Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA  
NOTA 6 settembre 2012
  OGGETTO: Prestazioni sanitarie in regime comunitario, in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e degli accordi bilaterali nella stessa materia con Paesi extra UE convenzionati.  
 


 
  urn:nir:ministero.salute:nota:2012-09-06;nir-1

 

All'I.N.A.I.L. Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione generale P. le Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province autonome - LORO SEDI

Ai Referenti Regionali - LORO INDIRIZZO e-mail

Come noto in forza di specifiche disposizioni nazionali comunitarie e in applicazione di accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale con altri Stati, sia il Servizio sanitario nazionale (SSN) che l'INAIL si occupano di assistenza sanitaria, in Italia e in ambito comunitario - internazionale pur con competenze differenziate.

In ambito UE, Spazio Economico Europeo (Norvegia. Liechtenstein, Islanda) e Svizzera le prestazioni in natura di carattere sanitario sono disciplinate dai Reg. CE 883/2004 (artt. 17, 21 e 36) e Reg. CE 987/2009 (artt. 66, 67 e 68). Analoghe disposizioni, riguardanti la stessa materia, di norma, sono previste negli accordi bilaterali con i Paesi extra UE.

Le relative prestazioni agli assistiti genera il sorgere di debiti e crediti tra Stati membri che si oggettìvano in una corrispondenza documentale costituita da attestati di diritto e fatture.

Per finalità di verifica e controllo, viene effettuato lo scambio della suddetta documentazione di competenza, rispettivamente, tra questo Ministero e le ASL e tra I'INAIL e le sue sedi territoriali.

ln proposito, si fa riferimento specifico agli artt. 66, 67 e 68 del Reg. CE 987/2009 la cui violazione genera gravi conseguenze economiche per i Paesi trasgressori.

Infatti, con riguardo alla domanda di rimborso del credito, se questa non viene presentata nei tempi stabiliti, diviene inesigibile (art. 67) con conseguente danno.

Lo stesso dicasi per le contestazioni del debito che, spirato il termine, diviene incontestabile.

Infine, il mancato rispetto della scadenza per il pagamento del debito comporta per il debitore pesanti penalità economiche, a cominciare dall'applicazione d'interessi di mora (art. 68) fino all'irrogazione di sanzioni economiche da parte delle Istituzioni UE in relazione alla violazione delle suddette norme di diritto.

Inoltre, occorre far presente che, ai sensi dei predetti Regolamenti comunitari, non costituisce causa di giustificazione l'inutile decorso del termine per mancato coordinamento tra organismi di collegamento nazionali, cioè tra Ministero della salute ed INAIL, a livello centrale e tra le ASL e le sedi territoriali lNAlL, a livello locale.

Ciò posto, in applicazione dei Regolamenti comunitari indicati in oggetto, (nonché degli accordi bilaterali con altri Stati, in materia di sicurezza sociale) si ravvisa l'esigenza di procedere ad una puntuale distinzione tra le competenze del SSN in materia di assistenza sanitaria e le competenze dell'INAIL in merito alla erogazione delle prestazioni di natura sanitaria salvaguardate a tutti i lavoratori ad esso assicurati e tutelati.

Detta esigenza è connessa anche alle specifiche richieste pervenute da parte di alcuni Paesi UE e rivolte a questa Amministrazione, competente in materia, al fine di poter definire correttamente le procedure contabili conseguenti a rimborsi per prestazioni sanitarie erogate da Istituzioni estere dell'Unione Europea e dei Paesi Convenzionati a lavoratori assicurati presso l'INAIL che temporaneamente si trovano su territorio straniero per motivi di lavoro o, al contrario. per rimborsi per prestazioni sanitarie erogate dall'INAIL per lavoratori assicurati presso Istituti stranieri che si trovano sul territorio italiano per motivi di lavoro.

E' noto, in via generale, che l'imputazione economica e contabile delle prestazioni sanitarie riguardanti gli infortunati sul lavoro o gli effetti di malattia professionale esulano dalle competenze del SSN e quindi dalle ASL.

Restano, invece, di competenza di queste ultime le prestazioni sanitarie conseguenti a cause patologiche non dipendenti direttamente da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

In pratica, tuttavia, l'accennata distinzione, comporta, sovente, il superamento di non poche difficoltà. Infatti, sia le competenti istituzioni italiane (sedi territoriali INAIL/ASL) che quelle degli altri Stati nutrono a volte dubbi nello stabilire in concreto quanto le prestazioni sanitarie erogate ad uno specifico lavoratore siano direttamente collegate all'infortunio od alla malattia professionale e quanto, invece, siano indipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale.

E' comune conoscenza che, dall'estero, erroneamente pervengono alle sedi territoriali INAIL richieste di rimborso di prestazioni sanitarie che in base alle considerazioni che precedono sono in tutto od in parte di competenza delle ASL e che, pertanto. dovrebbero essere lavorate in tutto od in parte dalle ASL. Oppure, all'inverso, è noto che giungono alle ASL richieste di rimborso (E125) legate a prestazioni, in tutto od in parte infortunistiche o da malattia professionale (E123 e DA1), che di conseguenza dovrebbero essere lavorate, in tutto od in parte, dalle sedi territoriali deIl'INAIL.

Dette situazioni sono, frequentemente, causa di dubbi e confusione sia per le sedi INAIL sia per le ASL comportando, tra l'altro, un maggior carico di lavoro per gli operatori e connessi maggiori costi amministrativi nello smistamento e trasmissione delle pratiche di rispettiva competenza, con ripercussioni sui tempi di lavorazione e conseguente rischio di non poter rispettare i termini di cui al citato art. 67 del Reg. 987/2009 .

Per superare le accennate difficoltà ed impedire il verificarsi di situazioni suscettibili di arrecare un danno all'Erario si rende necessario prevedere una efficiente organizzazione della trattazione delle procedure in esame

In tale contesto il coordinamento diretto tra le ASL e le sedi territoriali dell'INAlL può rivelarsi decisivo nella soluzione della problematica e quindi vantaggioso per entrambe le Amministrazioni.

Pertanto, si invitano gli Assessorati alla salute, cui la presente nota si inoltra per il tramite dei referenti regionali per la mobilità sanitaria, a cooperare nella soluzione di casi dubbi, impartendo alle proprie ASL le opportune indicazioni affinché queste attivino una collaborazione diretta con le pertinenti sedi territoriali dell'INAIL.

Analogo invito si formula all'INAIL perché parimenti richieda alle proprie sedi territoriali di collaborare direttamente con le rispettive ASL di residenza degli assistiti dal SSN ovvero interessate per prestazioni rese ad assicurati di altri Stati.

Nel richiamare, al riguardo, il quadro nonnativo di riferimento, che di seguito si riassume, si raccomanda in particolare di attenersi alle seguenti indicazioni.

Occorre precisare che ai sensi del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e malattie professionali e sue successive modifiche e integrazioni, approvato con D.P.R. n. 1124/65  , l'INAIL, in qualità di Istituzione competente, eroga le prestazioni previste agli infortunati sul lavoro o affetti da malattia professionale.

Si precisa, inoltre, che per le prestazioni di natura sanitaria, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 833/1978  - istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale - tutte le competenze per le prestazioni sanitarie erogate daIl'INAIL. nonché dai Centri traumatologici di sua proprietà, sono state trasferite al Servizio Sanitario Nazionale.

L' articolo 12 della legge n. 67/1988  individua le competenze deIl'INAIL in materia di accertamenti, certificazioni e ogni altra prestazione medico legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici (comma 1) nonché, solo a parziale modifica dalla legge n. 833/1978  , la possibilità di stipulare convenzioni tra le Regioni e l'INAIL al fne di disciplinare l'erogazione da parte dell'Istituto, oltre agli accertamenti medico legali, delle "prime cure" ambulatoriali necessarie in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Pertanto sia le attività del servizio "prime cure" ambulatoriali (medicazioni, rimozione punti sutura, bendaggi, etc.), le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostico strumentali e le cure idrofangotermali unitamente ai soggiorni clintatici e alle autorizzazioni per cure programmate e o di altissima specializzazione in altro Paese UE rientrano nelle competenze dell'lNAlL, se connesse agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali.

Si rammenta infine che è necessario il rilascio puntuale da parte deIl'INAIL. in particolare ai lavoratori mobilitati in Paesi UE, del modulo europeo E123 che riguarda il diritto alle prestazioni in natura. Detto modulo, compilato dalla sede lNAlL territorialmente competente deve essere sempre, in copia, inoltrata alla ASL di residenza del lavoratore interessato.

Si raccomanda che in tale modulo sia indicato il codice fiscale dell'assicurato (quadro 2.4) nonché la durata prevista del diritto a ricevere le prestazioni (quadro 4.2).

Se ad esempio si tratta di un distacco bisogna indicare il periodo dello stesso come da comunicazione del datore di lavoro.

Si raccomanda, inoltre, di compilare, in sostituzione della prescritta autorizzazione prevista dal formulario E112 ora S2, il punto 3.4 quando si tratti di cure programmate all'estero, conseguenti ad infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Le dette indicazioni valgono egualmente per la compilazione del documento portabile DA01, documento che, come noto, va consegnato all'interessato.

Nel caso di lavoratori assicurati presso altri Paesi UE che, sul territorio italiano, necessitano di prestazioni derivanti da infortunio professionale, la Asl interessata provvederà, sulla base del formulario E123 o DA1 (da richiedere anche d'ufficio alla corrispondente istituzione estera) ad erogare esclusivamente le prestazioni di competenza del servizio Sanitario Nazionale, sopra accennate e, per le dette prestazioni dovrà richiederne il rimborso. Contestualmente, dovrà provvedere a comunicare l'infortunio (inviando l'attestato comunitario) alla sede INAlL territorialmente competente alla quale spetterà, eventualmente, erogare le prestazioni di esclusiva competenza e di cui potrà chiedere a sua volta il rimborso al corrispondente Organismo di collegamento.

Nel sottolineare l'importanza ad attenersi alle indicazioni sopra evidenziate si fa presente che con separata nota si provvederà ad informare i Paesi UE convenzionati sul contenuto della informativa in questione.

La presente nota sarà inviata ai competenti Assessorati regionali, per il tramite dei referenti regionali, esclusivamente per posta elettronica, con preghiera di informare le ASL di rispettiva competenza.

Nel confidare in un cortese cenno di riscontro, si resta a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti e collaborazione.

Dott. Sergio Acquaviva (Direttore Uffici II e VII ex DGRUERI)

Francesco Bevere (Direttore Generale)