 
Art. 14-bis 

Conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato

 
  1.  Al raggiungimento della maggiore eta', al minore straniero non accompagnato titolare del permesso di soggiorno di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e a-bis), puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico. Per i minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell' articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184  , ovvero sottoposti a tutela, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al primo periodo, e' richiesto il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
  2.  La richiesta del parere di cui al comma 1 e' presentata non prima di novanta giorni antecedenti il compimento della maggiore eta' e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, ed e' corredata da:
   a) copia del passaporto o dell'attestato di identita' rilasciato o convalidato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di origine;
   b) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rilascio;
   c) documentazione attestante il percorso di integrazione sociale svolto dall'interessato durante la minore eta' e quello eventualmente da realizzare successivamente;
   d) ogni altra documentazione utile ai fini dell'adozione del parere.
 
  3.  Fatta salva la valutazione del caso concreto, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, si tiene conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale e dell'avvio di un percorso di integrazione.
[71]  
 
 
  Art. 15 

Iscrizioni anagrafiche

 
  1.  Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228  , e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , come modificato dal presente regolamento.
 
  2.   
Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , e' sostituito dal seguente: "  
 
  3.  Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornera' la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore
".
 
  3.   
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , e' sostituita dalla seguente: "  
   c) per irreperibilita' accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonche', per i cittadini stranieri per irreperibilita' accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.
".
 
  4.   
Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , e' aggiunto il seguente periodo: "  
Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione e' effettuata al questore.
".
 
  5.  Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate d'ufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.
 
  6.   
Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , e' aggiunto il seguente periodo: "  
Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.
".
 
  7.  Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Istituto nazionale di statistica e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale ed il Garante per la protezione dei dati personali sono determinate le modalita' di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675  , e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalita' tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini Stranieri gia' iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
 
  Art. 16 

Richiesta della carta di soggiorno

 
  1.  Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all' articolo 9 del testo unico  , l'interessato e' tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.
 
  2.  All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:
   a) le proprie generalita' complete;
   b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;
   c) il luogo di residenza;
   
[ d)  ] [72]  
   
d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidita', specificandone l'ammontare.[73]  
 
  3.  La domanda deve essere corredata da:
   a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorita' italiana da cui risultino la nazionalita', la data, anche solo con l'indicazione dell'anno e il luogo di nascita del richiedente;
   
[ b)  ] [74]  
   
b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;[75]  
   c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
   d)  fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari salvo quanto previsto dall' articolo 9, comma 1  .
 
 
[ 4.  ] [76]  
 
 
4.  Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2  , e 30, comma 4  , del testo unico , nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all' articolo 9, comma 1  , e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis)  , del medesimo testo unico , le indicazioni di cui al comma 2  e la documentazione di cui al comma 3  devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:
   a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero sono legalizzati dall'autorita' consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti e' conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente. Tale documentazione non e' richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territor o nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
   b)  la disponibilita' di un alloggio, a norma dell' articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico  . A tale fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico  ovvero il certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio;
   c)  il reddito richiesto per le finalita' di cui all' articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico  , tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico.
[77]  
 
  5.  Se la carta di soggiorno e' richiesta nelle qualita' di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all' articolo 9, comma 2, del testo unico  , il richiedente, oltre alle proprie generalita', deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all' articolo 9, comma 2, del testo unico  , la carta di soggiorno e' richiesta da chi esercita la potesta' sul minore.
 
  6.  Nei casi previsti dal comma 5  la domanda deve essere corredata  
 
[ ... ] [78]  
  delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.
 
  7.  L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identita' dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potra' essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.
 
 
  Art. 17 

Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno

 
  1.  La carta di soggiorno e' rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.
 
 
[ 2.  ] [79]  
 
 

 
CAPO III 

ESPULSIONE E TRATTENIMENTO

 
  Art. 18 

Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione

 
 
[ 1.  ] [81]  
 
 
1.  La sottoscrizione del ricorso di cui all' articolo 13, comma 8, del testo unico  , presentato dallo straniero ad una autorita' diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorita' che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso. [82]  
 
  2.  L'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato puo' far pervenire le proprie osservazioni al giudice entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.
 
 
  Art. 19 

Divieto di rientro per gli stranieri espulsi

 
  1.  Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all' articolo 8, comma 1  , ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.
 
 
1-bis.  Decorso il termine di cui al comma 1  , lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identita' del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno. [83]  
 
 
 
Art. 19-bis 

Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi

 
  1.  La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui all' articolo 13, comma 13, del testo unico  , e' presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica dell'identita' e autentica della firma del richiedente nonche' acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.
 
  2.  La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare all'interessato il provvedimento del Ministero dell'interno.
[84]  
 
 
  Art. 20 

Trattenimento nei centri di permanenza temporanea ed assistenza

 
 
[ 1.  ] [85]  
 
 
1.  Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il  
 
[ ... ] [87]  
   
 
centro di identificazione ed espulsione[88]  
  piu' vicino, in relazione alla disponibilita' dei posti, ai sensi dell' articolo 14 del testo unico  , e' comunicato all'interessato con le modalita' di cui all' articolo 3, commi 3 e 4  , unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento. [86]  
 
  2.  Con la medesima comunicazione lo straniero e' informato del diritto di essere assistito nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia con ammissione ricorrendone le condizioni al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero e' dato altresi' avviso che in mancanza di difensore di fiducia, sara' assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all' articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271  e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
 
  3.  All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sara' ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.
 
  4.  Il trattenimento non puo' essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e comunque oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non e' convalidato.
 
  5.  Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non puo' essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.
 
 
5-bis.  Gli avvisi di cui al comma 2  sono altresi' dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'articolo 13, comma 5-bis  , del testo unico. [89]  
 
 
  Art. 21 

Modalita' del trattenimento

 
  1.  Le modalita' del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la liberta' di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la liberta' di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.
 
  2.  Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la liberta' del culto nei limiti previsti dalla Costituzione.
 
  3.  Allo scopo di assicurare la liberta' di corrispondenza anche telefonica con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalita' per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonche' i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.
 
  4.  Il trattenimento dello straniero puo' avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell' articolo 14, comma 1, del testo unico  , o presso i luoghi di cura in cui lo stesso e' ricoverato per urgenti necessita' di soccorso sanitario.
 
  5.  Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.
 
  6.  Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore puo' autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone l'accompagnamento.
 
  7.  Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all'autorita' di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta' sociale, ammessi a svolgervi attivita' di assistenza a norma dell' articolo 22  ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui e' istituito il centro.
 
  8.  Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumita' delle persone, nonche' quelle occorrenti per disciplinare le modalita' di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalita' di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalita' di trattenimento alle finalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del testo unico.
 
  9.  Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonche' quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.
 
 
  Art. 22 

Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza

 
  1.  Il prefetto della provincia in cui e' istituito il  
 
[ ... ] [90]  
   
 
centro di identificazione ed espulsione[91]  
  provvede all'attivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attivita' a norma dell' articolo 21, comma 8  , in conformita' alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero dell'interno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell'attivita' di altri enti di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarieta' sociale.
 
  2.  Per le finalita' di cui al comma 1  , possono essere disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture anche mobili, la predisposizione e la gestione di attivita' per la assistenza compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra il decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'Interno.
 
  3.  Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro.
 
  4.  Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o piu' locali idonei per l'espletamento delle attivita' delle autorita' consolari. Le autorita' di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all'autorita' consolare al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
 
 
  Art. 23 

Attivita' di prima assistenza e soccorso

 
  1.  Le attivita' di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all' articolo 22  , per il tempo strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.
 
  2.  Gli interventi di cui al comma 1  sono effettuati a cura del prefetto con le modalita' e con l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto- legge 30 ottobre 1995, n. 451  , convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563  .
 
 

 
CAPO IV 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 
  Art. 24 

Servizi di accoglienza alla frontiera

 
  1.  I servizi di accoglienza previsti dall' articolo 11, comma 6, del testo unico  sono istituiti presso i valichi di frontiera nel quale e' stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui all' articolo 3 del testo unico  e dalla legge di bilancio.
 
  2.  Le modalita' per l'espletamento dei servizi di assistenza anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarieta' sociale e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale.
 
  3.  Nei casi di urgente necessita', per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati e' immediatamente interessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dell'articolo 40 del testo unico.
 
 
  Art. 25 

Programmi di assistenza ed integrazione sociale

 
  1.  I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati sono finanziati dallo Stato nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunita', ai sensi dell' art. 58, comma 2  , e dall'ente locale, nella misura del trenta per cento a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato e' disposto dal Ministro per le pari opportunita' previa valutazione da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2  , dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonche' le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
 
  2.  Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunita', e' istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell' articolo 18 del testo unico  , composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunita' per la solidarieta' sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione puo' avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunita', d'intesa con gli altri Ministri interessati.
 
  3.  La Commissione svolge i compiti di indirizzo controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:
   a)  esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all' articolo 52, comma 1, lettera c)  ;
   b)  esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui all' articolo 26  ;
   c)  selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1  , sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale, dell'interno e di grazia e giustizia;
   d)  verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all' articolo 26, comma 4, lettera c)  .
 
 
  Art. 26 

Convenzioni con soggetti privati

 
  1.  I soggetti privati che intendono svolgere attivita' di assistenza ed integrazione sociale per le finalita' di cui all' articolo 18 del testo unico  debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro di cui all' articolo 42, comma 2  , del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.
 
  2.  L'ente locale stipula la convenzione con uno o piu' soggetti privati di cui al comma 1  dopo aver verificato:
   a)  l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all' articolo 42, comma 2, del testo unico  ;
   b)  la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalita' stabiliti con il decreto di cui all' articolo 25, comma 3, lettera c)  , tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente locale;
   c) la sussistenza dei requisiti professionali organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.
 
  3.  L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano piu' adeguato agli obiettivi fissati.
 
  4.  I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:
   a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;
   b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dell'articolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettivita' dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;
   c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
   d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonche' di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;
   e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato della partecipazione al programma.
 
 
  Art. 27 

Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale

 
  1.  Quando ricorrono le circostanze di cui all' articolo 18 del testo unico  la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e' effettuata:
   a)  dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all' articolo 52, comma 1, lettera c)  , convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;
   b)  dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a)  , nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.
 
  2.  Ricevuta la proposta di cui al comma 1  e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari valido per le attivita' di cui all' articolo 18 comma 5, del testo unico  acquisiti:
   a)  il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b)  , ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravita' ed attualita' del pericolo;
   b)  il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui all' articolo 25  ;
   c) l'adesione dello straniero al medesimo programma previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotti incompatibile con le finalita' dello stesso;
   d) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.
 
  3.  Quando la proposta e' effettuata a norma del comma 1, lettera a)  , il questore valuta la gravita' ed attualita' del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.
 
 
3-bis.  Il permesso di soggiorno di cui all' articolo 18, comma 5, del testo unico  , puo' essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalita' stabilite per tale tipo di permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all 'articolo 3, comma 4, del testo unico  , per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro. [92]  
 
 
3-ter.  Il permesso di soggiorno di cui all' articolo 18 del testo unico  contiene, quale motivazione, la sola dicitura «per motivi umanitari» ed e' rilasciato con modalita' che assicurano l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici. [93]  
 
 
  Art. 28 

Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento

 
  1.  Quando la legge dispone il divieto di espulsione  
 
o di respingimento[94]  
  , il questore rilascia il permesso di soggiorno:
   
[ a)  ] [95]  
   
[ a)  ] [96]  
   
a)  per minore eta' al minore straniero non accompagnato nei casi di cui all' articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2017, n. 47  , fino al compimento della maggiore eta', salvo che ricorrano i presupposti per il rilascio del permesso di cui alla lettera a-bis) e al minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell' articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184  , o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante; [98]  
   
[ a-bis)  ] [99]  
   
a-bis)  per motivi familiari al minore straniero non accompagnato infra quattordicenne affidato, anche ai sensi dell' articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184  , o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente ovvero al minore ultraquattordicenne, affidato anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184  , o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente o di un cittadino italiano con lo stesso convivente; [100]  
   b)  per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all' articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico  ;
   c)  per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all' articolo 19, comma 2, lettera d), del testo unico  ;
   
[ d)  ] [101]  
 
 

 
CAPO V 

DISCIPLINA DEL LAVORO

 
  Art. 29 

Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro

 
 
[ 1.  ] [102]  
 
 
1.  I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai sensi dell' articolo 21, comma 4-ter, del testo unico  , indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  , e successive modificazioni. [103]  
 
  2.  Per le finalita' di cui al presente Capo il  
 
[ ... ] [104]  
   
 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali[105]  
  adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi del propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.
 
  3.  Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.
 
 
 
[ Art. 30  ] [106]  
 
 
 
Art. 30 

Sportello unico per l'immigrazione

 
  1.  Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all 'articolo 22, comma 1, del testo unico  , diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, e' composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che puo' individuare anche piu' unita' operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell' articolo 22, comma 16, del testo unico  , sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22  , 24  e 27  del testo unico e dall' articolo 40 del presente regolamento  , compreso il rilascio dei relativi nullaosta.
 
  2.  Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242  , nonche' di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.
[107]  
 
 
 
Art. 30-bis 

Richiesta assunzione lavoratori stranieri

 
  1.  Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove avra' luogo la prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 22, comma 2, del testo unico  .
 
  2.  In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:
   a) complete generalita' del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
   b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalita' del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;
   c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
   d)  l'impegno di cui all' articolo 8-bis, comma 1  , che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;
   e) l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
 
  3.  Alla domanda devono essere allegati:
   a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attivita' per le quali tale iscrizione e' richiesta;
   b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacita' occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
   c)  la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335  .
 
  4.  Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo gia' conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.
 
  5.  Il datore di lavoro specifica nella domanda se e' interessato alla trasmissione del nullaosta, di cui all' articolo 31, comma 4  , e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c)  , agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.
 
  6.  La documentazione di cui ai commi 2  e 3  e' presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui all' articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189  .
 
  7.  Lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro e' quello del luogo in cui verra' svolta l'attivita' lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nullaosta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.
 
  8.  Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarita', della completezza e dell'idoneita' della documentazione presentata ai sensi del comma 1  , nonche' acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruita' del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacita' economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruita' in rapporto alla capacita' economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
 
  9.  Nei casi di irregolarita' sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5  , e 24, comma 2  , del testo unico , per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.
[108]  
 
 
 
Art. 30-ter 

Modulistica

 
  1.  Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
[109]  
 
 
 
Art. 30-quater 

Archivio informatizzato dello Sportello unico

 
  1.  I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui all'articolo 30, comma 2  , sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per l'impiego, i Centri per l'impiego, l'autorita' consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
  2.  Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.
 
  3.  I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nell'archivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.
 
  4.  Le regole tecniche di funzionamento attinenti all'archivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dell'archivio rispetto a quelle contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  , e successive modificazioni, e nei relativi regolamenti d'attuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.
 
  5.  L'individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalita' tecniche e procedurali per la consultazione dell'archivio di cui al comma 1  e per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti all'archivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242  , in modo che, secondo le concrete possibilita' tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali.
 
  6.  La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli organi emittenti.
[110]  
 
 
 
Art. 30-quinquies 

Verifica delle disponibilita' di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego

 
  1.  Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico per l'immigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui all'articolo 24, comma 1  , primo periodo, del testo unico.
 
  2.  Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilita' pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.
 
  3.  Qualora il centro per l'impiego, entro il termine di cui al comma 2  , comunichi allo Sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilita' di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle predette offerte, allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.
[111]  
 
 
 
Art. 30-sexies 

Rinuncia all'assunzione

 
  1.  Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui all' articolo 30-quinquies, comma 2  , se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilita' all'impiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per Conoscenza, al centro per l'impiego se intende revocare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.
[112]  
 
 
 
[ Art. 31  ] [113]  
 
 
 
Art. 31 

Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso

 
  1.  In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2  .
 
  2.  Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della societa', risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
 
  3.  Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4  e 21  , del testo unico .
 
  4.  In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1  e nell'ipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3  , lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nullaosta, la cui validita' e' di sei mesi dalla data del rilascio stesso.
 
  5.  Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all' articolo 11, comma 2  .
 
  6.  Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi del l'articolo 30-bis, comma 5  , trasmette la documentazione di cui all' articolo 30-bis, commi 2  e 3  , , ivi compreso il codice fiscale, nonche' il relativo nullaosta agli uffici consolari. Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
 
  7.  Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validita' del nullaosta.
 
  8.  La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6  , comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei presupposti di cui all' articolo 5  , il visto d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di presentazione allo Sportello unico, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ai sensi dell'articolo 35.
[114]  
 
 
  Art. 32 

Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia

 
  1.  Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.
 
 
[ 2.  ] [115]  
 
 
2.  Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui all' articolo 32-bis  , con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:
   a) Paese d'origine;
   b) numero progressivo di presentazione della domanda;
   c) complete generalita';
   d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;
   e) capacita' professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
   f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
   g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
   h)  l'eventuale diritto di priorita' per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall' articolo 24, comma 4, del testo unico  , attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.
[116]  
 
 
[ 3.  ] [117]  
 
 
3.  Le liste di cui al comma 2  sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza. [118]  
 
  4.  L'interessato iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1  , ha facolta' di chiedere al  
 
[ ... ] [119]  
   
 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali[120]  
  , ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241  , la propria posizione nella lista.
 
 
 
Art. 32-bis 

Liste dei lavoratori di origine italiana

 
  1.  Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare e' istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui al l'articolo 21, comma 1, del testo unico  , compilato ed aggiornato secondo le modalita' previste dall' articolo 32, commi 1  e 2 . La scheda, di cui all' articolo 32, comma 2  , contiene, per tali lavoratori, l'indicazione del grado di ascendenza.
 
  2.  Agli iscritti alla lista di cui al comma 1  si applica quanto previsto dall' articolo 32, comma 4  .
 
  3.  Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui all' articolo 33, comma 1  , il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi.
[121]  
 
 
  Art. 33 

Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste

 
  1.  I dati di cui all' articolo 32  sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del  
 
[ ... ] [122]  
   
 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali[123]  
  , di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469  , e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalita' previste dall' articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241  .
 
 
[ 2.  ] [124]  
 
 
2.  Le richieste di nullaosta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalita' di cui agli articoli 30-bis  , 30-quinquies  e 31  . [125]  
 
 
2-bis.  Nell'ipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nell' articolo 30-bis  , lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico  . [126]  
 
  3.  Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorita' di iscrizione nella lista, a parita' di requisiti professionali.
 
 
 
[ Art. 34  ] [127]  
 
 
 
Art. 34 

Titoli di prelazione

 
  1.  Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalita' di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del testo unico  , e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede all'istruttoria e, congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e all'eventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dell' articolo 21, comma 4-ter, del testo unico  .
 
  2.  I lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell'ambito dei predetti programmi, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
  3.  Le liste di cui al comma 2  , distinte per Paesi di origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalita', la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonche' l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.
 
  4.  I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema, informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nullaosta al lavoro ai sensi dell' articolo 22, commi 3  , 4  e 5  , del testo unico , oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di nullaosta di cui all' articolo 22, comma 2, del testo unico  . Il nullaosta al lavoro per tali lavoratori e' rilasciato senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall' articolo 22, comma 4, del testo unico  .
 
  5.  I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorita', rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all'articolo 22, comma 3, del testo unico  .
 
  6.  Nel caso di richieste numeriche di nullaosta per lavoro stagionale, tale diritto di priorita' opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dall' articolo 24, comma 4, del testo unico  .
 
  7.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all' articolo 3, comma 4, del testo unico  , e' riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nell'elenco che abbiano partecipato all'attivita' formativa nei Paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dell' articolo 21, comma 4-ter, del testo unico  . Qualora si verifichino residui nell'utilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilita' della quota di lavoro subordinato.
 
  8.  Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7  , il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedera' alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1  .
 
  9.  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri puo' prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7  , siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell' articolo 23 del testo unico  .
 
  10.  Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, e' riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all' articolo 3, comma 4, del testo unico  , una quota stabilita a livello nazionale.
[128]  
 
 
 
[ Art. 35  ] [129]  
 
 
 
Art. 35 

Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato

 
  1.  Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorita' consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilita' dell'alloggio, della richiesta di certificazione d'idoneita' alloggiativa, nonche' della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico  , sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.
 
  2.  Copia del contratto di soggiorno sottoscritto e' trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per l'impiego, all'autorita' consolare competente, nonche' al datore di lavoro.
 
  3.  Lo Sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all' articolo 11, comma 2  , con la contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero.
[130]  
 
 
 
[ Art. 36  ] [131]  
 
 
 
Art. 36 

Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro

 
  1.  All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell' articolo 35, comma 1  , lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 11, comma 2-bis  .
 
  2.  Lo Sportello provvede, altresi', a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico  .
[132]  
 
 
 
[ Art. 36-bis  ] [133]  
 
 
 
[ Art. 37  ] [134]  
 
 
 
Art. 37 

Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido

 
  1.  Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per l'impiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilita', anche ai fini della corresponsione della indennita' di mobilita' ove spettante, nei limiti del periodo di residua validita' del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo all'iscrizione nelle liste di mobilita' si applica la disposizione del comma 2  .
 
  2.  Quando il licenziamento e' disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne da' comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all' articolo 22, comma 11, del testo unico  , deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181  , cosi' come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297  , che attesti l'attivita' lavorativa precedentemente svolta, nonche' l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.
 
  3.  Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442  , ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora gia' inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.
 
  4.  Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dell'inserimento nelle liste di cui al comma 1  ovvero della registrazione dell'immediata disponibilita' del lavoratore nell'elenco anagrafico di cui al comma 2  , specificando, altresi', le generalita' del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.
 
  5.  Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato offre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1  ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2  . Il rinnovo del permesso e' subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1  o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2  . Si osservano le disposizioni dell' articolo 36-bis  .
 
  6.  Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5  , lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.
 
  7.  Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione delle liste di cui all' articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68  , equivale all'iscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1  e 2  .
[135]  
 
 
 
[ Art. 38  ] [136]  
 
 
 
[ Art. 38-bis  ] [144]  
 
 
 
[ Art. 39  ] [146]  
 
 
 
Art. 39 

Disposizioni relative al lavoro autonomo

 
  1.  Lo straniero che intende svolgere in Italia attivita' per le quali e' richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo e' tenuto a richiedere alla competente autorita' amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto da gli articoli 49  , 50  e 51  , per le attivita' che richiedono l'accertamento di specifiche idoneita' professionali o tecniche, il Ministero delle attivita' produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all 'articolo 3, comma 4, del testo unico  , al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacita' professionali rilasciati da Stati esteri.
 
  2.  La dichiarazione e' rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9  , l'effettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.
 
  3.  Anche per le attivita' che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero e' tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attivita' lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilita' delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attivita'. Tali parametri si fondano sulla disponibilita' in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.
 
  4.  La dichiarazione di cui al comma 2  e l'attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d'opera presso societa', anche cooperative, costituite da almeno tre anni.
 
  5.  La dichiarazione di cui al comma 2  , unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonche' l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3  devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso.
 
  6.  Il nullaosta provvisorio e' posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2  entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta e' rilasciata all'interessato o al suo procuratore.
 
  7.  La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai commi 2  , 3  e 5  , di data non anteriore a tre mesi, sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell' articolo 26, comma 5, del testo unico  , previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne da' comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
 
  8.  La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.
 
  9.  Oltre a quanto previsto dall' articolo 14  , lo straniero gia' presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, puo' richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilita' de le quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell' articolo 3, comma 4, del testo unico  , rilascia la certificazione di cui all' articolo 6, comma 1, del testo unico  , sulla base della documentazione di cui ai commi 1  , 2  e 3  . Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 11, comma 2-bis  .
[147]  
 
 
 
[ Art. 40  ] [148]  
 
 
 
Art. 40 

Casi particolari di ingresso per lavoro

 
  1.  Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all' articolo 27, commi 1  e 2  , del testo unico , quando richiesto, e' rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d)  e r-bis)  del comma 1 del medesimo articolo , senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall' articolo 22, comma 4, del testo unico  . Si osservano le modalita' previste dall' articolo 30-bis, commi 2  e 3  , e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nullaosta al lavoro e' rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all' articolo 3, comma 4, del testo unico  .
 
  2.  Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nullaosta al lavoro non puo' essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non puo' superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6  e 21  il nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validita' del nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.
 
  3.  Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a)  , 12  , 14  , 16  e 19  del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico  , il nullaosta al lavoro e' rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni degli articoli 31, commi 1, limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.
 
  4.  Fatti salvi, per gli stranieri di cui all' articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico  , i piu' elevati limiti temporali previsti dall' articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico  , il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro o, se questo non e' richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessita'.
 
  5.  Per i lavoratori di cui all' articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico  , il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attivita' come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747  . Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non puo' superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo e' possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato p esso l'azienda distaccataria.
 
  6.  Per il personale di cui all' articolo 27, comma 1, lettere b)  e c)  , del testo unico , il nullaosta al lavoro e' subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'universita' o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attivita'.
 
  7.  Per il personale di cui all' articolo 27, comma 1, lettera d)  , del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualita' di lavoratore subordinato, nonche' del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.
 
  8.  Per i lavoratori di cui all' articolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico  , deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nullaosta al lavoro non puo' essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.
 
  9.  La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico  , si riferisce agli stranieri che, per finalita' formativa, debbono svolgere in unita' produttive del nostro Paese:
   a)  attivita' nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso  
 
[ ... ] [150]  
   
 
di formazione professionale.[151]  
 
   
[ b)  ] [152]  
 
  10.  Per le attivita' di cui alla lettera a) del comma 9  non e' richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dell'articolo 44-bis. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative dell' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196  , vistato dalla regione.  
 
[ ... ] [153]  
 
 
 
[ 11.  ] [154]  
 
  12.  Per gli stranieri di cui all' articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico  , dipendenti da societa' straniere appaltatrici dell'armatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all' articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856  , si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non e' necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all' articolo 5, comma 3  . E si consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.
 
  13.  Nell'ambito di quanto previsto all' articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico  , e' previsto l'impiego in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonche' il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
 
  14.  Per i lavoratori dello spettacolo di cui all' articolo 27, comma 1, lettere l)  , m)  , n)  e o)  , del testo unico , il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, e' rilasciato dalla Direzione generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n)  , puo' essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta e' comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
 
  15.  I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui all' articolo 3, comma 4, del testo unico  , con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attivita' per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto e' stato rilasciato.
 
  16.  Per gli sportivi stranieri di cui all' articolo 27, comma 1, lettera p)  , e comma 5-bis  , del testo unico , il nullaosta al lavoro e' sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della societa' destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91  . La dichiarazione nominativa di assenso e' richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d'assenso e' comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la societa' destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra societa' sportive nell'ambito della medesima federazione.
 
  17.  Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16  , sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all' articolo 3, comma 4, del testo unico  . Al fine dell'applicazione dell' articolo 27, comma 5-bis, del testo unico  , le aliquote d'ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari puo' essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle quote fissate dall' articolo 27, comma 5-bis, del testo unico  .
 
  18.  Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dell' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345  , sulla base dell'istruttoria effettuata dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza della societa' destinataria della prestazione sportiva.
 
  19.  Per i lavoratori di cui all' articolo 27, comma 1, lettera q), del testo unico  , e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nullaosta al lavoro non e' richiesto.
 
  20.  Per gli stranieri di cui all' articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico  , il nullaosta al lavoro e' rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilita' di giovani, il nullaosta al lavoro non puo' avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro puo' essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non piu' di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
 
  21.  Le disposizioni di cui all' articolo 27, comma 1, lettera r-bis), del testo unico  , riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura. Le societa' di lavoro interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.
 
  22.  Gli stranieri di cui all' articolo 27, comma 1, lettere a)  , b)  , c)  e d)  , del testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui all' articolo 3, comma 4, del testo unico  . In tali casi, lo schema di contratto d'opera professionale e', preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, e' necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.
 
  23.  Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all' articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico  , in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16  , previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non puo' essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui all' articolo 27, comma 1, lettere d)  , e)  e r-bis)  , del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui e' stato rilasciato l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti l' articolo 22, comma 11, del testo unico  e gli articoli 36-bis  e 37  del presente regolamento. . I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall' articolo 14, comma 5  .
[149]  
 
 
 
[ Art. 41  ] [155]  
 
 
 
Art. 41 

Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari

 
  1.  Gli uffici della pubblica amministrazione, che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un attivita' di lavoro autonomo e i centri per l'impiego che ricevono dallo straniero la dichiarazione di disponibilita' alla ricerca di un'attivita' lavorativa, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181  , e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e' utilizzato, a norma dell' articolo 14  , per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio e' effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall' articolo 6, comma 7, del testo unico  , e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell' articolo 7 del medesimo testo unico  .
[156]  
 
 

 
CAPO VI 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 
  Art. 42 

Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale

 
  1.  Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all' articolo 34, comma 1, del testo unico  , e per il quale sussistono le condizioni ivi previste e' tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed e' iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unita' sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L. nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parita' di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione e' altresi' dovuta, a parita' di condizioni con il 'cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parita' sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica.
 
  2.  In mancanza di iscrizione anagrafica, per il luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6 , commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. e' valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.
 
  3.  Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione e' effettuata, per tutta la durata dell'attivita' lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
 
  4.   
 
[ ... ] [157]  
   
 
L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.[158]  
  L'iscrizione cessa altresi' per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L. a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1  .
 
  5.  L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all' articolo 34, comma 1, del testo unico  , non e' dovuta per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1 , lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attivita' ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per se' e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui all' articolo 34, comma 3, del testo unico  , L'iscrizione non e' dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.
 
  6.  Fuori dai casi di cui all' articolo 34, comma 1, del testo unico  , in alternativa all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternita' prevista dall' articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico  , e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4  dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi puo' chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.
 
 
  Art. 43 

Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale

 
  1.  Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall' articolo 35, comma 1, del testo unico  , Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unita' sanitaria locale (USL) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.
 
  2.  Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall' articolo 35, comma 3, del testo unico  .
 
  3.  La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dall' articolo 35, comma 3, del testo unico  , utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo e' composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all' articolo 35, comma 3, del testo unico  . Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili. a parita' di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.
 
  4.  Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all' articolo 35, comma 3, del testo unico  , erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti. comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L.. ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza puo' essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.
 
  5.  La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 4  , e' effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3  , con l'indicazione della diagnosi del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.
 
  6.  Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4  e 5  si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati assistiti al Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.
 
  7.  Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi intenzionali di reciprocita', bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanita' in attivazione del predetti accordi.
 
  8.  Le regioni individuano le modalita' piu' opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dall' articolo 35, comma 3, del testo unico  , possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.
 
 
  Art. 44 

Ingresso e soggiorno per cure mediche

 
 
[ 1.  ] [159]  
 
 
1.  Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 5, comma 3  , alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:
   a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;
   b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovra' corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovra' essere versato alla struttura prescelta;
   c) documentazione comprovante la disponibilita' in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
   d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.
[160]  
 
  2.  Con l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma 2, del testo unico, sono stabilite le modalita' per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui all' articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449  .
 
 
 
Art. 44-bis 

Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca

 
  1.  E' consentito l'ingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le modalita' definite dall' articolo 39 del testo unico  e dall' articolo 46  .
 
