La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 febbraio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Protocollo recante modifica degli articoli 40, 41 e 65 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 , firmata a Schengen il 19 giugno 1990
I Governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (in seguito denominati "Parti contraenti'), parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (in seguito denominata "Convenzione di Schengen).
visto l'articolo 141 della Convenzione di Schengen ;
considerando che gli agenti, le autorità e gli organi competenti delle Parti contraenti ai sensi dell'articolo 40, 4° e 5° comma dell'articolo 41, 7° comma e dell'articolo 65, 2° comma della Convenzione di Schengen , sono stati designati direttamente nella Convenzione; che ogni designazione ulteriore derivante da un cambiamento dell'organizzazione interna di una Parte contraente esige la modifica della Convenzione;
considerando che, per evitare di modificare in futuro la Convenzione, e opportuno semplificare tale procedura e sancire il principio secondo il quale spetta ad ogni Parte contraente designare i propri agenti, autorità e organi, con riserva dell'accettazione di tale designazione da parte delle altre Parti contraenti, qualora agli agenti siano affidate missioni nel territorio di un'altra Parte contraente;
considerando che l'introduzione di tale procedura semplificata di designazione implica l'aggiunta di nuove disposizioni agli articoli 40, 41 e 65 della Convenzione di Schengen che prevedano la designazione di agenti, autorità e organi competenti, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1. L'articolo 40, 4° comma della Convenzione di Schengen e integrato con la seguente disposizione:
"Le Parti contraenti potranno modificare la designazione dei loro agenti. La designazione degli agenti, comunicata dalla Parte contraente interessata, sarà confermata mediante dichiarazione del Comitato esecutivo e sarà effettiva il primo giorno del secondo mese successivo alla data di tale dichiarazione."
2. L'articolo 4, 5° comma della Convenzione di Schengen e integrato con la seguente disposizione:
"Le Parti contraenti potranno modificare la designazione delle loro autorità. Il Comitato esecutivo prenderà atto, mediante dichiarazione, della designazione dell'autorità, comunicata dalla Parte contraente interessata, che sarà effettiva il primo giorno del secondo mese successivo alla data di tale dichiarazione."
3. L'articolo 41, 7° comma della Convenzione di Schengen e' integrato con la seguente disposizione "Le Parti contraenti potranno modificare la designazione dei loro agenti. La designazione degli agenti, comunicata dalla Parte contraente interessata, sarà confermata mediante dichiarazione del Comitato esecutivo e sarà effettiva il primo giorno del secondo mese successivo alla data di tale dichiarazione."
4. L'articolo 65, 2° comma della Convenzione di Schengen e integrato con la seguente disposizione:
"Le Parti contraenti potranno modificare la designazione dei loro ministeri competenti. Il Comitato esecutivo prenderà atto, mediante dichiarazione, della designazione del ministero competente comunicata dalla Parte contraente interessata che sarà effettiva il primo giorno del secondo mese successivo alla data di tale dichiarazione."
Articolo 2
1. Il presente Protocollo sarà sottoposto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.
2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.
3. Il Granducato di Lussemburgo notificherà a tutte le Parti contraenti la data di entrata in vigore.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno apposto la loro firma in calce al presente Protocollo.
Fatto a Lisbona, il ventiquattro giugno millenovecentonovantasette, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, danese, spagnola, finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese e svedese, i dieci testi facenti ugualmente fede che sarà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo il quale ne rimetterà una copia certificata conforme a ciascuna Parte contraente.