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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2012, n. 54
  Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  .  
  Pubblicato in GU, n. 108 del 10/05/2012
  Vigente al 21/11/2024 


  Vigente dal: 08/07/2012
  urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2012-03-13;54

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione  ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  ;

Ravvisata l'esigenza di apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  , per adeguarne la disciplina a criteri di semplificazione e snellimento;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Acquisito il parere della Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi dell' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , reso nella seduta del 3 novembre 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:


   
  Art. 1  

Oggetto

 
  1.  Il presente regolamento introduce modifiche ed abrogazioni al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  , recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127  .
 
 
  Art. 2  

Cambiamenti del nome o del cognome

 
  1.   
All' articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  , il comma 1 e' sostituito dal seguente: "  
1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perche' ridicolo o vergognoso o perche' rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.
".
 
 
  Art. 3  

Eventuale notifica del contenuto della domanda di modificazione del nome o del cognome

 
  1.   
All' articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  , dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "  
1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione puo' stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.
".
 
 
  Art. 4  

Opposizione

 
  1.   
L' articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  , e' sostituito dal seguente: "  
Art. 91 (Opposizione) - 1. Chiunque ne abbia interesse puo' fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.
".
 
 
  Art. 5  

Decreto di concessione del prefetto

 
  1.   
L' articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  , e' sostituito dal seguente: "  
Art. 92 (Decreto di concessione del prefetto) - 1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonche' la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. 2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. 3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.
".
 
 
  Art. 6  

Norme abrogate

 
  1.   
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 84  , 85  , 86  , 87   e 88  del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 .
 
 
  Art. 7  

Clausola di invarianza della spesa

 
  1.  Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
  2.  Agli adempimenti previsti dal presente regolamento l'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
 
  Art. 8  

Entrata in vigore

 
  1.  Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 13 marzo 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione

e la semplificazione Cancellieri, Ministro dell'interno

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino