Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 14.130 per l'anno 2007, di euro 7.870 per l'anno 2008 e di euro 14.130 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.