Sentito al riguardo il Ministero dell'Interno, si rende opportuno dare applicazione alle modifiche introdotte con Decreto legge 89/2011 , convertito con Legge n. 129/11 , in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini UE e loro familiari, finalizzate al corretto recepimento della normativa dell'Unione europea ( 2004/38/CE ) nell'ordinamento nazionale. Nell'invitare ad una accurata lettura delle disposizioni, si evidenziano di seguito le modifiche di maggior rilievo introdotte nel decreto legislativo n. 30/2007 (che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva menzionata), e che hanno rilevanza con le procedure e le istruzioni sin'ora in vigore per codesti Uffici Visti.
1. E' stato soppresso il richiamo all'obbligo del visto d'ingresso, ai fini del soggiorno fino a tre mesi ( articolo 6, comma 2 ); ai fini dell'iscrizione anagrafica per i familiari del cittadino UE ( articolo 9, comma 5, lettera a ); nonché ai fini del rilascio della carta di soggiorno di durata superiore a tre mesi per i famlliari del cittadino UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ( articolo 10, comma 3, lettere a) e b) . Si osserva che già nelle Linee guida fornite nel luglio 2009 la Commissione europea aveva chiarito che il rilascio della carta di soggiorno prescinde dai requisiti del soggiorno legale, in uno Stato membro, del familiare straniero del cittadino dell'Unione e, di conseguenza, dal possesso da parte del citato straniero di un visto d'ingresso.
2. La principale innovazione intervenuta é quindi la rimozione dei visto quale condizione per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei familiari extracomunitari dei cittadini UE. Di conseguenza, codesti Uffici Visti non dovranno più rilasciare visti di ingresso nazionali (tipo D) per motivi famiiiari, ai fini di un lungo soggiorno (oltre i 90 giorni), ai cittadini stranieri, familiari di cittadini UE, come definiti dall' articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 30/2007 , che accompagnano o raggiungono il cittadino UE, vale a dire:
a) al coniuge;
b) al partner che abbia contratto con il cittadino UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro (qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante);
c) ai discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
d) agli ascendenti diretti a carico e a quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).
A favore degli stessi, verificato il vincolo di parentela/coniugio con il cittadino UE, potrà invece essere rilasciato un visto Schengen di breve durata (fino a 98 giorni, tipo C) per turismo con ingressi multipli. Il possesso di un visto tipo C continua infatti ad essere comunque necessario per l'attraversamento delle frontiere della UE per tutti gli stranieri soggetti a visto al sensi del Reg. CE 539/2001 (Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere).
I visti a favore della predetta categoria di familiari UE sono rilasciati gratuitamente ( art. 5 D. Lgs 30/2007 ).
3. Restano invariate le disposizioni vigenti e le istruzioni in materia di agevolazioni per il rilascio di visti Schengen a favore delle persone definite dall' art. 3 comma 2 del predetto D. Lgs. 30/2007 ; per tali stranieri lo Stato membro ospitante "agevola" l'ingresso ed il soggiorno. Lo stesso articolo prevede che lo Stato membro effettui un esame approfondito della situazione personale e giustifichi l'eventuale rlfiuto del loro ingresso o soggiorno.
4. Per utilità di codesti Uffici e per connessione di argomento, si richiama il "considerando" delle Direttlva UE, la Comunicazione della Commissione COM (2009) 313, e in materia di visti brevi il Reg. 810/2009 (codice visti), in particolare gli articoli 1 e 24, e le indicazioni sui familiari di cittadini UE fornite nella parte III del Manuale pratico per la trattazione delle domande di visto.
Si osserva altresì che il legislatore, nel recepimento della norrnativa comunitaria nel quadro nazionale, ha esteso espressamente i benefici e l'applicabilità della stessa anche ai familiari dl cittadini italiani, aventi la cittadinanza di uno Stato terzo ( art. 23 D.Lgs 30/2007 ).
5. Ci attendiamo che l'applicazione di tali disposizioni, oltre a rispettare lo spirito della direttiva e facilitare la libera circolazione dei soggetti destinatari della direttiva stessa, possa ridurre anche i carichi di lavoro di codesti Uffici Visti: che non dovranno più trattare alcuna pratica di visto nazionale per quei familiari UE, la cui nazionalità risulta non soggetta a visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere. Costoro potranno quindi recarsi direttamente in Italia ed avanzare un'eventuale richiesta di lungo soggiorno (oltre i 90 giorni) direttarnente alle Questure e ai Comuni, titolati a valutare la sussistenza delle condizioni e dei requisti normativi, relativamente al soggiorno e all'iscrizione anagrafica.
Le novità introdotte diminuiranno il carico di lavoro di codesti Uffici anche riguardo all'esame delle pratiche di visti verso quei familiari UE, la cui nazionalità risulti soggetta a visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere, a favore dei quali verré d'ora in avanti riiasciato un visto solo ai fini dell'attraversamento delle frontiere di cui al precedente par. 2.
Verrà quindi meno per queste categorie di utenze la disamina, in particolare, della questione del "carico familiare" e delle "unioni registrate in un altro Stato", annose questioni che hanno reso sempre difficoltosa l'attività di codeste Sedi e che ora, per il riiascio di un visto di tipo C per turismo, non rivestono più particotare rilevanza, essendo demandate alle competenti amministrazioni in territorio nazionale l'accertamento della sussistenza delle condizioni e requisiti per il diritto ad un lungo soggiorno del familiare UE in argomento.
6. Resta ovviamente inteso che, anche ai fini del rilascio di un visto di breve durata (tipo C), lo straniero dovrà comunque documentare la sussistenza dellle condizioni e requisiti per fruire e/o godere dellle favorevoli disposizioni o agevolazioni riservate al familiare del cittadino UE di cui alla direttiva 2004/38/CE , ovvero del D. lgs. 30/2007 .
Infine appare utile far presente che, anche in assenza di elementi che riconducano i richiederati nelle categorie previste dai paragrafi 2 e 3 delI' articoIo 2 del Decreto 30/2007 , le domande di visto potranno essere in ogni caso trattate ed esaminate, in presenza dei requisiti previsti, come se fossero ordinarie richieste di visto per turismo.
7. Per opportuna informazione di codesti Ufflci Visti, anche ai fini di adeguare le informazioni verso l'utenza interessata, si informa che il familiare del cittadino dell'Unione, per soggiorni superiori a tre mesi, dovrà richiedere direttarnente alla Questura competente la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", presentando la documentazione prevista dall' art. 10 del D. Lgs. 30/2007 ed adempiere alle formalità amministrative di iscrizione anagrafica presso il Comune.
8. Questo Centro Visti provvederà a breve ad aggiornare il data base visti del sito ministeriale; verrà altresi inserito un warning al programme L-VIS per una migliore gestione dei visti tipo D per motivi famlliari che continueranno, d'ora in avanti, ad essere previsti e rilasciati esclusivamente solo a favore di stranieri che si ricongiungono con cittadini stranieri residenti in Italia, ai sensi dell' art. 29 del T.U. e in presenza del prescritto nulla osta telematico nell'applicativo SUI della RMV/L-Vis.