1.
Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale , con le modalita' e nei termini previsti dal
del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
c) in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:
1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria;
2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attivita' di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;
3) prevedere che, se la richiesta riguarda acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attivita' che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorre l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica provveda con decreto motivato senza ritardo;
4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti; prevedere, qualora si tratti di attivita' che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del conflitto, la Corte di cassazione decida secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127 del codice di procedura penale , in quanto compatibili. L'avviso di cui al citato articolo 127, comma 1, e' comunicato soltanto al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorita' giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia; prevedere, qualora si tratti di attivita' per lo svolgimento delle quali non occorre l'intervento del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del contrasto, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale ;
5) prevedere che l'autorita' giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria:
5.1) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;
5.2) se il fatto per cui procede l'autorita' straniera non e' previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;
5.3) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;
5.4) se l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato;
6) prevedere che l'autorita' giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorita' richiedente alle attivita' da compiere, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorita' diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;
7) prevedere che, se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerge l'opportunita' di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorita' giudiziaria ne informi senza ritardo l'autorita' richiedente e che questa possa presentare richieste complementari;
8) prevedere che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorita' amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti;
9)
prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, la partecipazione all'udienza dell'imputato, del testimone o del perito, che si trovino all'estero e che non possano essere trasferiti in Italia, abbia luogo attraverso le varie forme di collegamento a distanza, disciplinandone le modalita' e le condizioni di utilizzabilita' anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al
decreto legislativo n. 271 del 1989
, per la partecipazione a distanza dell'imputato;
10) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni, dando comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo quando questo e' formato con autorita' diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;
11)
prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al
numero 10)
sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di piu' uffici del pubblico ministero italiano, la necessita' della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate per la risoluzione di eventuali contrasti;
12) prevedere l'utilizzabilita' degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con limiti e modalita' analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;
13) prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti e informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorita' di altro Stato in conformita' ad accordi internazionali e che l'autorita' giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorita' di altro Stato all'utilizzabilita' degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi;
14) prevedere che, nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorita' giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia non dia corso alla medesima qualora lo Stato richiedente non offra idonea garanzia in ordine all'immunita' della persona citata; prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il Ministro della giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria interessata;
d) in materia di estradizione:
1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l'estradizione possa compromettere la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che della decisione di non dare corso alla domanda di estradizione il Ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorita' giudiziaria;
2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'estradizione e di rifiutare l'estradizione del cittadino, salvo quanto previsto da accordi internazionali;
3) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale in materia di estradizione per l'estero, la competenza della Corte di appello che decide su richiesta del Procuratore generale della Repubblica;
4) prevedere il potere del Procuratore generale della Repubblica di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona della quale e' chiesta l'estradizione, nonche' quello di richiedere direttamente all'autorita' di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al Ministro della giustizia;
5) prevedere che la rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia;
6) prevedere che, quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la Corte di appello pronunci sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale e' domandata l'estradizione non e' in corso procedimento penale ne' e' stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato;
7) prevedere che, in ogni caso, la Corte di appello pronunci sentenza contraria all'estradizione:
7.1) se per il fatto per il quale e' domandata l'estradizione e' prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero;
7.2) se per il reato per il quale l'estradizione e' stata domandata la persona e' stata o sara' sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
7.3) se la sentenza per la cui esecuzione e' stata domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
7.4) se vi e' motivo di ritenere che la persona verra' sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;
8) prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall'estero se l'iniziativa possa pregiudicare la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che il Ministro debba dare comunque comunicazione del diniego all'autorita' giudiziaria procedente;
9) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, e che l'autorita' giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni accettate;
10) prevedere che la custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'estradizione sia computata ad ogni effetto processuale;
11) prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resta sospesa fino alla concessione dell'estradizione suppletiva e che e' revocata anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima;
12) prevedere che nell'estradizione dall'estero il principio di specialita' operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradato per fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialita', salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunciare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinuncia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia stessa;
13) prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali;
e) in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero:
1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze penali italiane all'estero secondo criteri di massima semplificazione;
2)
prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale nelle ipotesi di cui al
numero 1)
, la competenza della Corte di appello e che la sentenza straniera non possa essere riconosciuta se:
2.1) la sentenza non e' divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui e' stata pronunciata;
2.2) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
2.3 la sentenza non e' stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non e' stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorita' straniera ovvero non gli e' stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;
2.4) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;
2.5) il fatto per il quale e' stata pronunciata la sentenza non e' previsto come reato dalla legge italiana;
2.6) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
2.7) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' in corso nello Stato procedimento penale;
2.8) la sentenza straniera, di cui e' chiesto il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato;
3) prevedere che la Corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantita' della pena e' determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantita' non puo' eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantita' della pena non e' stabilita nella sentenza straniera, la Corte di appello la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale . In nessun caso la pena cosi' determinata puo' essere piu' grave di quella stabilita nella sentenza straniera. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena e' stata condizionalmente sospesa, la Corte di appello dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale ; se in detto Stato il condannato e' stato liberato sotto condizione, la Corte di appello sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla liberta' vigilata, non puo' aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri;
4) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della sentenza della quale e' stato chiesto il riconoscimento, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;