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LEGGE 6 aprile 2016, n. 56
  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.  
  Pubblicato in GU, n. 99 del 29/04/2016
  Vigente al 21/11/2024 


  Vigente dal: 30/04/2016
  urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


   
  Art. 1 

Autorizzazione alla ratifica

 
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.
 
 
  Art. 2 

Ordine di esecuzione

 
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all' articolo 1  , a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 63 dell'Accordo stesso.
 
 
  Art. 3 

Copertura finanziaria

 
  1.  All'onere derivante dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera d), dell'Accordo, valutato in euro 10.595 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 
  2.  Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196  , il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1  , il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell' articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196  , nell'ambito del programma «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» e, comunque, della missione «Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
  3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2  .
 
  4.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
  Art. 4 

Entrata in vigore

 
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 6 aprile 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale



ALLEGATI:  
- Allegato   -