La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
PROTOCOLLO RELATIVO ALLE CONSEGUENZE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE DI DUBLINO AL RIGUARDO DI DETERMINATE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN.
Gli Stati parte del presente protocollo,
visto l'articolo 142 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Uniore economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, cui hanno aderito la Repubblica italiana il 27 novembre 1990, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese il 25 giugno 1991 e la Repubblica ellenica il 6 novembre 1992, relativa alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (convenzione di applicazione del 1990),
ritenendo che la convenzione relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell'esame delle domande di asilo presentate negli Stati membri delle Comunita' europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 e' una convenzione conclusa tra gli Stati membri delle Comunita' europee in vista della realizzazione di uno spazio senza frontiere interne, ai sensi dell'articolo 142.1 della convenzione di applicazione del 1990,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
A decorrere dall'entrata in vigore della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunita' europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990, cessano di essere applicabili le disposizioni del capitolo 7 del titolo II, nonche' le definizioni di "domanda di asilo", "richiedente l'asilo" e "esame di una domanda d'asilo" che figurano all' articolo 1 della convenzione di applicazione del 1990.
Articolo 2
Il presente protocollo non puo' formare oggetto di riserve.
Articolo 3
1. Il presente protocollo e' soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notifica il deposito a tutte le parti contraenti.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali la convenzione di applicazione del 1990 e' entrata in vigore.
Per gli altri Stati, esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dei loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, ma non prima del giorno dell'entrata in vigore del presente protocollo conformemente a quanto stabilito al comma precedente.
3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a tutte le Parti contraenti.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a tal fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Fatto a Bonn, il ventisei aprile millenovecentonovantaquattro, in esemplare unico, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, il cui testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede ed e' depositato negli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri.