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LEGGE 24 aprile 1990, n. 106
  Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti negli stati membri delle Comunità Europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.  
  Pubblicato in GU, n. 268 del 16/11/1990
  Vigente al 21/11/2024 


  Vigente dal: 17/11/1990
  urn:nir:stato:legge:1990-04-24;106

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

il Presidente della Repubblica

promulga

la seguente legge:


   
  Art. 1.    
  1 .  Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli stati membri delle comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.
 
 
  Art. 2.    
  1 .  Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all' articolo 1  a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della convenzione stessa.
 
 
  Art. 3.    
  1 .   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

data a Roma, addì 24 aprile 1990

Cossiga

Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

De Michelis, Ministro degli Affari Esteri



ALLEGATI:  
- Annesso A   - Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli stati membri delle Comunità Europee.

   
Gli Stati membri delle comunità europee, convinti della opportunità di assicurare tra di loro la libera circolazione di atti, desiderosi di adottare a tal fine norme uniformi relative alla soppressione di ogni forma di legalizzazione di atti, hanno convenuto quanto segue:
   
  Art. 1.    
  1 .   La presente Convenzione si applica agli atti pubblici che, redatti sul territorio di uno stato contraente, devono essere esibiti sul territorio di un altro stato contraente o ad agenti diplomatici o consolari di un altro stato contraente, anche se detti agenti svolgono le loro funzioni sul territorio di uno stato che non è parte alla presente convenzione.
 
  2 .  sono considerati come atti pubblici:
   a) i documenti rilasciati da un'autorità o da un funzionario dipendenti da un'autorità giudiziaria dello stato ivi compresi quelli rilasciati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario;
   b) i documenti amministrativi;
   c) gli atti notarili;
   d) le dichiarazioni ufficiali, quali attestati di registrazione, visti per convalida di data ed autenticazioni di sottoscrizioni, apposte su una scrittura privata.
 
  3 .   La presente convenzione si applica altresì agli atti redatti nella loro qualità ufficiale da agenti diplomatici o consolari di uno stato contraente, i quali svolgono le proprie funzioni sul territorio di qualsiasi stato, qualora detti atti debbano essere esibiti sul territorio di un altro stato contraente, i quali svolgono le proprie funzioni sul territorio di uno stato che non è parte alla presente convenzione.
 
 
  Art. 2.    
  1.   Ciascuno Stato contraente esonera gli atti a cui si applica la presente convenzione da qualsiasi forma di legalizzazione o da qualsiasi altra formalità equivalente o analoga.
 
 
  Art. 3.    
  2.   La legalizzazione, ai sensi della presente convenzione, non concerne che la formalità con cui viene attestata l'autenticità della firma, la legale qualità del firmatario dell'atto e, se necessario, l'identità del sigillo o del timbro apposto sull'atto.
 
 
  Art. 4.    
  1 .   Qualora le autorità dello stato sul cui territorio l'atto viene esibito, abbiano seri e fondati dubbi sulla autenticità della firma, sulla legale qualità del firmatario dell'atto, o sull'identità del sigillo o del timbro, esse possono richiedere informazioni direttamente alla autorità centrale competente, designata conformemente allo articolo 5, dello stato da cui proviene l'atto o il documento. le domande d'informazione devono limitarsi ai casi eccezionali ed essere sempre motivate.
 
  2 .  Lle domande d'informazione sono, nella misura del possibile, accompagnate dall'originale o da una fotocopia dell'atto. le domande e le risposte non possono essere gravate da alcuna tassa, diritto o spesa.
 
 
  Art. 5.    
  1.   Ciascuno Stato contraente designerà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o della approvazione della presente convenzione, l'autorità centrale incaricata di ricevere e trasmettere le domande d'informazione di cui all'articolo 4. esso indica la o le lingue in cui detta autorità accetta le domande d'informazione.
 
 
  Art. 6.    
  1 .   La presente convenzione è aperta alla firma degli stati membri. essa sarà sottoposta a ratifica, di accettazione o approvazione. gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Belgio.
 
  2 .   La convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione, da parte di tutti gli stati membri delle comunità europee alla data dell'apertura alla firma.
 
  3 .   Ciascun  Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o in ogni altro momento successivo fino all'entrata in vigore della presente convenzione, dichiarare che l'accordo è applicabile nei suoi confronti nelle sue relazioni con gli stati che avranno fatto la medesima dichiarazione, 90 giorni dopo la data del deposito.
 
 
  Art. 7.   
  1 .   La presente convenzione, è aperta all'adesione di ogni stato che diventi membro della comunità europee. gli strumenti di adesione saranno depositati presso il ministero degli affari esteri del belgio.
 
  2 .   Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni stato che vi aderisca 90 giorni dopo la data di deposito dello strumento di adesione di detto stato.
 
 
  Art. 8.    
  1 .   Ogni stato membro può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori a cui si applica la presente convenzione.
 
  2 .  Mediante una dichiarazione indirizzata al ministero degli affari esteri del belgio, ogni stato membro può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o in qualsiasi altro momento in seguito, estendere la applicazione della presente convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, per il quale esso cura le relazioni internazionali o per conto del quale può concludere accordi.
 
  3 .   Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo secondo può essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in questa dichiarazione, con una notificazione indirizzata al ministero degli affari esteri del belgio. il ritiro prenderà effetto immediatamente oppure ad una data successiva precisata nella notificazione.
 
 
  Art. 9.    
  1.  Il Ministero degli Affari Esteri del Belgio notifica a tutti gli stati membri qualsiasi firma, deposito di strumenti, dichiarazioni o notificazione.
 
 
  Art. 10.    
  1.   La presente convenzione sostituisce, tra gli stati contraenti, le disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi, relativi alla semplificazione o alla soppressione della legalizzazione di atti tranne quando detti trattati, convenzioni o accordi riguarano atti:
   a) a cui la presente convenzione non fa riferimento;
   b) che sono redatti su territori in cui la presente convenzione non è applicabile.
 

il Ministero degli Affari Esteri del Belgio ne invierà una copia autenticata al governo di ogni Stato Membro.