Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
LEGGE 28 novembre 2008, n. 186
  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151  , recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalita' organizzata e all'immigrazione clandestina.  
  Pubblicato in GU, n. 281 del 01/12/2008
  Vigente al 21/11/2024 


  Vigente dal: 02/12/2008
  urn:nir:stato:legge:2008-11-28;186

Indice

  Allegato  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1   
  1.  Il decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151  , recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalita' organizzata e all'immigrazione clandestina, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 
  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 28 novembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 2008, N. 151 

All' articolo 1, comma 1  , le parole: " 31 dicembre 2008 ", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2009".

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: " ART. 2-bis. - (Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalita' organizzata). - 1. E' disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a 30 milioni di euro, del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all' articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512  , con risorse a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all' articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44  . All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Dopo l' articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512  , e' inserito il seguente: "ART. 1-bis. - (Altre forme eventuali di finanziamento). - 1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' destinare al Fondo una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all' articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44  , sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto rischi diversi e furto, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della citata legge n. 44 del 1999  ". ART. 2-ter. - (Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512  ). - 1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512  , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al articolo 1, comma 1 , salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualita' di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo"; b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: "c-bis) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all' articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale  nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 4; c-ter) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di una misura di prevenzione, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575  , e successive modificazioni, applicata nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'articolo 4, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione a termini della suddetta legge"; c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: "ART. 7-bis. - (Ulteriore regolamento di attuazione). - 1. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400  , su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le opportune modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284  , con norme che prevedono: a) la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme gia' liquidate dal Comitato per effetto di una sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell' articolo 129 del codice di procedura penale  , abbia dichiarato estinto il reato per morte del reo; b) la ripetizione delle somme gia' elargite a titolo di provvisionale, quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione risarcitoria esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori". Art. 2-quater. - (Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302  ) 1. All' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302  , e successive modificazioni, dopo le parole: «il soggetto leso risulti essere» le parole: «, al tempo dell'evento,» sono soppresse. Art. 2-quinquies. - (Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalita' organizzata) 1. Ferme le condizioni stabilite dall' della legge 20 ottobre 1990, n. 302  , e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che: a) il beneficiario non risulti coniuge, affine o convivente di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575  , e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale  ; b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, gia' dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. 2. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302  , e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme gia' corrisposte".

Dopo l' art. 3  e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Norme in materia di indennita' spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari). - 1. All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449  , recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273  , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il articolo 1, comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennita' di euro 98 per le attivita' di udienza svolte nello stesso giorno. 1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attivita' di cui al articolo 1, comma 1 superi le cinque ore"; b) il articolo 1, comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attivita', anche se svolte cumulativamente: a) partecipazione ad una o piu' udienze in relazione alle quali e' conferita la delega; b) ogni altra attivita', diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge. 2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennita' di curo 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o piu' attivita' di' cui al articolo 1, comma 2 superi le cinque ore giornaliere. 2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2, lettera b), e' rilevata dal procuratore della Repubblica". 2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ".