Art. 1
7.
Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilita', nonche' in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche' della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita';
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', della sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attivita' sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n)
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
23.
Per sostenere e favorire, nel piu' ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla
legge 28 giugno 2012, n. 92
, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilita' e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attivita' di ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per gli adulti e piu' in generale sull'applicazione del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263
. Decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche al predetto regolamento, ai sensi dell'
articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
.
32.
Le attivita' e i progetti di orientamento scolastico nonche' di accesso al lavoro sono sviluppati con modalita' idonee a sostenere anche le eventuali difficolta' e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
65.
Il riparto della dotazione organica tra le regioni e' effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno e' effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita' demografica o a forte processo immigratorio, nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresi' il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81
. Il personale della dotazione organica dell'autonomia e' tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.
95.
Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' altresi' autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonche' tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresi' conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita' demografica o a forte processo immigratorio, nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalita' di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'
articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
, e non sono disponibili per le operazioni di mobilita', utilizzazione o assegnazione provvisoria.