Come precisato con circolare n. 109 del 18 luglio 2013, l'Italia ha ratificato, con legge n. 17 del 29 febbraio 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, Supplemento Ordinario n. 42), il Trattato di adesione della Croazia all'Unione Europea . Il Trattato, stipulato il 9 dicembre 2011 a Bruxelles e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 aprile 2012, n. L112, è in vigore dal 1° luglio 2013. Pertanto, a decorrere dalla predetta data, i regolamenti comunitari n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009, nonché il Regolamento UE n. 1231 del 2010, si applicano anche alla Croazia e sostituiscono la Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Croazia del 27 giugno 1997 e il relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002, in vigore dal 1° novembre 2003. Conseguentemente, dal 1° luglio 2013, le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come pure le disposizioni contenute nelle circolari e messaggi emanati dall?Istituto in relazione all'applicazione dei regolamenti sopracitati, sono applicabili anche nei rapporti con il predetto Stato. Si precisa, inoltre, che la Croazia non ha attualmente aderito né all'Accordo tra la Comunità Europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, né all'Accordo SEE. Pertanto, le disposizioni emanate dall'Istituto relative a tali Accordi non risultano, ad oggi, applicabili al predetto Stato.
Nei paragrafi successivi, relativamente al settore delle prestazioni a sostegno del reddito, si forniscono istruzioni per la trattazione delle domande di prestazioni di disoccupazione e trattamenti di famiglia.
PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE
- Erogazione della prestazione e totalizzazione dei periodi di assicurazione
In base alla Convenzione italo-croata, le prestazioni di disoccupazione erano a carico dell'assicurazione dello Stato nel quale il lavoratore era stato iscritto da ultimo, a condizione che risultassero soddisfatti i requisiti previsti dalla legislazione di questo Stato. Per l'accertamento dei requisiti si totalizzavano, se necessario, i periodi assicurativi italiani e croati. L'applicazione della predetta normativa era subordinata alla condizione che il lavoratore fosse stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni erano richieste (circolare n. 15 del 23 gennaio 2004). Dal 1° luglio 2013, il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti dei cittadini croati che abbiano prestato attività lavorativa negli altri Stati comunitari o dei cittadini degli altri stati comunitari che abbiano lavorato in Croazia sarà determinato in applicazione dei regolamenti CE n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009 . Pertanto, per l'erogazione della prestazione e la totalizzazione dei periodi di assicurazione non è più richiesto il periodo di assicurazione minimo di sei mesi nello Stato in cui viene richiesta la prestazione. Si richiama, in proposito, quanto precisato nella circolare n. 85 del 1 luglio 2010.
- Esportabilità delle prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra Istituzioni
La Convenzione italo-croata prevedeva la possibilità, per il disoccupato beneficiario dell'indennità di disoccupazione che si recava nell'altro Stato contraente, di esportare la prestazione di disoccupazione fino ad un massimo di sei mesi. Le prestazioni venivano corrisposte dall'Istituzione dello Stato in cui il lavoratore si era trasferito e rimborsate dall'Istituzione competente dell'altro Stato (circolare n. 15 del 23 gennaio 2004).
Dal 1° luglio 2013, in materia di esportabilità della prestazione di disoccupazione, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 64 del Regolamento n. 883 del 2004 . Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione italo-croata, in caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, non è più previsto il pagamento per conto dello Stato in cui si è maturato il diritto alla prestazione. Infatti, in tale ipotesi, la suddetta prestazione è pagata direttamente dall'istituzione competente, di regola quella dello Stato di ultima occupazione, anche se l'interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro.
Si conferma (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010 , Parte II, punti 3 e 5) che l'unica forma di rimborso, disciplinata dai nuovi regolamenti, riguarda esclusivamente le prestazioni erogate, ai sensi dell'articolo 65 del citato regolamento, in favore dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri).
Con riferimento a quanto sopra esposto, si precisa, infine, quanto segue.
- Le domande di prestazioni di disoccupazione già definite in base alla Convenzione italo-croata non devono essere riesaminate dal 1° luglio 2013, data di applicazione dei regolamenti comunitari alla Croazia;
- le domande di prestazioni di disoccupazione in corso di definizione alla data del 1° luglio 2013, aventi decorrenza da data precedente, sono definite in base alla previgente disciplina e lo scambio di informazioni deve avvenire attraverso i formulari della serie I-HR 300;
- le domande di prestazioni aventi decorrenza dal 1° luglio 2013 sono esaminate in base alle disposizioni dei regolamenti comunitari. Per le modalità di scambio di informazioni relative alle domande da trattare in base alla normativa comunitaria, si richiamano le modalità indicate nelle circolari e messaggi già emanati sull'argomento.
PRESTAZIONI FAMILIARI
In base alla Convenzione italo-croata i lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, avevano diritto alle prestazioni familiari anche per i familiari residenti nell'altro Stato contraente. Tuttavia, il diritto alle prestazioni familiari veniva sospeso nel caso in cui dette prestazioni fossero dovute anche in virtù della legislazione dello Stato di residenza dei familiari, in relazione ad altra attività lavorativa dello stesso lavoratore o di altro familiare (circolare n. 15 del 23 gennaio 2004 punto 14). Dal 1° luglio 2013 trovano applicazione le disposizioni in materia di prestazioni familiari contenute nei regolamenti CE n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009 . Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione bilaterale, a decorrere da tale data, anche i titolari di indennità di disoccupazione e i pensionati hanno diritto alle prestazioni per i familiari residenti all'estero.
Inoltre, per le prestazioni spettanti dal 1° luglio 2013 , trovano applicazione le regole di priorità anticumulo previste dai regolamenti comunitari, in luogo di quelle che, nell'ambito della normativa bilaterale, in caso di concorso del diritto a prestazioni in entrambi gli Stati, addossavano l'onere in via esclusiva allo Stato di residenza dei familiari. Le Sedi dovranno acquisire le informazioni necessarie ad applicare tali regole di priorità anticumulo, utilizzando i formulari comunitari di rito (Paper Sed F/serie E 400).
Ne consegue che:
- per le prestazioni familiari spettanti fino al 30 giugno 2013, il diritto dovrà essere accertato in base alle disposizioni contenute nella citata Convenzione bilaterale;
- le prestazioni familiari spettanti dal 1° luglio 2013, invece, saranno concesse in base alle norme comunitarie, per la cui applicazione si rimanda a quanto indicato nelle circolari e messaggi già emanati sull?argomento.
Le Sedi provvederanno a ricostituire, a domanda, le pensioni in carico nel caso in cui spettino prestazioni per familiari residenti in Croazia, indipendentemente dal regime di liquidazione (autonomo o pro-rata) e dal regime convenzionale applicato (regolamentazione comunitaria o convenzione bilaterale).
Il Direttore Generale: Nori