Art. 3
1.
soggetti di cui all'
articolo 1
, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno, i quali intendano svolgere un'attivita' nel settore dell'artigianato o del commercio, debbono ottemperare agli obblighi previsti, rispettivamente, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 443
, e dalla
legge 11 giugno 1971, n. 426
, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, e sono autorizzati all'esercizio di dette attivita' prescindendo dalle condizioni di reciprocita'. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'
articolo 10, commi
2
e
3
, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39
, e del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 agosto 1990, n. 294, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1990.
2.
I soggetti di cui al
comma 1
, in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia o che abbiano ottenuto il riconoscimento legale di analogo titolo conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni.