E' stata rilasciata, nell'ambito del "Portale dei Pagamenti", la funzione per il pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i rapporti di lavoro domestico cessati.
Si ricorda che la comunicazione obbligatoria di cessazione deve essere effettuata online prima di accedere al "Portale dei Pagamenti", e comunque entro 5 giorni dall'evento. La comunicazione può avvenire attraverso:
- il sito www.inps.it , seguendo il percorso Servizi Online - Per tipologia di utente - Cittadino - Lavoratori Domestici - Variazione rapporto di lavoro
- il Contact Center Multicanale raggiungibile al numero 803 164 da rete fissa ed al numero 06.164.164 da rete mobile.
I professionisti abilitati e le associazioni datoriali possono accedere al servizio di variazione del rapporto di lavoro per comunicare la cessazione seguendo gli usuali percorsi loro riservati.
La nuova funzione è disponibile accedendo al Portale dei Pagamenti, sezione Lavoratori Domestici nei Servizi Online del sito istituzionale www.inps.it .
L'accesso è possibile inserendo codice fiscale del datore e codice del rapporto di lavoro ovvero utilizzando il proprio PIN e selezionando il rapporto di lavoro di interesse.
Termini di versamento
In ordine ai temini di versamento dei contributi dovuti in caso di cessazione del rapporto di lavoro, si rammenta che, ai sensi dell' art. 8 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403 , il pagamento deve essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione del medesimo.
Ulteriori Informazioni
Le indicazioni sull'utilizzo della procedura per gli operatori di sede e per gli utenti esterni sono disponibili nel Manuale Utente presente nel Servizio Lavoratori Domestici del Portale dei Pagamenti del sito istituzionale.