Il Consiglio Regionale ha approvato il 27-11-1996
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge regionale:
(Oggetto)
(Alloggi soggetti alla disciplina regionale)
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
(Bandi di concorso)
(Contenuto del bando di concorso)
(Requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica)
(Presentazione delle domande)
(Istruttoria delle domande)
(Commissioni per la formazione della graduatoria)
(Punteggi di selezione delle domande)
(Formazione della graduatoria)
(Accertamento del reddito)
(Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione)
(Assegnazione degli alloggi)
(Verifica in sede di assegnazione degli alloggi)
(Scelta e consegna degli alloggi)
(Contratto di locazione)
(Riserve di alloggi per emergenza abitativa)
(Variazioni nel nucleo familiare)
NORME PER LA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(Programma di mobilità)
(Domande di mobilità)
(Commissione per la mobilità)
(Gestione della mobilità)
DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI
(Utilizzazione del canone di locazione)
(Elementi per la determinazione del canone)
(Canone sociale. Determinazione)
Il costo convenzionale è soggetto a verifica dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari. Su proposta della Giunta, il Consiglio regionale provvede in via amministrativa alle eventuali modifiche.
(Canone protetto. Determinazione)
(Canone massimo. Determinazione)
(Accertamento periodico del reddito)
(Fondo sociale regionale ERP)
Per le finalità di cui al comma 1, i comuni singoli o convenzionati possono accedere al Fondo sociale previo impegno a contribuire per una quota non inferiore ad un terzo dell'ammontare dell'intervento richiesto.
[40](Morosità di pagamento del canone)
DISCIPLINA DELLE AUTOGESTIONI E DEI CONDOMINI
(Autogestione dei servizi, degli spazi comuni e delle manutenzioni)
(Alloggi in amministrazione condominiale)
(Situazioni di particolare disagio economico)
ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
(Annullamento dell'assegnazione)
(Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi)
(Decadenza dall'assegnazione)
(Superamento del limite di reddito)
(Sanzioni amministrative)
(Relazione della Giunta regionale)
(Norma finanziaria)
(Disposizioni transitorie e finali - Abrogazione della LR 4 maggio 1989, n. 25 )
Firenze, 20 dicembre 1996
CHITI
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 27-11-1996 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini a norma dell' art. 127 della Costituzione .
TABELLA A (
art. 5, comma 1
)
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di altri Stati è ammesso se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali e se è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro. Il requisito della reciprocità non è richiesto se il cittadino di altri Stati svolge o abbia svolto nell'anno precedente la data di scadenza del bando di concorso attività lavorativa in conformità alla normativa vigente;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune o nei Comuni cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso; si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre
d) (e) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, la cui quota di valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27-7-1978, n. 392 , sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato secondo le modalità stabilite dalla citata Legge 392-78 , applicando i seguenti parametri:
1. superficie corrispondente allo standard abitativo regionale, per tale intendendosi la superficie convenzionale complessiva, ossia la superficie utile, così come definita alla precedente lettera c), aumentata del 20% degli spazi accessori e di servizio, come dal seguente elenco:
2. tipologia corrispondente alla categoria catastale A-3 parametro 1,05;
3. classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora si tratti di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,60 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;
4. coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;
5. coefficiente di zona edificata-periferica corrispondente al parametro 1,00 per tutti i Comuni;
6. coefficiente di vetusta corrispondente al parametro 0,85;
7. coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;
e) assenza di precedenti assegnazioni<+> in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi, dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello massimo stabilito dal Consiglio regionale. Per il reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi.
Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all' art. 21 della legge n. 457-78 , come sostituito dell' art. 2, comma 14, del DL n. 9-82 convertito, con modifiche, dalla
Nel caso di nuclei familiari non ancora formatisi alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso.
g) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;
h) non occupare un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.
TABELLA B (
art.9, comma 2
)
PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:
a) condizioni soggettive;
a-1. reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui al comma 1 lett. f) della Tabella A non superiore all'importo annuo di un
non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1;
a-2. richiedente che abbia superato il 65.mo anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche per eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a.4. del presente articolo: punti 1;
a-3. famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data salvo revoca dall'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto: punti 1. Il punteggio è attribuibile a condizioni che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35.mo anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
a-4. presenza nel nucleo familiare, di soggetti che abbiano computo il 18.mo anno di età o che non abbiano superato il 65.mo anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazione di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata dalle autorità competenti:
nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque punti 2;
a-4bis) presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano computo il 18.mo anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell' art. 2 comma 2, della legge 30-3-1971, n. 118 o che abbiano superato il 65.mo anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23-11-1988, n. 509 : punti 2;
a-5. nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 1;
a-6. canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, che indica per oltre il 30% sul reddito familiare determinato ai sensi della lett. f) della Tabella A e da certificare mediante contratto di locazione registrato o documentazioni equipollenti da cui risulti data certa: punti 1;
a-7. richiedenti in condizioni di pendolarità: punti 1 (distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza); il punteggio si applica limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora;
a-8. richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: punti 1.
a-9. nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico:
b) condizioni oggettive:
b-1. situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:
b-1.1. abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: punti 5 (si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione);
b-1.2. appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante: punti 1;
b-1.3. abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune da certificare mediante deliberazione dell'Ente concedente: punti 3. I punteggi di cui ai precedenti punti b-1.1., b-1.2., b- 1.3. non sono tra loro cumulabili;
b-1.4. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2. La condizione temporale non è richiesta quanto la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1., b-1.2 e b-1.3. derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dalla autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;
b-2. situazione di disagio abitativo alla data del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:
per vano utile si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal DM 5-7-1975.
Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4 e b-2 non sono tra loro cumulabili;
b-3. richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:
punti 4.
- qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al comma 4 dell'art. 10 della presente Legge sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell' art. 608 c.p.c. , o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente sarà attribuito un ulteriore punto: punti 1.
Il punteggio di cui al presente comma è attribuito anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.
La condizione sub b-3. non è cumulabile con la condizione sub b-1.1.;
b-4.1. assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente dell'USL: punti 2;
b-4.2. antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell'USL: punti 1.
La condizione di cui al punto b-4.1. non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2..
Note alla Legge 96-96
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicate a cura del Dipartimento Legislativo del Consiglio regionale è stato redatto, ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, della LR 15-3-1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali la legge fa rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi o regolamentari qui trascritti.
Nota all' articolo 1
La deliberazione CIPE 13-3-1995, recante "Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni", è pubblicata nella G.U 27.5.1995, n. 122.
Nota all' articolo 2
Il testo dell' articolo 4, primo comma, della legge 7-2-1992, n. 179 , recante "Norme per l'edilizia residenziale pubblica", è il seguente:
"1. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15 per cento dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5-8-1978, n. 457 , e successive modificazioni."
Nota all' articolo 9
Il testo dell' articolo 54 della legge 22-10-1971, n. 865 , recante "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità ...", è il seguente:
"54. Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono a demolire le baracche ed a rendere inagibili gli altri alloggi impropri o malsani, già occupati dagli assegnatari dei nuovi alloggi non appena questi ultimi sono stati consegnati. Qualora le baracche, grotte, caverne e simili si trovino su suoli di proprietà privata, il prefetto diffida, con proprio decreto, il proprietario ad effettuare, entro il termine di quindici giorni, i lavori di demolizione e di costruzione, autorizzando l'Istituto autonomo per le case popolari a sostituirsi al proprietario, qualora questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto. Il decreto è notificato al proprietario del suolo, a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esecuzione dei lavori. La nota delle spese relative è resa esecutoria dal prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione per conto dell'Istituto autonomo per le case popolari nelle forme e con i privilegi determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette. L'Istituto autonomo per le case popolari versa le somme riscosse in conto entrata Tesoro."
Note all' articolo 15
- Il testo dell' articolo 17 del DPR 27-4-1978, n. 384 , recante "Regolamento di attuazionedell' articolo 27 della legge 30-3-1971, n. 118 a favore dei mutilati e invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici", è il seguente:
"17. Case di abitazione. - Gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora gli assegnatari ne facciano richiesta. Agli alloggi così assegnati dovranno essere apportate le variazioni possibili per adeguarli alle prescrizioni del presente regolamento."
- La legge 9-1-1989, n. 13 reca " Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati."
Note all' articolo 23 - Il testo dell' articolo 13 della legge 5-8-1978, n. 457 , e succ. mod., recante "Norme per l'edilizia residenziale", è il seguente:
"13. (Fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica). - Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conti correnti istituiti dalle leggi 22-10-1971, n. 865 e 27-5-1975, n. 166 , sono trasferiti alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, presso la quale vengono depositate anche le somme derivanti da:
a) gli stanziamenti previsti per il finanziamento del piano per l'edilizia di cui alla presente legge;
b) i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e le somme dovute dallo Stato in base alle vigenti disposizioni e ai sensi della legge 14-2-1963, n. 60 , e successive leggi di proroga dei versamenti dei contributi stessi, da versare trimestralmente;
c) tutti i rientri contabilizzati nella gestione speciale prevista dall' articolo 10 del DPR 30-12-1972, n. 1036 , compresi quelli destinati, in base al prescritto decreto del Ministro dei lavori pubblici, alle finalità di cui all' articolo 25, lettere b) e c), dellaL. 8-8-1977, n. 513 ;
d) i limiti di impegno autorizzati dalla presente legge per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16 ;
e) i limiti di impegno, comunque autorizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per la concessione dei contributi per interventi di edilizia residenziale, con la sola esclusione di quelli relativi alla realizzazione di alloggi di servizio, come definiti dall' articolo 1 della legge 22-10-1971, n. 865 ;
f) dai recuperi, disposti a qualsiasi titolo dall'Amministrazione dei contributi per interventi di edilizia agevolata già erogati a favore degli istituti di credito."
- Il testo dell' articolo 10 del DPR 30-12-1972, n. 1036 , e succ. mod., recante "Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica", è il seguente:
"10. Presso gli istituti autonomi provinciali per le case popolari è istituita una gestione speciale per la gestione dei fondi e la contabilizzazione delle spese inerenti allo svolgimento dei piani realizzati con i fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell' articolo 5, della legge 22-10-1971, n. 865 , nonché per la gestione e la contabilizzazione delle entrate conseguenti ai rimborsi da chiunque dovuti in relazione a prestiti, finanziamenti ed interventi realizzati ai sensi delle leggi 28-2-1949, n. 43, 20- 11-1955, n. 1148, 14-2-1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 22-10-1971, n. 865 .
Le somme riscosse ai sensi del comma precedente e quelle direttamente dovute per il patrimonio acquisito ai sensi della legge 14-2-1963, n. 60 , e del presente decreto, nonché quelle dovute ai sensi dell' articolo 61 della legge 22-10-1971, n. 865 , saranno versate nei conti correnti accesi presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge con le modalità che verranno stabilite dal comitato per l'edilizia residenziale.
I fondi necessari per la realizzazione degli interventi compresi nei piani di cui al primo comma del presente articolo verranno messi a disposizione del competente Istituto autonomo per le case popolari presso la Cassa depositi e prestiti con decreto del Ministro per i lavori pubblici emanato, su richiesta del comitato per l'edilizia residenziale, a seguito della presentazione del programma di intervento debitamente approvato. L'Istituto autonomo per le case popolari dispone i pagamenti sui fondi come sopra accreditati.
Alla data del 1-1-1974 i fondi destinati alla realizzazione dei programmi deliberati dalla GESCAL ai sensi della legge 14-2-1963, n. 60 ed impegnati ai sensi dell' articolo 3 della legge 22-10-1971, n. 865 , verranno messi a disposizione ed accreditati agli istituti autonomi per le case popolari, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti."
- Il testo dell' articolo 25 della Legge 8-8-1977, n. 513 , recante "Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica", è il seguente:
"25. I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente articolo 22 , al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all'articolo 19, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30-12-1972, n. 1035 , nonché le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono contabilizzati dagli istituti autonomi case popolari nella gestione speciale di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30-12-1972, n. 1036 .
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione, su proposta degli IACP, definisce, entro i massimali determinati dal Ministro per i lavori pubblici su Proposta del CER, l'ammontare delle quote di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 19, da aggiornare annualmente. Le somme di cui al primo comma sono destinate:
a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali;
b) all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato;
c) al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all' articolo 3 della legge 22-10-1971, n. 865 , per l'incremento del patrimonio di proprietà degli IACP destinato alla sola locazione;
d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente conseguenti all'applicazione della presente legge;
e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblici carenti di tali opere.
L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alle lettere b), c), d), ed e) del precedente comma è autorizzata, su proposta della regione, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale."
