Capo I . - Dell'adozione di minori stranieri. Art. 29 . - 1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai princi'pi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge. Art. 29-bis .- 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall' articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilita' al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneita' all'adozione. 2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell' articolo 36, comma 4 , e' competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, e' competente il tribunale per i minorenni di Roma. 3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneita' per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilita' ai servizi degli enti locali. 4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attivita': a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarieta' nei confronti dei minori in difficolta', anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all' articolo 39-ter ; b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti; c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacita' di rispondere in modo adeguato alle esigenze di piu' minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonche' acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneita' all'adozione. 5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attivita' svolta, una relazione completa di tutti gli elementi
indicati al comma 4 , entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilita'. Art. 30 . - 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all' articolo 29-bis, comma 5 , sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare. 2. Il decreto di idoneita' ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento . Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare. 3. Il decreto e' trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all' articolo 38 e, se gia' indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all' articolo 39-ter . 4. Qualora il decreto di idoneita', previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneita', il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3 . 5. Il decreto di idoneita' ovvero di inidoneita' e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del
codice di procedura civile
, da parte del pubblico ministero e degli interessati. Art. 31 . - 1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneita', devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all' articolo 39-ter . 2. Nelle situazioni considerate dall' articolo 44, primo comma, lettera a) , il tribunale per i minorenni puo' autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalita', ad effettuare direttamente le attivita' previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo. 3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione: a) informa gli aspiranti sulle procedure che iniziera' e sulle concrete prospettive di adozione; b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorita' del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneita' ed alla relazione ad esso allegata, affinche' le autorita' straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare; c) raccoglie dall'autorita' straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita; d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attivita' da svolgere nel Paese straniero; e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorita' straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorita' straniera, svolgendo tutte le altre attivita' dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti puo' essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario; f) riceve dall'autorita' straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all' articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunita' di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne da' immediata informazione alla Commissione di cui all' articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi; g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorita' straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia; h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi; i) riceve dall'autorita' straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione; l) vigila sulle modalita' di trasferimento in Italia e si adopera affinche' questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti; m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attivita' di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti; n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater , nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonche' la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater ; o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall' articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione. Art. 32 . - 1. La Commissione di cui all' articolo 38 , ricevuti gli atti di cui all' articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 non e' ammessa: a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorita' del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilita' di affidamento o di adozione nello Stato di origine; b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti. 3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa puo' essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformita', e' ordinata la trascrizione. 4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell' articolo 39, comma 1, lettera h) , rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando. Art. 33 . - 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non e' consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell' articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado. 2. E' fatto divieto alle autorita' consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all' articolo 38 . 3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinche' prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse. 4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamita' naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'
articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40
, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano. 5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell' articolo 37-bis , qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinche' prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell' articolo 34 . Art. 34 . - 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare. 2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficolta' per gli opportuni interventi. 3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Art. 35 . - 1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all' articolo 27 . 2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorita' che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall' articolo 4 della Convenzione. 3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai princi'pi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformita' alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39 , ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. 4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorita' straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai princi'pi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto e' tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all' articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di eta' inferiore puo' essere sentito ove sia opportuno e ove cio' non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale. 5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti e' il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia. 6. Fatto salvo quanto previsto nell' articolo 36 , non puo' comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui: a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione; b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneita'; c) non e' possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all' articolo 27 ; d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorita' centrali e un ente autorizzato; e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si e' manifestato contrario al suo interesse. Art. 36 . - 1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, puo' avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge. 2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione ne' firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che: a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine; b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneita' previsto dall' articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all' articolo 38 e di un ente autorizzato; c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneita'; d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall' articolo 39, comma 1, lettera h) . 3. Il relativo provvedimento e' assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneita' all'adozione. Di tale provvedimento e' data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall' articolo 39, comma 1, lettera e) . 4. L'adozione pronunciata dalla competente autorita' di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purche' conforme ai princi'pi della Convenzione. Art. 37 . - 1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all' articolo 38 puo' comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato. 2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identita' dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine. 3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani. Art. 37-bis . - 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza. Art. 38 . - 1. Ai fini indicati dall' articolo 6 della Convenzione e' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali. 2. La Commissione e' composta da: a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza; b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali; c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; d) un rappresentante del Ministero dell'interno; e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia; f) un rappresentante del Ministero della sanita'; g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
. 3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. 4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione e' assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento puo' prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno. 5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche. Art. 39 . - 1. La Commissione per le adozioni internazionali: a) collabora con le autorita' centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione; b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale; c) autorizza l'attivita' degli enti di cui all' articolo 39-ter , cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attivita' svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all' articolo 39-bis ; d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri; e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale; f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori; g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione; h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione; i) certifica la conformita' dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall' articolo 23, comma 1 , della Convenzione stessa; l) per le attivita' di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all' articolo 39-ter . 2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorita' straniera l'opportunita' di procedere all'adozione e' sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione puo' procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all' articolo 31 . 3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione. 4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa. Art. 39-bis . - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze: a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge; b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento; c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonche' forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all' articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attivita' di cui all' articolo 31, comma 3 . 3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei princi'pi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale. Art. 39-ter . - 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall' articolo 39, comma 1, lettera c) , e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualita' morali; b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacita' di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione; c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire; d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile; e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso; f) impegnarsi a partecipare ad attivita' di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarieta' dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori; g) avere sede legale nel territorio nazionale. Art. 39-quater . - 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefi'ci: a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall' articolo 6, primo comma , della leg ge 9 dicembre 1977, n. 903 , anche se il mi nore adottato ha superato i sei anni di eta'; b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall' articolo 6, secondo comma , e dall'
articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977
, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di eta'; c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione
".