CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Autorizzazione all'adesione)
1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum), di seguito denominato "Trattato".
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1.
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.
Art. 3.
(Autorita' di riferimento per le attivita' previste dal Trattato)
1.
Le autorita' di riferimento per le attivita' previste dal Trattato sono individuate con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.
Art. 4.
(Risarcimento del danno)
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attivita' svolte conformemente al medesimo Trattato.
CAPO II
ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA
Art. 5.
(Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)
1.
Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, e' istituita la banca dati nazionale del DNA.
2.
Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e' istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
Art. 6.
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si intendono per:
a) "DNA": acido desossiribonucleico, depositano della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dell'informazione ereditaria;
b) "profilo del DNA": sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni singolo individuo;
c) "campione biologico": quantita' di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;
d) "reperto biologico": materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;
e) "trattamento": qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
f) "accesso": consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenute nella banca dati;
g) "dati identificativi": dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
h) "tipizzazione": complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA.
Art. 7.
(Attivita' della banca dati nazionale del DNA)
1.
La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attivita':
a)
raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'
articolo 9 , commi
1
e
2
;
b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.
Art. 8.
(Attivita' del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)
1.
Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attivita':
a)
tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'
articolo 9 , commi
1
e
2
;
b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.
Art. 9.
(Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA)
1.
Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici:
a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;
b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto;
c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.
2.
Il prelievo di cui al
comma 1
puo' essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al
comma 1
per delitti, non colposi, per i quali e' consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non puo' essere effettuato se si procede per i seguenti reati:
a)
reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 374 aggravato ai sensi dell'articolo 375, 378 e 379, e capo II , tranne quello di cui all'
articolo 390, del codice penale
;
g) reati in materia tributaria;
3.
Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il prelievo e' effettuato dopo la convalida da parte del giudice.
4.
I soggetti indicati al
comma 1
sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria.
5.
Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignita', del decoro e della riservatezza di chi vi e' sottoposto. Delle operazioni di prelievo e' redatto verbale.
6.
Il campione prelevato e' immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all'
articolo 5, comma 2
, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.
Art. 10.
(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali)
1.
Se, nel corso del procedimento penale, a cura dei laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, sono tipizzati profili del DNA da reperti biologici a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, l'autorita' giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti.
2.
Se non sono state effettuate le analisi di cui al
comma 1
, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ovvero in seguito all'emanazione del decreto di archiviazione, il pubblico ministero competente ai sensi dell'
articolo 655, comma 1, del codice di procedura penale
puo' chiedere al giudice dell'esecuzione di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.
Art. 11.
(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)
1.
L'analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, destinato all'inserimento nella banca dati nazionale del DNA, e' eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dall'European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), in modo da assicurare l'uniformita' degli stessi.
2.
I profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC.
3.
I sistemi di analisi sono applicati esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione delle patologie da cui puo' essere affetto l'interessato.
Art. 12.
(Trattamento e accesso ai dati; tracciabilita' dei campioni)
1.
I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti.
2.
L'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e' consentito alla polizia giudiziaria e all'autorita' giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonche' per le finalita' di collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e' consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalita', previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
3.
Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono effettuati con modalita' tali da assicurare l'identificazione dell'operatore e la registrazione di ogni attivita'. E' altresi' assicurata la registrazione di ogni attivita' concernente i campioni.
4.
Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale espressamente autorizzato.
5.
Il personale addetto alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e' tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni.
Art. 13.
(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici)
1.
A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perche' il fatto non sussiste, perche' l'imputato non lo ha commesso, perche' il fatto non costituisce reato o perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, e' disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'
articolo 9
e la distruzione dei relativi campioni biologici.
2.
A seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, nonche' del ritrovamento di persona scomparsa, e' disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'
articolo 7, comma 1, lettera c)
, e la distruzione dei relativi campioni biologici.
3.
Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'
articolo 9
, si procede d'ufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico.
4.
In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento, e il campione biologico e' conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.
Art. 14.
(Sanzioni)
1.
Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al presente capo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
2.
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi.
Art. 15.
(Istituzioni di garanzia)
1.
Il controllo sulla banca dati nazionale del DNA e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.
2.
Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) garantisce l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonche' ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio.
3.
Il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV provvedono all'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' in dotazione agli stessi.
Art. 16.
(Regolamenti di attuazione)
1.
Con uno o piu' regolamenti adottati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
, su proposta del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV, sono disciplinati, in conformita' ai principi e ai criteri direttivi della presente legge:
a) il funzionamento e l'organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalita' di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonche' le modalita' di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;
b)
le tecniche e le modalita' 'di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonche', nel rispetto delle disposizioni di cui all'
articolo 13, comma 4
, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;
c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonche' le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;
d)
le modalita' e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall'
articolo 15
al CNBBSV;
e)
le modalita' di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'
articolo 13
;
f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di piu' profili del DNA e piu' campioni biologici relativi al medesimo soggetto.
2.
Gli schemi dei regolamenti di cui al
comma 1
sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei quindici giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea del
comma 1
o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di trenta giorni.
Art. 17.
(Norme transitorie)
1.
I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.
2.
Il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'
articolo 9
, gia' detenuti o internati alla data di entrata in vigore della presente legge, e' effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno.
3.
Fino all'istituzione e al funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dall'
articolo 32
, convenzioni non rinnovabili, e di durata tale da non superare il termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i seguenti soggetti:
b) singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione ed addestramento.
Art. 18.
(Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria)
1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attivita' del laboratorio centrale di cui all'
articolo 5, comma 2
. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareti da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni.
2.
Nell'esercizio della delega di cui al
comma 1
, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) suddivisione del personale che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalita' richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalita' richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
c) previsione che l'accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvengano mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato;
d) disciplina dello stato giuridico del personale, e in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilita', dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessita' che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualita' di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attivita' tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.
Art. 19.
(Informazione al Parlamento sulle attivita' della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati)
1.
I Ministri dell'interno e della giustizia informano il Parlamento, con cadenza annuale, in ordine alle attivita' svolte, nel periodo di riferimento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati, nonche' in ordine allo stato di attuazione delle norme previste dal presente capo per le parti di rispettiva competenza.
CAPO III
SCAMBIO DI INFORMAZIONI E ALTRE FORME DI COOPERAZIONE
Art. 20.
(Scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali)
1.
Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, concernenti lo scambio informativo dei profili del DNA, e quelle concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, di quelli contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonche' di quelli relativi alle manifestazioni sportive, di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato, si applicano conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
, e successive modificazioni.
Art. 21.
(Utilizzo di guardie armate a bordo degli aeromobili)
1.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del Trattato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti autorita' nazionali propongono alle competenti autorita' delle Parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi del citato articolo 17 , paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui all'allegato 1 dello stesso Trattato.
2.
L'autorizzazione generale di porto d'armi d'ordinanza e di munizioni, di cui all'articolo 18 , paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dall'uscita dall'aeromobile fino al luogo di deposito nelle zone di sicurezza, di cui al medesimo articolo 18 , paragrafo 2.
Art. 22.
(Status e poteri dei componenti di operazioni comuni)
1.
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 24 del Trattato, gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni comuni, distaccati dalle autorita' rispettivamente competenti, possono svolgere le funzioni previste dall'atto costitutivo delle unita' miste, sottoscritto dall'autorita' di pubblica sicurezza individuata ai sensi dell'
articolo 3
della presente legge, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio dello Stato. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2.
Salvo che sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo, il porto nel territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di cui all'articolo 28 del Trattato e' autorizzato ai sensi dell'
articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36
, e successive modificazioni.
Art. 23.
(Poteri in caso di interventi d'urgenza sul territorio nazionale).
1.
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 25 del Trattato:
a) la facolta' d'intervento ivi prevista si intende riferita alle situazioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire il verificarsi dell'evento dannoso;
b)
gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi previste per gli appartenenti alle unita' miste di cui all'
articolo 22
della presente legge.
2.
Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di una persona e' disposta, ai sensi dell'articolo 25 , paragrafo 1, del Trattato, dagli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388
.