Regione Toscana
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LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
  Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (ESTRATTI)  
  Pubblicato in GU, n. 302 del 31/12/2018
  Vigente al 21/11/2024 


  Vigente dal: 01/01/2019
  urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Parte I   
 
  Sezione I 

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatic

 
 
  Art. 1 

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

 
  273.   
Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  , e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «  
 
  ART. 24-ter. 

(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno).

 
  1.  Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validita' dell'opzione.
 
  2.  L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
 
  3.  Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorita' fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione.
 
  4.  L'opzione di cui al comma 1 e' valida per i primi cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.
 
  5.  L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed e' efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.
 
  6.  L'imposta e' versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. L'imposta non e' deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
 
  7.  L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione cessano laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.
 
  8.  Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facolta' di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o piu' Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23
 
».
 
  274.  I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  , introdotto dal comma 273 del presente articolo, per i periodi d'imposta di validita' dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all' articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227  , e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  .
 
  286.  Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e' incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
 
  287.  Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all' articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125  .
 
  435.  La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all' articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  , e' incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019.
 
  487.   
All' articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208  , il comma 391 e' sostituito dal seguente: «  
 
  Art. 1   
  391.  A decorrere dall'anno 2016 e' istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di eta' non superiore a 26 anni. La carta e' rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all' articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 
 
».
 
  546.  A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate:
   a)  importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , pari a 30,99 milioni di euro;
   b)  importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attivita' libero-professionale, di cui all' articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488  , per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard, di cui all' articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68  , e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalita' previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.
 
  1132.   
Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno sono disposte le seguenti proroghe di termini:
   a)  
all' articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35  , le parole: «  
31 dicembre 2018
» sono sostituite dalle seguenti: «  
31 dicembre 2019
»;
   b)  
all' articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107  , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130  , le parole: «  
31 dicembre 2018
» sono sostituite dalle seguenti: «  
31 dicembre 2019
»;
   c)  
all' articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314  , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26  , le parole: «  
, per l'anno 2018,
» sono soppresse.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 30 dicembre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede