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LEGGE 23 marzo 1998, n. 93
  Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, e del Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996.  
  Pubblicato in GU, n. 86/69 del 14/04/1998
  Vigente al 21/11/2024 


  Vigente dal: 15/04/1998
  urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93


   
  Articolo 1    
  1.  Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996.
 
 
  Articolo 2    
  1.  Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui alla Convenzione di cui all' art. 1  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della stessa Convenzione.
 
 
  Articolo 3    
  1.  L'unità nazionale incaricata di svolgere le funzioni elencate nell' articolo 4  della Convenzione è l'Unità nazionale EUROPOL, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.
 
  2.  Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori dal territorio nazionale, personale appartenente all'Unità nazionale EUROPOL per i compiti di ufficiale di collegamento di cui all' articolo 5  della Convenzione.
 
  3.  Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza nell'ambito dell'EUROPOL, dell'Unità nazionale e degli altri organismi istituiti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con compiti di coordinamento e di cooperazione internazionale è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.
 
 
  Articolo 4    
  1.  Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi 31 dicembre 1996, n. 675  , e n. 676  , per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della Convenzione di cui all' articolo 1  della presente legge.
 
  2.  Il Garante per la protezione dei dati personali svolge le funzioni di controllo previste dall'articolo 23 della Convenzione medesima.
 
 
  Articolo 5    
  1.  Il direttore, i vice direttori, gli agenti dell'EUROPOL, i membri del consiglio di amministrazione e degli altri organi dell'EUROPOL, gli ufficiali di collegamento presso l'EUROPOL, i soggetti vincolati al segreto ed alla riservatezza in ragione delle funzioni o del servizio svolti presso l'EUROPOL, nonché gli appartenenti alle forze di polizia in rapporto con l'EUROPOL, che, violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio, rivelino notizie di ufficio le quali debbano rimanere segrete o riservate, ovvero ne agevolino in qualsiasi modo la conoscenza, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
  2.  Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione sino ad un anno.
 
  3.  I soggetti indicati nel comma 1  che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvalgono illegittimamente di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete o riservate sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
 
  4.  La cessazione della carica o della qualità riferite ai soggetti indicati nel comma 1  non esclude l'esistenza dei reati.
 
 
  Articolo 6    
  1.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, di cui all' articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388  , assume anche funzioni di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale EUROPOL.
 
  2.  Il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione sull'attuazione della Convenzione di cui all' articolo 1  .
 
  3.  Il regolamento del Comitato disciplina l'attività di vigilanza esercitata ai sensi del comma 1  .
 
 
  Articolo 7    
  1.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.750 milioni per l'anno 1997, in lire 3.975 milioni per l'anno 1998 ed in lire 7.315 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 
  2.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
  Articolo 8    
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.