Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto concerne le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo di cui all'
articolo 1
, valutati in euro 31.346, e le rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 25.500, a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.
Ai sensi dell'
articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
, per le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo di cui all'
articolo 1
, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al
comma 1
, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al
comma 2
.
4.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.