Art. 1
1.
Al fine di favorire la natalita', di sostenere la genitorialita' e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
, uno o piu' decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'
articolo 3
. A tale fine, i criteri per l'assegnazione del beneficio indicati all'
articolo 2, comma 1
, lettere a), b), c) e d), sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse.
2.
Oltre ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'
articolo 2
, i decreti legislativi di cui al
comma 1
osservano i seguenti principi e criteri direttivi generali:
a)
l'accesso all'assegno di cui al
comma 1
e' assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalita' e progressivita', nei limiti stabiliti dalla presente legge;
b)
l'ammontare dell'assegno di cui al
comma 1
e' modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'eta' dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
c)
ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno di cui al
comma 1
, il computo di quest'ultimo puo' essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento;
d)
l'assegno di cui al
comma 1
e' pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'
articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26
, ed e' corrisposto congiuntamente ad esso con le modalita' di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore eta' presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'
articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019
;
e)
l'assegno di cui al
comma 1
non e' considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilita'. Le borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attivita' lavorative di persone con disabilita' non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo di esso;
f)
l'assegno di cui al
comma 1
e' ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, e' assegnato a chi esercita la responsabilita' genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, e' ripartito in pari misura tra i genitori;
g)
l'assegno di cui al
comma 1
e' concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;
h)
l'assegno di cui al
comma 1
e' pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
i)
e' istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno di cui al
comma 1
. Dall'istituzione e dal funzionamento del predetto organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3.
Al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale dello stato civile informa le famiglie sul beneficio previsto dalla presente legge, ai sensi dell'
articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124
. Alle attivita' previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.