Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione stessa.
Art. 3
Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone
1.
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 600, il terzo comma e' abrogato;
b) all'articolo 601, il secondo comma e' abrogato;
c) all'articolo 602, il secondo comma e' abrogato;
d)
dopo l'articolo 602-bis e' inserito il seguente: «
Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 e' aumentata da un terzo alla meta': a) se la persona offesa e' minore degli anni diciotto; b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'
».
Art. 4
Clausola di invarianza
1.
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 luglio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Carfagna, Ministro per le pari opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Alfano