Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 2.180 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.
Ai sensi dell'
articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
comma 1
e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al
comma 1
, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'
articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196
, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma di spesa «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria». Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
, e successive modificazioni.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al
comma 2
.
4.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.