Regione Toscana
norma


 
REGIONE TOSCANA  
LEGGE REGIONALE 17 luglio 2019, n. 45
  Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla l.r. 41/2005  e alla l.r. 29/2009  .  
  Pubblicato in BURT, n. 35 del 24/07/2019
  Vigente al 21/11/2024 


  Vigente dal: 08/08/2019
  urn:nir:regione.toscana:legge:2019-07-17;45

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 2  , 3  , 10  e 117  , commi terzo e quarto, della Costituzione ;

Visto l' articolo 3  e l' articolo 4, comma 1, lettera t), dello Statuto  ;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113  (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché' misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132  ;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41  (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 9 giugno 2009, n. 29  (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Le nuove disposizioni in materia di immigrazione, introdotte dal d.l. 113/2018  convertito dalla l. 132/2018  , rendono necessaria la revisione delle norme regionali che disciplinano gli interventi per gli stranieri che si trovano sul territorio regionale, per riaffermare la necessaria tutela dei bisogni essenziali di tutte le persone;

2. In particolare, la revisione riguarda alcune norme della l.r. 41/2005  relativa al sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale e alcune norme della l.r. 29/2009  relativa all'accoglienza, all'integrazione e alla tutela dei cittadini stranieri in Toscana;

3. In coerenza con la giurisprudenza della Corte costituzionale che, già con la sentenza 269/2010 ha ritenuto legittime le previsioni della l.r. 29/2009  in quanto volte a tutelare i diritti inviolabili di ogni persona umana, la Regione riconosce e promuove i diritti elementari di tutte le persone che, trovandosi in condizioni di estremo bisogno, devono avere accesso alle cure mediche essenziali, all'alimentazione, a una dimora temporanea, all'istruzione ed ai servizi sociali, e supporta, in continuità con gli interventi già assicurati dal sistema regionale di accoglienza e integrazione, tutti gli enti e le associazioni che operano in tale direzione;

4. Le azioni regionali orientate al superamento del disagio sociale perseguono, altresì, l'obiettivo di garantire al meglio la sicurezza della comunità che può essere messa a rischio dalla precarietà delle condizioni di vita delle persone che si trovano in situazione di emarginazione;

5. La garanzia dei bisogni essenziali si riconnette alla tutela della dignità della persona umana, nucleo essenziale di uguaglianza e non discriminazione, in attuazione dell' articolo 3 della Costituzione  e, in questo quadro costituzionale, la Regione esercita proprie potestà legislative, concorrenti e residuali, in materia di tutela della salute, assistenza sociale, istruzione e formazione professionale;

6. Attualmente gli interventi regionali per gli stranieri presenti in Toscana, previsti dalle vigenti leggi regionali, garantiscono un sistema di accoglienza di qualità finalizzato all'integrazione e alla coesione sociale sul territorio, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite ai diversi livelli istituzionali;

7. La Regione, nella revisione della normativa regionale vigente rispetto alle nuove disposizioni nazionali in materia di protezione internazionale e immigrazione, ribadisce la volontà di assicurare a tutti gli stranieri presenti nel territorio toscano, a prescindere dal titolo di soggiorno, le prestazioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione e alle norme internazionali;

8. Nelle more della regolarizzazione della presenza degli stranieri sul territorio regionale, secondo il nuovo regime di cui al d.l.113/2018  , convertito dalla l. 132/2018  , anche al fine di evitare situazioni di disagio alla quiete e all'ordine pubblico derivanti dalla difficoltà di sistemazione delle numerose persone che già si ritrovano e si ritroveranno, anche per lungo tempo, fuori dal sistema dell'accoglienza, risulta urgente garantire loro la continuità degli interventi di cura, socio assistenziali, di istruzione per i minori e di inclusione sociale;

9. Nella l.r. 41/2005  si rende pertanto necessario modificare l'articolo 5 (Diritto agli interventi e ai servizi), eliminando il riferimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari, abolito, sostituendolo con le nuove tipologie introdotte, riaffermando nel contempo, per tutte le persone dimoranti in Toscana, compresi gli stranieri non in regola, il diritto all'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona;

10. Nella l.r. 29/2009  si rende necessario modificare l'articolo 6 (Disposizioni sull'accoglienza, integrazione partecipe e tutela degli stranieri in Toscana), specificando le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali, di istruzione e cura che sono comunque garantiti agli stranieri, anche privi del permesso di soggiorno e, inoltre, prevedendo il sostegno di iniziative per l'integrazione di chi è in regola con le disposizioni statali in materia di immigrazione;

Approva la presente legge


 
 
CAPO I 

Disposizioni generali

 
  Art. 1 

Tutela dei bisogni essenziali della persona umana

 
  1.  La Regione sostiene un progetto di società civile che esclude l'abbandono e l'emarginazione di chi, anche straniero, dimora in Toscana ed è privo di mezzi di sostentamento.
 
  2.  La Regione riconosce il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare le situazioni di estremo bisogno, quale diritto fondamentale della persona, anche straniera, e garantisce, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41  (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e dalla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29  (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), il diritto alle cure essenziali, alla dimora temporanea in condizione di sicurezza, ad una adeguata alimentazione e all'istruzione come elementi fondamentali per l'integrazione umana e sociale.
 
  3.  Le azioni per garantire le prestazioni essenziali di cui al comma 2  sono poste in essere attraverso interventi previsti dalla programmazione integrata socio-sanitaria realizzati direttamente dalla Regione o tramite il sostegno di proposte e progetti promossi, in coerenza con la presente legge, dalle istituzioni locali, dalle associazioni di volontariato e altri enti del terzo settore, nonché da privati cittadini.
 
 

 
CAPO II 

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41  (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

 
  Art. 2 

Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato Modifiche all' articolo 5 della l.r. 41/2005 

 
  1.   
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41  (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituita dalla seguente : "  
   b)  stranieri con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; per i motivi di cui all' articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato); per cure mediche nonché con i permessi di soggiorno di cui agli articoli 18  , 18 bis  , 19  , 20 bis  , 22, comma 12 quater  , 41  e 42  bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e con permesso di soggiorno rilasciato nelle ipotesi di cui all' articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47  (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati).
".
 
  2.   
Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 41/2005  è sostituito dal seguente: "  
 
  4.  Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione hanno diritto all'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalla Costituzione e dalle norme internazionali.
".
 
  3.   
Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 41/2005  è aggiunto il seguente: "  
 
  4-bis.  A tutte le persone di cui al comma 4 è garantito l'accesso alle prestazioni sanitarie e assistenziali essenziali previste dal piano sanitario e sociale integrato regionale e gli strumenti informativi relativi alle prestazioni stesse.
".
 
 

 
CAPO III 

Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29  (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana)

 
  Art. 3 

Modifiche all' articolo 6 della l.r. 29/2009 

 
  1.   
Dopo il comma 35 dell'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 2009, n. 29  (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), è inserito il seguente: "  
 
  35-bis.  Alle persone di cui al comma 35, in condizione di grave marginalità o a rischio di vulnerabilità sociale , è comunque garantito:
   a) l'accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche di carattere continuativo, per malattia e infortunio, nonché i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;
   b) l'accesso agli interventi di natura sociale e a carattere emergenziale e il soddisfacimento dei bisogni essenziali primari anche attraverso soluzioni e sistemazioni temporanee di accoglienza;
   c) l'accesso dei minori all'istruzione obbligatoria e ai servizi per l'infanzia.
".
 
  2.   
Dopo il comma 35 bis dell'articolo 6 della l.r. 29/2009  è inserito il seguente: "  
 
  35-ter.  Le azioni finalizzate all'attuazione degli interventi di cui al comma 35 bis sono definite dalla programmazione regionale e poste in essere in collaborazione con le amministrazioni locali e con i soggetti del terzo settore.
".
 
  3.   
Dopo il comma 68 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009  è inserito il seguente: "  
 
  68-bis.  La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e ai fini di promuovere la coesione sociale sul territorio, sostiene iniziative e progetti rivolti a favorire l'integrazione delle persone destinatarie delle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), in collaborazione con le comunità locali e attraverso la partecipazione alle opportunità di finanziamento di livello nazionale e comunitario vincolate a tali obiettivi, nonché nel quadro della programmazione integrata socio sanitaria.
".
 
 

 
CAPO IV 

Disposizioni finali

 
  Art. 4 

Disposizione finanziaria

 
  1.  Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.