Note all' articolo 25
- Il testo dell' articolo 13 della legge 27-7-1878, n. 392 , recante "Disciplina della locazione di immobili urbani", è il seguente:
"13. (Superficie convenzionale). - La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:
a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;
b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;
c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.
È detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70. Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.
L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a). Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;
b) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;
c) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46.
I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente ai sensi dell'articolo 21 ."
- Il testo dell' articolo 17 della Legge 27-7-1978, n. 392 è il seguente:
"17. (Classe demografica dei comuni). - In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT."
- Il testo dell' articolo 18 della Legge 27-7-1978, n. 392 è il seguente:
"18. (Ubicazione). - In relazione all'ubicazione i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i coefficienti della tabella seguente:
a) 0,85 per la zona agricola;
b) 1 per la zona edificata periferica;
c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;
d) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;
e) 1,30 per il centro storico.
I consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio comunale in zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano le perimetrazioni previste nell' articolo 16 della legge 22-10-1971, n. 865 , con i seguenti coefficienti:
a) 0,85 per la zona agricola;
b) 1 per il centro edificato;
c) 1,10 per il centro storico.
All'interno delle zone di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma ed alle lettere b) e c) del terzo comma i consigli comunali possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90 in sostituzione dei coefficienti suindicati."
- Il testo dell' articolo 19 della Legge 27-7-1978, n. 392 , è il seguente:
"19. (Livello di piano). - In relazione al livello di piano, limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti:
a) 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato;
b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;
c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo piano;
d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.
Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10."
- Il testo dell' articolo 21 della Legge 27-7-1978, n. 392 , è il seguente:
"21. (Stato di conservazione e manutenzione). - In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 se lo stato è normale;
b) 0,80 se lo stato è mediocre;
c) 0,60 se lo stato è scadente.
Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unità immobiliare:
1. pavimenti;
2. pareti e soffitti;
3. infissi;
4. impianto elettrico;
5. impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
6. impianto di riscaldamento;
nonché dei seguenti elementi comuni:
1. accessi, scale e ascensore;
2. facciate, coperture e parti comuni in genere.
Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri dell'unità immobiliare.
Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare.
Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari.
Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, indicherà analiticamente gli elementi di valutazione fissati nei commi precedenti."
Note all' articolo 37
- La legge 24-11-1981, n. 689 reca "Modifiche al sistema penale".
- La legge regionale 12-11-1993, n. 85 , reca "Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie".
Nota all' articolo 40
Il testo dei commi 3 e 4 dell' articolo 43 della legge 4-3-1989, n. 25 , e succ. mod., è il seguente:
"3. Gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi degli alloggi di E.R.P. occupati senza titolo, ivi comprese le case parcheggio e i ricoveri provvisori con tipologia e standards adeguati, sempre nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13, terzo comma.
4. La regolarizzazione è subordinata:
a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare almeno dal 31-12-1988;
b) al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni e spese dovute, a decorrere dalla data di occupazione senza titolo;
c) al possesso dei requisiti di cui all' articolo 5 , accertato dalla commissione di cui all' articolo 8 , alla data di entrata in vigore della presente legge ed al momento della regolarizzazione;
d) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già individuato."
Nota alla Tabella A
Il testo dell' articolo 21 della legge 5-8-1978, n. 457 , e succ. mod., recante "Norme per l'edilizia residenziale" , come sostituito dall' articolo 2, comma 14, del DL n. 9-92 , convertito, con modifiche, dalla legge 94-92 , è il seguente:
"21. (Modalità per la determinazione del reddito). - Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonché ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Per il requisito della residenza, si applica quanto disposto dall' articolo 2, lettera b), del DPR 30-12-1972, n. 1035 ."
Nota alla Tabella B
Il DM 5-7-1975, recante "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20.6.1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico- sanitari principali dei locali di abitazione", è pubblicato nella GU 18-7-1975, n. 190.