  2.  E' ugualmente consentito l'ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all' articolo 5, comma 3  , in favore dei cittadini stranieri:
   a)  maggiori di eta', che intendano seguire corsi superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilita' economiche di cui all' articolo 5, comma 6  , nonche' la validita' dell'iscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;
   b) minori di eta', comunque, maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al di fuori di tali fattispecie, l'ingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, e' consentito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonche' accertata l'esistenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.
 
  3.  E' consentito l'ingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3.
 
  4.  E' consentito l'ingresso in Italia per attivita' scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al comma 3  e per motivi di preminente interesse della Repubblica italiana, intendano svolgere in territorio nazionale attivita' di alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste dall' articolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico  . Analogo visto e accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3.
 
  5.  Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dell' articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  , finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, puo' essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente annuale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 6. La presente disposizione si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi di cui all' articolo 40, comma 9, lettera a)  .
 
  6.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al decreto legislatvo 28 agosto 1997, n. 281  , e successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5  , ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5  , previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualita' successive, si applicano le stesse modalita', ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non puo' eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dell'anno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.
[161]  
 
 

 
CAPO VII 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI

 
  Art. 45 

Iscrizione scolastica

 
  1.  I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarita' della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuote italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa puo' essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
 
  2.  L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identita' dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'eta' anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
   a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che puo' determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'eta' anagrafica;
   b) dell'accertamento di competenze, abilita' e livelli di preparazione dell'alunno;
   c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
   d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
 
  3.  Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione e' effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
 
  4.  Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana puo' essere realizzata altresi' mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attivita' aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.
 
  5.  Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalita' per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione' scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.
 
  6.  Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all' articolo 52  , allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere piu' diffuse a livello internazionale.
 
  7.  Per le finalita' di cui all' articolo 38, comma 7, del testo unico  , le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in eta' adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore.
 
  8.  Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realta' nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunita' degli stranieri, al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunita' locale.
 
 
  Art. 46 

Accesso degli stranieri alle universita'

 
  1.  In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo. anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonche' di accordi fra universita' italiane e universita' dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione e' comunque subordinata alla verifica delle capacita' ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
 
  2.  Sulla base dei dati forniti dalle universita' al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1  , e' emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico  e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza e' valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalita' di cui all' articolo 34  , le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5  .
 
  3.  Le universita' italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2  , nonche' gli stranieri indicati all' articolo 39, comma 5, del testo unico  , i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi e' rilasciato un attestato di frequenza.
 
  4.  I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque, rilasciati per piu' di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno puo' essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
 
 
[ 5.  ] [162]  
 
 
5.  Gli studenti stranieri accedono, a parita' di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390  , compresi gli interventi non destinati alla generalita' degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformita' alle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell' articolo 4 della stessa legge n. 390 del 1991  , che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresi', conto del rispetto dei tempi previsti dall'ordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri e' valutata secondo le modalita' e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con appositi documentazione rilasciata dalle competenti autori a' del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorita' diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione e' resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolta' a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi dell' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  . Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico. [163]  
 
  6.  Per le finalita' di cui al comma 5  le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validita' locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.
 
 
  Art. 47 

Abilitazione all'esercizio della professione

 
  1.  Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessita', possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una universita' italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.
 
  2.  Il superamento degli esami di cui al comma 1  , unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell' articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  , e successive modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni e' titolo di priorita' rispetto ad altri cittadini stranieri.
 
 
  Art. 48 

Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

 
  1.  La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, e' attribuita alle universita' e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti. Fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.
 
  2.  Le istituzioni di cui al comma 1  si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorita' accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine e' sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi degli atti supplementari.
 
  3.  Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se e' decorso il termine di cui al comma 2  , senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente puo' presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, puo' presentare istanza al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, puo' invitare l'universita' a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'universita' si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dell'universita' e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
 
  4.  Il riconoscimento dei titoli di studio per finalita' diverse da quelle previste al comma 1  e' operato in attuazione dell'articolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297  , nonche' delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.
 
 
  Art. 49 

Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni

 
  1.  I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
 
 
1-bis.  Il riconoscimento del titolo puo' essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie e', comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.[164]  
 
  2.  Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1  si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115  , e 2 maggio 1994, n. 319  , compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.
 
 
[ 3.  ] [165]  
 
 
3.  Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2  , per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui e' presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all' articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992  e all' articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994  , puo' stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento della predetta misura compensativa, nonche' i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si puo' avvalere delle regioni e delle province autonome. [166]  
 
 
3-bis.  Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa.[167]  
 
  4.  Le disposizioni dei commi 2  e 3  si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.
 
 
  Art. 50 

Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie

 
  1.  Presso il Ministero della sanita' sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.
 
  2.  Per l'iscrizione e la cancellazione, dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221  , e successive modificazioni ed integrazioni.
 
  3.  Il Ministro della sanita' pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma I  nonche' gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.
 
  4.  L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1  sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalita' stabilite dal Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanita', con oneri a carico degli interessati.
 
 
[ 5.  ] [168]  
 
  6.  Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.
 
  7.  Con le procedure di cui ai commi 2  e 3  dell'articolo 49 , il Ministero della sanita' provvede altresi', ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.
 
 
[ 8.  ] [169]  
 
 
8.  La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.[170]  
 
 
8-bis.  Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.[171]  
 
 
  Art. 51 

Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti

 
 

 
CAPO VIII 

DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE

 
  Art. 52 

Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati

 
 
[ 1.  ] [172]  
 
 
1.  Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attivita' a favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico. Il registro e' diviso in due sezioni:
   a)  nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attivita' per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell' articolo 42 del testo unico  ;
   b)  nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all' articolo 18 del testo unico  .
[173]  
 
  2.  L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a)  , e' condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statati al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all' articolo 45 del testo unico  .
 
  3.  Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o piu' componenti degli organi di amministrazione e di controllo siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorche' con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale , salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
 
 
  Art. 53 

Condizioni per l'iscrizione nel Registro

 
  1.  Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all' articolo 52, comma 1, lettera a)  , gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attivita' per l'integrazione di cui all' articolo 42, comma 1, del testo unico  , che abbiano i seguenti requisiti:
   a)  forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarieta' desumibili dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno, l'elettivita' delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460  ;
   b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonche' le modalita' di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
   c) sede legale in Italia e possibilita' di operativita' in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;
   d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali religiose ed artistiche: della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.
 
