Art. 1.
1.
La presente legge si applica alle persone di cui al
comma 2
, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori gia' italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
1)
del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con
decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430 ;
2)
del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della
legge 14 marzo 1977, n. 73
.
2.
Alle persone nate e gia' residenti nei territori di cui al
comma 1
ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonche' ai loro discendenti, e' riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalita' di cui all'
articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91
, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.