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LEGGE 19 febbraio 2007, n. 19
  "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005"  
  Pubblicato in GU, n. 53 del 05/03/2007
  Vigente al 21/11/2024 


  Vigente dal: 06/03/2007
  urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19


   
  Art. 1.  

Autorizzazione alla ratifica

 
  1.  Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.
 
 
  Art. 2.  

Ordine di esecuzione

 
  1.  Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all' articolo 1  , a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.
 
 
  Art. 3.  

Copertura finanziaria

 
  1.  Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 14.130 per l'anno 2007, di euro 7.870 per l'anno 2008 e di euro 14.130 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 
  2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
  Art. 4.  

Entrata in vigore

 
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

 


ALLEGATI:  
- Allegato   -