Alle Istituzioni di Ricerca iscritte nell'elenco di cui al DM 11 aprile 2008 - Loro Sedi
e, p.c. Al Ministero dell'Interno Dipart. per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Roma
Al Ministero degli Affari esteri Direzione generale per l'Unione europea - Roma
A decorrere dai prossimi mesi per le Istituzioni cui la presente nota è indirizzata andrà gradualmente a concludersi il primo quinquiennio di validità dell'iscrizione nell'elenco istituito ai sensi della normativa in oggetto, pubblicato sul sito internet di questo Ministero loginmiur.cineca.it/elencoistituti/
Ai fini del rinnovo dell'iscrizione, si evidenzia che, ai sensi dell' art. 3 del D.M. 11 aprile 2008 non è necessaria l'adozione di un nuovo atto da parte dello scrivente Ministero, ma la stessa è "tacitamente rinnovata" se non vengono meno i requisiti, indicati all'art. 2 del suindicato Decreto, necessari all'iscrizione in tale elenco.
Qualora vengano meno i requisiti come disposto all'art. 5, il Ministero deve procedere alla "revoca dell'iscrizione con apposito provvedimento comunicato al Ministero dell'Interno e al Ministero degli Affari Esteri ".
A tale riguardo, si precisa quanto segue.
Non si ritiene necessario uno specifico accertamento del possesso dei requisiti di cui all' art. 2 del DM. 11 aprile 2008 per le Università, Consorzi universitari e interuniversitari, gli Istituti d'Alta formazione artistica e musicale, gli Enti di ricerca e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, già sottoposti all'indirizzo e coordinamento e/o alla vigilanza di questo o altri Ministeri (tali Istituzioni risultano evidenziate nell'elenco con la lett. A);
Per quanto riguarda le restanti Istituzioni di ricerca (evidenziate nell'elenco con la lettera B), al fine di accertare la permanenza dei requisiti in oggetto, gli enti interessati devono rendere disponibili nello stesso sito Internet ( loginmiur.cineca.it/elencoistituti/ ) utilizzato ai fini dell'istanza di iscrizione, la seguente documentazione:
a) statuto (solo se modificato rispetto a quello allegato alla istanza iniziale);
b) bilancio consuntivo relativo all'anno 2012;
c) relazione illustrativa sintetica relativa ai fondi disponibili e di quelli messi effettivamente a disposizione nel quinquennio di validità dell'iscrizione, per le finalità di cui alle lett. b) e c) dell'art. 2 del D.M. 11 aprile 2008 ;
d) indicazione della produzione scientifica dei ricercatori impiegati nell'ente ai sensi della normativa in oggetto nel quinquennio in esame.
La suindicata documentazione deve essere resa disponibile sul predetto sito Internet, non oltre i 30 giorni precedenti il termine di validità della propria iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco e la necessità di riformulare una nuova istanza. Nel caso dell'eventuale accertamento di una carenza dei requisiti, previo contraddittorio ai sensi dell' art. 10-bis della L. n. 241/1990 , viene adottato il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 5 del D.M. 11 aprile 2008.
Esclusivamente per finalità di monitoraggio, la documentazione di cui alla lett. d) deve essere inserita anche dagli Enti indicati con la lett. A., entro i 30 giorni successivi al terrnine del primo quinquennio di iscrizione nell'elenco.
Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si comunica che le informazioni eventualmente necessarie potranno essere richieste al seguente indirizzo e-mail ufficio.postlaurea@miur.it.
Il Direttore Generale: Dott. Daniele Livon