Art. 1.
1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sul riconoscimento dei titoli e dei certificati di studio a livello elementare e medio o delle loro denominazioni equivalenti, con allegati, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.
Art. 3.
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1990, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.