Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
LEGGE 15 dicembre 1998, n. 438
  Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale.  
  Pubblicato in GU, n. 297 del 21/12/1998
  Vigente al 21/11/2024 



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:


   
  Art. 1. 

Contributo alle associazioni di promozione sociale

 
  1.  Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449  , come modificato dall' articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  , il contributo statale previsto dall' articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476  , a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, e' stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
 
  2.  Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3  , 5  e 6  della citata legge n. 476 del 1987 , il contributo di cui al comma 1  e' assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987  , tra cui e' ripartito in parti uguali, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b)  , della stessa legge, tra cui e' ripartito ai sensi del comma 3  del presente articolo.
 
  3.  Il contributo da assegnare ai soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 476 del 1987  , e' ripartito secondo i seguenti criteri:
   a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti i soggetti ammessi al contributo;
   b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attivita' svolta;
   c)  una quota del 60 per cento sulla base del programma di attivita' di cui all' articolo 3 della citata legge n. 476 del 1987  ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.
 
 
  Art. 2. 

Modifiche alla legge 19 novembre 1987, n. 476 

 
  1.  Alla legge 19 novembre 1987, n. 476  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
all'articolo 2, comma 2, sono soppresse le parole da: "  
e cheessi dimostrino
" fino alla fine del comma;
   b)  
all'articolo 4 , il secondo periodo del comma 2 ed il comma 3 sono abrogati;
   c)  
all'articolo 6, il comma 3 e' abrogato.
 
 
  Art. 3. 

Controlli

 
  1.  Entro il 31 maggio di ciascuno degli anni  
 
[ ... ] [1]  
   
 
2000, 2001 e 2002[2]  
  le associazioni di cui all' articolo 1, comma 2  , presentano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalita' istituzionali. A tal fine, alle relazioni sono allegati i bilanci preventivi ed i consuntivi dell'esercizio precedente.
 
  2.  Il Ministro per la solidarieta' sociale, tenuto conto delle relazioni di cui al comma 1  , presenta entro il 31 luglio di ciascuno degli anni  
 
[ ... ] [3]  
   
 
2000, 2001 e 2002[4]  
  una relazione al Parlamento che indica:
   a)  l'ammontare dei contributi statali concessi a ciascuna delle associazioni di cui al comma 1  , specificando il titolo del contributo stesso;
   b) i risultati conseguiti da ciascuna associazione nella gestione finanziaria precedente, specificando l'ammontare delle spese sostenute per il personale, per l'acquisto di beni e servizi e per le altre voci residuali;
   c) la regolarita' dei bilanci preventivi e dei consuntivi presentati dalle associazioni ai fini della richiesta del contributo;
   d) i progetti e le attivita' svolte da ciascuna associazione a favore degli associati.
 
 
  Art. 4. 

Copertura finanziaria

 
  1.  All'onere derivante dall'attuazione dell' articolo 1  della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
  2.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
  Art. 5. 

Disposizioni per il coordinamento con le finalità del Fondo nazionale per le politiche sociali

 
  1.  A decorrere dall'anno 2001, al finanziamento delle associazioni di cui all' articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476  , nell'ambito delle finalita' stabilite dall' articolo 59, comma 45, lettera e), della legge 27 dicembre 1997, n. 449  , si provvede a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali nei limiti delle risorse a tal fine destinate dal decreto del Ministro per la solidarieta' sociale previsto dall' articolo 59, comma 46, della stessa legge n. 449 del 1997  , come modificato dall' articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  .
 
  2.  Il finanziamento di cui al comma 1  e' ripartito secondo i criteri definiti con regolamento, adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400  , nel rispetto dei seguenti principi:
   a) previsione di requisiti soggettivi delle associazioni tali da garantirne l'effettiva presenza sul territorio nazionale e da assicurare la piu' ampia partecipazione degli associati;
   b) assegnazione del finanziamento in base al programma di attivita' predisposto dalle associazioni ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta;
   c) garanzia di un sistema di controlli tale da consentire la verifica delle attivita' svolte a favore degli associati;
   d) previsione della trasmissione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro per la solidarieta' sociale relativa al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle associazioni destinatarie del finanziamento. La relazione da' conto:
   1) dei contributi pubblici concessi a ciascuna associazione;
   2) dei risultati conseguiti da ciascuna associazione nella gestione finanziaria precedente;
   3) dei progetti e delle attivita' svolte da ciascuna associazione a favore degli associati.
 
  3.   
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2  , gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 19 dicembre 1987, n. 476  , sono abrogati.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 15 dicembre 1998

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma2, legge 14 ottobre 1999, n. 362. In vigore dal 05/01/1999 al 03/11/1999

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma2, legge 14 ottobre 1999, n. 362.  In vigore dal 04/11/1999

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma2, legge 14 ottobre 1999, n. 362. In vigore dal 05/01/1999 al 03/11/1999

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma2, legge 14 ottobre 1999, n. 362.  In vigore dal 04/11/1999