A TUTTE LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA
Per opportuna conoscenza si trasmette di seguito il testo della circolare del Ministero dell'Interno n. K.73 Circolare n. 11/2001 del 30 maggio 2002.
Pervengono da parte degli Enti interessati richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all' art. 13 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 ed in particolare sul disposto delle lettere c) e d) .
Al riguardo, si ritiene di formulare le seguenti osservazioni.
Com'è noto, l' art. 13 disciplina l'istituto del riacquisto della cittadinanza italiana a favore di chi l'abbia dismessa ed a prescindere dai motivi della perdita. Il riacquisto contemplato dall' art. 13 della suddetta legge n. 91/1992 , avendo carattere generale, è applicabile anche nei confronti di quei soggetti già investiti della cittadinanza italiana, ma che ne siano stati privati in conseguenza di un fatto giuridicamente rilevante per l'ordinamento italiano vigente all'epoca dell'evento stesso: ad esempio, il riacquisto con le modalità contemplate dalle citate disposizioni può essere utilizzato, oltre che da parte di coloro che avevano perso la cittadinanza italiana in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 8 o 12 della legge n. 555 del 13.6.1912 , anche da parte della donna che aveva perso la cittadinanza italiana ex art. 10 della legge n. 555/1912 a seguito di matrimonio contratto anteriormente al 1° gennaio 1948 con straniero, anche se questa ipotesi è stata prevista espressamente dall' art. 219 della legge 19.5.1975, n. 151 , è stata richiamata dal secondo comma dell' art. 17 della medesima legge n. 91 , che ha ribadito un regime di particolare favore per le nostre ex connazionali residenti all'estero.
Relativamente alle disposizioni citate in premessa, per quanto riguarda la lett. c) , si rammenta che tale fattispecie recita che chi ha perduto la cittadinanza la riacquista "se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica". La dichiarazione di cui sopra, quindi, può essere resa anche all'estero, ma avrà efficacia - a norma dell' art. 15 della legge n. 91/1992 - allorchè si sia realizzata l'ulteriore condizione della residenza in Italia. Il mancato trasferimento in Italia entro il termine di un anno dalla data della dichiarazione rende inefficace la stessa resa in precedenza dall'interessato.
In Italia, l'ex cittadino residente è tenuto a manifestare la predetta volontà dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del comune ove mantiene la propria dimora abituale o dove intende fissarla, mentre risiedendo ancora all'estero dovrà renderla esclusivamente dinanzi all'Autorità Consolare italiana.
Per quanto concerne, invece, il riacquisto ai sensi della lettera d) del succitato articolo 13 , tale fattispecie normativa prevede il riacquisto automatico della cittadinanza italiana sul presupposto della mera residenza sul territorio della Repubblica protratta per un anno, salva la facoltà di rinunciarvi entro il medesimo arco temporale. Si precisa che per entrambe le disposizioni il concetto di residenza rilevante ai fini del riacquisto della cittadinanza italiana, secondo le norme di cui all' art. 13 della Legge 5.2.1992, n. 91 , rimane quello assunto dall' art. 43 del C.C. , costituito da un elemento oggettivo, dato dalla dimora abituale sul territorio della Repubblica, e da un elemento soggettivo, costituito dalla intenzione di eleggere una località italiana quale sede dei propri affari e interessi. Per quanto riguarda poi gli adempimenti relativi all'accertamento della sussistenza dei requisiti, si applicano le disposizioni di cui all' art. 16 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 .
Si precisa, infatti, che a norma dei commi 3 , 5 e 6 , del suddetto art. 16 le dichiarazioni rese dagli interessati dinanzi all'Autorità diplomatico-consolare volte all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana devono essere iscritte, con le modalità di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 , nell'apposito registro di cittadinanza tenuto presso l'ufficio consolare italiano dove siano state rese e dovranno, poi, essere trasmesse in copia conforme, unitamente all'esito dell'accertamento, effettuato dalla Autorità consolare che le ha ricevute, al comune italiano che sia stato individuato come competente dalle norme contenute nel suddetto Ordinamento dello stato civile, perché provveda alla trascrizione delle dichiarazioni stesse e dell'esito dell'accertamento ad esse relativo negli analoghi registri di cittadinanza. Infine, le SS.LL. vorranno disporre affinché venga richiamata l'attenzione degli Ufficiali di stato civile dei Comuni compresi nel territorio della circoscrizione di interesse perchè diano comunicazione delle generalità degli ex cittadini rientrati dall?estero (ed iscritti nell'anagrafe della popolazione residente), entro trenta giorni dall'avvenuto rientro.
Contestuale comunicazione dovrà essere data alle locali Autorità di Pubblica Sicurezza che vorranno evidenziare la eventuale sussistenza di gravi e comprovati motivi di inibizione del riacquisto.
Ciò al fine di consentire a questo Ministero l'esercizio del potere inibitorio previsto dal comma 3 dello stesso art. 13 entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite per il riacquisto della originaria cittadinanza. Attesa la delicatezza degli adempimenti evidenziati, si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza degli Enti interessati, fornendo un cortese cenno di intesa ed assicurazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO: Anna Maria D'Ascenzo