[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 2, comma 1 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 14/01/1997 al 21/08/1998
[2] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 2, comma 1 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 22/08/1998
[3] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 2, comma 3 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 22/08/1998
[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 2, comma 4 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 14/01/1997 al 21/08/1998
[5] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 2, comma 4 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 22/08/1998
[6] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 2, comma 2 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 22/08/1998
[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo unico, comma 1 della legge Regione Toscana 24 aprile 1997, n. 30. In vigore dal 14/01/1997 al 19/05/1997
[8] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo unico, comma 1 della legge Regione Toscana 24 aprile 1997, n. 30. In vigore dal 20/05/1997
[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 2, comma 5 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 14/01/1997 al 21/08/1998
[10] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 2, comma 5 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 22/08/1998
[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 3, comma 1 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 14/01/1997 al 21/08/1998
[12] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 3, comma 1 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 22/08/1998
[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 4, comma 1 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 14/01/1997 al 21/08/1998
[14] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 4, comma 1 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 22/08/1998
[15] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 11-bis, comma 1 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 22/08/1998
[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 5, comma 1 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 14/01/1997 al 21/08/1998
[17] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 5, comma 1 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 22/08/1998
[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 5, comma 2 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 14/01/1997 al 21/08/1998
[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 5, comma 2 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 14/01/1997 al 21/08/1998
[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 5, comma 2 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 14/01/1997 al 21/08/1998
[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 5, comma 2 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 14/01/1997 al 21/08/1998
[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 5, comma 3 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 14/01/1997 al 21/08/1998
[23] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 5, comma 3 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 22/08/1998
[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo unico, comma 1 della legge Regione Toscana 24 aprile 1997, n. 30. In vigore dal 14/01/1997 al 19/05/1997
[25] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo unico, comma 1 della legge Regione Toscana 24 aprile 1997, n. 30. In vigore dal 20/05/1997
[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 6, comma 1 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 14/01/1997 al 21/08/1998
[27] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 6, comma 1 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 22/08/1998
[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 6, comma 2 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 14/01/1997 al 21/08/1998
[29] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 6, comma 2 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 22/08/1998
[30] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 29, comma 2 della legge Regione Toscana 3 ottobre 1997, n. 72. In vigore dal 28/10/1997
[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 7, comma 1 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 14/01/1997 al 21/08/1998
[32] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 7, comma 1 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 22/08/1998
[33] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 9, comma 1 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 22/08/1998
[34] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 8, comma 1 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 22/08/1998
[35] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 9, comma 2 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 14/01/1997 al 21/08/1998
[36] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 9, comma 3 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 22/08/1998
[37] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 10, comma 1 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 14/01/1997 al 21/08/1998
[38] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 10, comma 1 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 22/08/1998
[39] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 10, comma 2 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 14/01/1997 al 21/08/1998
[40] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 10, comma 2 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 22/08/1998
[41] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 11, comma 1 della legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 22/08/1998
[42] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo unico, comma 1 della legge Regione Toscana 21 febbraio 1997, n. 13. In vigore dal 14/01/1997 al 27/02/1997
[43] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo unico, comma 1 della legge Regione Toscana 21 febbraio 1997, n. 13. In vigore dal 28/02/1997
[44] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo unico, comma 1 della legge Regione Toscana 21 febbraio 1997, n. 13. In vigore dal 14/01/1997 al 27/02/1997
[45] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo unico, comma 1 della legge Regione Toscana 21 febbraio 1997, n. 13. In vigore dal 28/02/1997
[46] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma3, legge Regione Toscana 24 aprile 1997, n. 30. In vigore dal 14/01/1997 al 19/05/1997
[47] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, legge Regione Toscana 24 aprile 1997, n. 30. In vigore dal 20/05/1997
[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, legge Regione Toscana 24 aprile 1997, n. 30. In vigore dal 14/01/1997 al 19/05/1997
[49] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, legge Regione Toscana 24 aprile 1997, n. 30. In vigore dal 20/05/1997
[50] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo11bis, comma2, legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 14/01/1997 al 21/08/1998
[51] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11bis, comma2, legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 45. In vigore dal 22/08/1998
Per l'interpretazione autentica del presente comma si veda l' art. 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 45 .
(b) -La Corte Costituzionale con sentenza 11 luglio 2000, n. 299, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
(c) -Relativamente la nomina delle commissioni di cui al presente articolo si veda anche la norma transitoria della legge regionale 31 luglio 1998, n. 45 , modificativa della presente legge.
(d) -La Corte Costituzionale con sentenza 11 luglio 2000, n. 299, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
La Corte Costituzionale con sentenza 11 luglio 2000, n. 299, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.