  2.  I soggetti di cui al comma 1  , si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata da:
   a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;
   b) dettagliata relazione sull'attivita' svolta negli ultimi due anni;
   c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attivita';
   d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;
   e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attivita' nel settore dell'integrazione degli stranieri;
   f)  dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3, dell'articolo 52  .
 
 
[ 3.  ] [174]  
 
 
[ 4.  ] [175]  
 
  5.  Nell'ambito del registro di cui all'articolo 52, comma 1,  
 
[ ... ] [176]  
   
 
lettera b)[177]  
  , possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all' articolo 18, comma 3, del testo unico  . Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano gia' svolto attivita' di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.
 
  6.  Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5  presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:
   a) la disponibilita', a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuita', ancorche' volontarie;
   b) la disponibilita', a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettivita';
   c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;
   d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalita', metodologia di intervento, misure specifica di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate: prevede le modalita' di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attivita' di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;
   e)  l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675  , anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;
   f)  l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52  .
 
  7.  A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attivita' di assistenza nei campi indicati dal comma 6  , purche' stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti gia' iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1,  
 
[ ... ] [178]  
   
 
lettera b)[179]  
  . Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino oltre ai requisiti indicati dal comma 6 , lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.
 
 
  Art. 54 

Iscrizione nel Registro

 
  1.  L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all' articolo 52  , e' disposta dal Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all' articolo 25, comma 2  , limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 52, comma 1,  
 
[ ... ] [180]  
   
 
lettera b)[181]  
  .
 
  2.  L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione e' comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione e' da ritenersi avvenuta.
 
  3.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, provvede all'alloggiamento annuale del registro, di cui all' articolo 52, comma 1  . A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attivita' svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovra' essere invece comunicato tempestivamente.
 
  4.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, puo' effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le tonalita' dei soggetti di cui al comma 1  , comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.
 
  5.  L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro e' comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.
 
 
  Art. 55 

Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie

 
  1.  La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all' art. 42 del testo unico  , istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico  .
 
  2.  Il Presidente della Consulta puo' invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti del Consigli territoriali di cui all' articolo 3, comma 6, del testo unico  .
 
  3.  I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.
 
  4.  La Consulta e' convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in sevizio presso il Dipartimento per gli affari sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo.
 
  5.  La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nel l'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del documento programmatico di cui all' articolo 3 del testo unico  , in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello economico, sociale e culturale, verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficolta' e disomogeneita' a livello territoriale: elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.
 
  6.  Con il decreto di cui al comma 1  , sentito il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. puo' essere nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalita' di raccordo e di collaborazione con l'attivita' dell'organismo di cui all' articolo 56  .
 
 
  Art. 56 

Organismo nazionale di coordinamento

 
  1.  L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all' articolo 42, comma 3, del testo unico  , opera in stretto collegamento con la Consulta per l'immigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per l'immigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica.
 
  2.  La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1  . e' stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale.
 
  3.  L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.
 
 
  Art. 57 

Istituzione del Consigli territoriali per l'immigrazione

 
  1.  I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all' articolo 3, comma 6, del testo unico  con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilita' del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono cosi' composti:
   a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;
   b) dal Presidente della provincia;
   c) da un rappresentante della regione;
   d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato nonche' dal sindaco, o da un suo delegato dei comuni della provincia di volta in volta interessati;
   e) dal Presidente della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura o da un suo delegato;
   f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
   g) da almeno due rappresentanti delle associazioni piu' rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio;
   h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli Immigrati.
 
  2.  Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonche' degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.
 
  3.  I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione delle rispettive attivita', in collegamento con le Consulte regionali di cui all' articolo 42, comma 6, del testo unico  , eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonche' di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all' articolo 42, comma 4, del testo unico  .
 
  4.  Nell'adozione del decreto di cui al comma 1  , del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalita', presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
 
 
  Art. 58 

Fondo nazionale per le politiche migratorie

 
  1.  Il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dall' articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449  , e dall' articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  , ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all' articolo 45 del testo unico  , in base alle seguenti quote percentuali:
   a) una quota pari all'80% dei Finanziamenti dell'intero Fondo e' destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di immigrati;
   b)  una quota pari al 20% dei finanziamenti e' destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20  e 46  del testo unico .
 
 
[ 2.  ] [182]  
 
  3.  Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a)  , per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.
 
  4.  Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a)  , costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altresi' essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.
 
  5.  Il decreto di ripartizione di cui al comma 1  tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:
   a) della presenza degli immigrati sul territorio;
   b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati e popolazione locale;
   c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socioeconomica delle aree di riferimento.
 
  6.  Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1  , il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalita' concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675  , e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.
 
  7.  Il decreto di cui al comma 1  tiene altresi' conto delle priorita' di intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del testo unico  .
 
  8.  I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono Finalizzati allo svolgimento di attivita' volte a:
   a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parita' con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;
   b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;
   c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;
   d) tutelare l'identita' culturale, religiosa e linguistica degli stranieri; e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.
 
  9.  Il Ministro per la solidarieta' sociale predispone, con proprio decreto, sentita la conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socioeconomici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell' articolo 59, comma 1  , e dell' articolo 60, comma 2  , e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell' articolo 59, comma 5  ) e dell' articolo 60, comma 4  .
 
 
  Art. 59 

Attivita' delle regioni e delle province autonome

 
  1.  Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all' articolo 58, comma 1  , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi e' condizione essenziale per la erogazione del finanziamento annuale.
 
  2.  Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidarieta' sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.
 
  3.  I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell' articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  . I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalita' e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.
 
  4.  Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all' articolo 52 comma 1, lettera a)  .
 
  5.  Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento presentano una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.
 
  6.  Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza Unificata, provvede alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.
 
  7.  L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1  e quello dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4  e le quote di cofinanziamento previste a carico delle regioni dall' articolo 58, comma 4  , operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento
 
 
  Art. 60 

Attivita' delle Amministrazioni statali

 
  1.  Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono Finanziati ai sensi dell' articolo 58, comma 1, lettera b)  , secondo le priorita' indicate dal documento programmatico di cui all' articolo 3, comma 1, del testo unico  .
 
  2.  Il Ministro per la solidarieta' sociale promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo.
 
  3.  Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all' articolo 52, comma 1, lettera a)  .
 
  4.  Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi sulla loro efficacia sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.
 
 
  Art. 61 

Disposizione transitoria

 
  1.  La condizione dell'iscrizione al registro di cui all' articolo 52, comma 1  , e' richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
 
 
 
Art. 61-bis. 

Sistemi informativi

 
  1.  Per l'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242  , per la razionalizzazione e l'interconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonche' dei sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente regolamento. Le modalita tecniche e procedurali per l'accesso e la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione, di cui all' articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189  .
 
  2.  Per le procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i collegamenti informativi con le altre amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche dell'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui all' articolo 34, comma 2, della legge n. 189 del 2002  .
 
  3.  I criteri e le modalita' di funzionamento dell'archivio di cui al comma 2  sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
[183]  
 
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a Roma, addi' 31 agosto 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Piazza, Ministro per la funzione pubblica

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Turco, Ministro per la solidarieta' sociale

Balbo, Ministro per le pari opportunita'

Dini, Ministro degli affari esteri

Russo Jervolino, Ministro dell'interno

Diliberto, Ministro di grazia e giustizia

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione

Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione

Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bindi, Ministro della sanita'

Zecchino, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 4 aprile 2012, n. 35. In vigore dal 18/11/1999 al 06/04/2012

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191. In vigore dal 18/11/1999 al 27/12/2022

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191.  In vigore dal 28/12/2022

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letterad, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letterae, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letteraf, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[27] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo18, comma2, letteraa, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69. In vigore dal 18/11/1999 al 13/06/2023

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo18, comma2, letterab, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69. In vigore dal 18/11/1999 al 13/06/2023

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[30] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo7, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[32] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo7, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[34] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[36] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[38] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[39] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[40] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, letterad, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterad, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterae, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[44] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191. In vigore dal 25/02/2005 al 27/12/2022

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191.  In vigore dal 28/12/2022

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma3, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191. In vigore dal 18/11/1999 al 27/12/2022

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191.  In vigore dal 28/12/2022

[50] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma6, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 25/02/2005 al 04/10/2018

[52] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[54] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191. In vigore dal 25/02/2005 al 27/12/2022

[55] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191.  In vigore dal 28/12/2022

[56] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma2, letteraa, decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203. In vigore dal 25/02/2005 al 23/11/2016

[57] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo11, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[58] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[59] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letterad, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[60] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma3, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20. In vigore dal 18/11/1999 al 10/03/2023

[61] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma6, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 18/11/1999 al 04/10/2018

[62] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[63] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[64] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letteraa, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40. In vigore dal 25/02/2005 al 05/04/2014

[65] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[66] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[67] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma6, letterac, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 18/11/1999 al 04/10/2018

[68] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterac, numero1, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191. In vigore dal 18/11/1999 al 27/12/2022

[69] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterac, numero2, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191.  In vigore dal 28/12/2022

[70] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterac, numero3, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191.  In vigore dal 28/12/2022

[71] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterad, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191.  In vigore dal 28/12/2022

[72] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo15, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[74] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo15, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[75] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[76] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo15, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[77] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[78] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo15, comma1, letterad, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[79] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo15, comma4, legge 23 dicembre 2021, n. 238. In vigore dal 18/11/1999 al 31/01/2022

[80] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo16, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[81] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo17, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[82] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[83] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[84] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo19, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[85] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo20, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[86] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo20, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[87] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92. In vigore dal 18/11/1999 al 26/05/2008

[88] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.  In vigore dal 27/05/2008

[89] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo20, comma2, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[90] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92. In vigore dal 18/11/1999 al 26/05/2008

[91] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.  In vigore dal 27/05/2008

[92] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[93] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[94] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterad, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191.  In vigore dal 28/12/2022

[95] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo22, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[96] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo22, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterae, numero2, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191. In vigore dal 25/02/2005 al 27/12/2022

[97] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, comma2, legge 7 luglio 2016, n. 122. In vigore dal 18/11/1999 al 22/07/2016

[98] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterae, numero2, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191.  In vigore dal 28/12/2022

[99] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo22, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterae, numero3, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191. In vigore dal 25/02/2005 al 27/12/2022

[100] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterae, numero3, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191.  In vigore dal 28/12/2022

[101] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma6, letterad, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 18/11/1999 al 04/10/2018

[102] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo23, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[103] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo23, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[104] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo47, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[105] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo47, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[106] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo24, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[107] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo24, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[108] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo24, comma2, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[109] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo24, comma2, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[110] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo24, comma2, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[111] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo24, comma2, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[112] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo24, comma2, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[113] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[114] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[115] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo26, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[116] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo26, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[117] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo26, comma2, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[118] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo26, comma2, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[119] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo47, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[120] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo47, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[121] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo27, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[122] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo47, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[123] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo47, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[124] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo28, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[125] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo28, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[126] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo28, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[127] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo29, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[128] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo29, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[129] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo30, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[130] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo30, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[131] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo31, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[132] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo31, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[133] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letteraa, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40. In vigore dal 25/02/2005 al 05/04/2014

[134] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo33, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[135] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo33, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[136] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma2, letterab, decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203. In vigore dal 18/11/1999 al 23/11/2016

[137] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[138] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo34, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[139] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo34, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[140] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo34, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[141] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[142] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo34, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[143] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma1, letterad, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[144] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo35, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma2, letterac, decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203. In vigore dal 25/02/2005 al 23/11/2016

[145] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma4, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.  In vigore dal 10/02/2012

[146] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo36, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[147] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo36, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[148] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo37, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[149] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo37, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[150] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma2, letteraa, numero1, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253. In vigore dal 18/11/1999 al 10/01/2017

[151] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma2, letteraa, numero1, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253.  In vigore dal 11/01/2017

[152] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma2, letteraa, numero2, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253. In vigore dal 18/11/1999 al 10/01/2017

[153] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma2, letterab, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253. In vigore dal 18/11/1999 al 10/01/2017

[154] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma2, letterac, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253. In vigore dal 18/11/1999 al 10/01/2017

[155] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo38, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[156] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo38, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[157] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo39, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[158] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo39, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[159] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[160] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo40, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[161] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo41, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[162] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo42, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[163] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo42, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[164] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo43, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[165] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo43, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[166] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo43, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[167] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo43, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[168] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo44, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[169] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo44, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[170] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo44, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[171] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo44, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[172] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[173] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo46, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[174] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma2, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[175] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma2, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[176] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma2, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[177] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo46, comma2, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[178] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma2, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[179] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo46, comma2, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[180] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma3, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[181] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo46, comma3, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[182] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma5, legge 11 agosto 2003, n. 228. In vigore dal 18/11/1999 al 06/09/2003

[183] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo45, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005