Articolo 1
1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
Convenzione
basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il
Protocollo
concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996.
Articolo 3
1.
L'unità nazionale incaricata di svolgere le funzioni elencate nell'
articolo 4
della
Convenzione
è l'Unità nazionale EUROPOL, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.
2.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori dal territorio nazionale, personale appartenente all'Unità nazionale EUROPOL per i compiti di ufficiale di collegamento di cui all'
articolo 5
della Convenzione.
3.
Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza nell'ambito dell'EUROPOL, dell'Unità nazionale e degli altri organismi istituiti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con compiti di coordinamento e di cooperazione internazionale è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.
Articolo 5
1.
Il direttore, i vice direttori, gli agenti dell'EUROPOL, i membri del consiglio di amministrazione e degli altri organi dell'EUROPOL, gli ufficiali di collegamento presso l'EUROPOL, i soggetti vincolati al segreto ed alla riservatezza in ragione delle funzioni o del servizio svolti presso l'EUROPOL, nonché gli appartenenti alle forze di polizia in rapporto con l'EUROPOL, che, violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio, rivelino notizie di ufficio le quali debbano rimanere segrete o riservate, ovvero ne agevolino in qualsiasi modo la conoscenza, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione sino ad un anno.
3.
I soggetti indicati nel
comma 1
che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvalgono illegittimamente di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete o riservate sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
4.
La cessazione della carica o della qualità riferite ai soggetti indicati nel
comma 1
non esclude l'esistenza dei reati.
Articolo 6
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, di cui all'
articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388
, assume anche funzioni di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale EUROPOL.
2.
Il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione sull'attuazione della Convenzione di cui all'
articolo 1
.
3.
Il regolamento del Comitato disciplina l'attività di vigilanza esercitata ai sensi del
comma 1
.
Articolo 7
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.750 milioni per l'anno 1997, in lire 3.975 milioni per l'anno 1998 ed in lire 7.315 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.