Art. 1
125.
Al fine di incentivare la natalita' e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e' riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, e successive modificazioni, e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di
familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini iitaliani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
[2]
, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma e' corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attivita', nonche' a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013
, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma e' raddoppiato.
132.
Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'
articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248
, e' incrementato di 5 milioni di euro dal 2015 al fine di sostenere le adozioni internazionali ai sensi dell'
articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
.
181.
Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1º gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui all'
articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135
, sono trasferite, per le medesime finalita', in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del presente comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
183.
Fermo restando quanto previsto dal
comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'
articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39
.
184.
Per l'esercizio finanziario 2015, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio e nel limite di 8.000.000 di euro, al finanziamento delle spese relative alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'
articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228
, nonche' alla realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema. Fino all'adozione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'
articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228
, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'
articolo 18, comma 3-bis, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di protezione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento, restano validi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, il programma di assistenza, adottato ai sensi dell'
articolo 13, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 228
, e dell'
articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
, ed i conseguenti progetti in essere al 31 dicembre 2014.
560.
A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti:
a)
dalla
legge 31 marzo 1980, n. 126
, in materia di «Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari»;
e)
dall'
articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109
, in materia di «Attuazione della
direttiva 2009/52/CE
che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare», confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'
articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalita' previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard, fermo restando per gli interventi di prevenzione e cura dalla fibrosi cistica il criterio gia' adottato di riparto in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente, nonche' alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attivita' specifiche di prevenzione, cura e, dove attuata e attuabile, di ricerca. Conseguentemente, l'
articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 548
, e' abrogato e non si applicano i criteri indicati all'
articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109
.