Stanno pervenendo a questa Direzione centrale alcuni quesiti in materia di Assegno per il Nucleo Familiare legati all'introduzione della nuova imposta IMU, operata a decorrere dall'anno 2012 ( art.13 D.L n. 201/ 2011 ) che ha comportato una diversa tassazione dei redditi di terreni e fabbricati.
In particolare viene richiesto se, ai fini della determinazione del diritto e della misura dell'ANF, detta innovazione impositiva comporti o meno una modifica degli attuali criteri di computo dei redditi derivanti da immobili e terreni e se i redditi in parola mantengano la natura di redditi assoggettabili all'IRPEF.
In proposito, fermo restando che ai fini dell'accertamento del diritto e della misura dell'ANF occorre considerare il "reddito complessivo assoggettabile all'Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva" ( art.2 c.9 L.153/88 , circ. 12/90), si ricorda che il reddito "assoggettabile" all'IRPEF non coincide necessariamente con il reddito effettivamente "assoggettato" all'imposta stessa.
Si ritiene, pertanto, che, ai sensi della disciplina dell'ANF, l'introduzione dell'imposizione lMU non determini alcuna modifica della natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli stessi.
Premesso quanto sopra, in merito alle richieste di ANF per il periodo 1.7.2013/ 30.6.2014, i redditi derivanti da immobili e terreni relativi all'anno 2012, dovranno, quindi, continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all'IRPEF (Tab. A, colonna 2 del Mod. ANF /Dip).
Il Direttore centrale: Luca Sabatini