Regione Toscana
norma

 
AMBASCIATA D'ITALIA A BELGRADO  
 
NOTA 26 ottobre 2012, n. 2262
  Riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida.  
 


 
  urn:nir:ambasciata.italiana:nota:2012-10-26;2262

 

L'Ambasciata della Repubblica Italiana a Belgrado ha l'onore di rivolgersi al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Serbia per proporre a nome del proprio Governo, la stipula di un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida il cui contenuto è del seguente tenore:

in lingua italiana

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, di seguito l denominate "Parti Contraenti", ai fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la legislazione nazionale a favore del titolare di patente di guida che acquisisce la residenza sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente.

Articolo 3

Ai sensi del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 4

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari, legate a conducenti disabili.

Il titolare di patente di guida serba converte la sua patente di guida senza sostenere esami teorici e pratici se e residente nella Repubblica Italiana da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione della patente di guida.

Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie delle patenti di guida richieste.

Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui si chiede la conversione.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente.

Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio dello Stato della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti viene riconosciuta dalle Autorità competenti dalle Parti Contraenti sulla base delle Tabelle tecniche di equipollenza, allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante.

Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità della Repubblica di Serbia converte la medesima, presentando, oltre all'originale della patente di guida ed alla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti, l'attestazione rilasciata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari, che contiene anche la traduzione della patente di guida.

Tale Attestazione viene rilasciata, utilizzando il modello del certificato di validità ed autenticità della patente di guida allegato al presente Accordo, dalle Rappresentanze diplomatico-consolari della Repubblica di Serbia presso la Repubblica Italiana, per ogni singola patente di guida di cui è richiesta la conversione. Le tabelle di equipollenza, l'elenco dei modelli delle patenti di guida e il modello deIl'Attestazione emessa dalle Rappresentanze diplomatico-consolari della Repubblica di Serbia costituiscono gli allegati tecnici dell'accordo, che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri, per la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici;

b) nella Repubblica di Serbia il Ministero dell'Interno - Direzione della Polizia.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convenire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

Articolo 8

L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità chiede, per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati.

Articolo 9

L'Autorìtà centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte Contraente qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, si scambiano gli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le Rappresentanze diplomatico- consolarì inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art. 7 nonché le informazioni di cui agli artt. 8 e 9.

Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatico-consolari presenti sul territorio dello Stato dell'altra Parte, che fanno da tramite per Ie procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9.

Detto Accordo avrà durata di cinque anni e potrà essere rinnovato. A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente per iscritto e potrà essere denunciato per iscritto in ogni momento dalle Parti. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica all'altra Parte contraente.