Art. 5.
Autorità centrale ed autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli
1.
L'autorità centrale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 13, della Convenzione, è il Ministro della giustizia.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli.
Art. 6.
Informazione al Parlamento sulla cooperazione in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria
1.
Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 16 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di estradizione.
2.
Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 18 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di assistenza giudiziaria.
Art. 7.
Trasferimento dei procedimenti penali
1.
Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall'articolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti degli Accordi internazionali. Tali Accordi sono ratificati previa autorizzazione data con legge.
2.
Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 21 della Convenzione, in merito al quadro complessivo degli Accordi di trasferimento raggiunti con gli altri Stati Parte, al numero dei procedimenti penali effettivamente trasferiti e ad eventuali problemi applicativi.
Art. 8.
Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia
1.
Con cadenza annuale il Ministro dell'interno informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 27 della Convenzione, con specifico riferimento alle azioni intraprese sulla base di tale disposizione ed al quadro delle intese o accordi conclusi ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.
Art. 9.
Operazioni sotto copertura
1.
Fermo quanto disposto dall'
articolo 51 del codice penale
, non sono punibili:
a)
gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter nonchè nel
libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale
, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'
articolo 12 , commi
3
,
3-bis
e
3-ter
, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
, nonchè dall'
articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75
, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego;
b)
gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla
lettera a)
.
2.
Negli stessi casi previsti dal
comma 1
, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività.
3.
L'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi
1
e
2
è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'
articolo 12 , commi
3
,
3-bis
e
3-ter
, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
.
4.
L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi
1
e
2
deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonchè il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonchè dei risultati della stessa.
5.
Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi
1
e
2
, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ai quali si estende la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.
6.
Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal
comma 1
nonchè di quelli previsti dagli
articoli
629
e
644
del codice penale
, gli ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.
7.
Per gli stessi motivi di cui al
comma 6
, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti.
8.
Le comunicazioni di cui ai
commi
4
e
6
ed i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del
comma 7
sono senza ritardo trasmessi al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati all'
articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale
, la comunicazione è data al procuratore nazionale antimafia.
9.
L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.
10.
Chiunque, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.
Art. 10.
Responsabilità amministrativa degli enti
1.
In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'
articolo 3
, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
5.
Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli
articoli
648-bis
e
648-ter
del codice penale
, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
7.
Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'
articolo 12 , commi
3
,
3-bis
,
3-ter
e
5
articolo 12 , commi 3, 3-bis, 3-ter e 5
, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
9.
Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli
articoli
377-bis
e
378
del codice penal
e , si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
Art. 11.
Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente
1.
Per i reati di cui all'
articolo 3
della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.
Art. 12.
Attività di indagine a fini di confisca
1.
In relazione ai reati di cui all'
articolo 3
della presente legge, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'
articolo 430 del codice di procedura penale
, ogni attività di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità soggette a confisca a norma dell'
articolo 11
della presente legge e dell'
articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356
, e successive modificazioni.
Art. 13.
Attribuzione di competenze al procuratore distrettuale antimafia
1.
In relazione ai reati di cui all'
articolo 3
della presente legge sono attribuite anche al procuratore distrettuale antimafia le competenze attribuite al procuratore della Repubblica e al questore dall'
articolo 2-bis, commi
1
,
4
e
6
, dall'articolo 2-ter, commi
secondo
,
sesto
e
settimo
,
dall'articolo 3-bis, settimo comma
, dall'articolo 3-quater, commi
1
e
5
e
dall'articolo 10-quater, secondo comma
, della legge 31 maggio 1965, n. 575
.