Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
NOTA 11 ottobre 2012
  Oggetto: Minori non accompagnati - Quadro di riferimento normativo e diritto all'identità  
 


 
  urn:nir:ministero.giustizia:circolare:2012-10-11;nir-1


 

1. Minori stranieri non accompagnati

Negli ultimi decenni la situazione dei flussi migratori si è modificata e l'Italia è diventata Paese non più di transito per altri Paesi ma d'immigrazione e la consistente presenza sul territorio italiano di minori stranieri rappresenta un aspetto specifico del fenomeno migratorio anche perché richiede riferimenti normativi speciali.

Per quanto concerne le condizioni di ammissione e di riferimento giuridico vengono classificate due tipologie di minori stranieri: i minori accompagnati e non accompagnati. Nel primo caso si tratta di minori affidati ai genitori o ai parenti entro il terzo grado attraverso un provvedimento formale. Nel secondo caso si tratta di minori che si trovano in Italia senza i genitori o altre persone adulte legalmente responsabili della loro rappresentanza o assistenza.

La definizione di "minori non accompagnati" comunemente utilizzata è quella specificata nell'articolo 2 della Direttiva Europea 2001/55/EC3: "i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri".

Tuttavia, per l'analisi del contesto nazionale, si deve ricorrere alla prima definizione ufficiale fornita dal legislatore nel Regolamento concernente i compiti del Comitato per i Minori Stranieri ( D.P.C.M. del 9 dicembre 1999, n. 535  ), secondo cui il minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato è quel minore non avente cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione Europea e che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

La definizione lascia implicitamente intuire le difficoltà di identificazione del minore e della sua età anagrafica e l'urgenza di un'assistenza e di una tutela per le condizioni di estrema vulnerabilità che contraddistingue lo stato di abbandono.

La maggioranza dei minori stranieri non accompagnati provengono da Marocco, Egitto, Albania e altri paesi dell'Est Europa dove le difficoltà socio-economiche e/o i problemi di tipo politico possono costituire una motivazione prevalente a ricercare altre opportunità in altri Paesi. Spesso, le condizioni socio-economiche della famiglia di origine hanno una influenza diretta sulla scelta migratoria del minore e generano un fenomeno di "adultizzazione dei minori", che si manifesta in ruoli sociali non idonei alla loro età e in una responsabilità interiorizzata in modo prematuro. La stessa povertà, associata a status socio-educazionali bassi e ad una scarsità di opportunità lavorative, spinge i minori ad emigrare con la speranza di trovare collocazioni migliori.

A tutti i minori stranieri presenti in Italia sono riconosciuti il diritto all'istruzione, il diritto all'assistenza sanitaria e a tutte le tutele applicate ai minori italiani in materia di lavoro, fra cui l'ammissione al lavoro solo dopo il compimento del sedicesimo anno di età e dopo aver adempiuto agli obblighi scolastici.

Inoltre ai minori stranieri non accompagnati vengono concesse anche particolari misure giuridiche, di protezione e assistenza, fra cui l'accoglienza in luogo sicuro, la non espulsione, il diritto ad un permesso di soggiorno per minore età e la possibilità di far ricorso agli istituti giuridici della tutela e dell'affidamento familiare.

2. Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso lo stesso Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

Nei confronti dei minori stranieri valgono tutte le garanzie previste dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176  . L'Italia ha anche provveduto a ratificare e rendere esecutiva, con la legge 20 marzo 2003, n. 77  , la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori di Strasburgo del 25 gennaio 1996.

La Legge 7 Agosto 2012, n. 135  "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  , recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", all'art.12, "Soppressione di Enti e Società" e al comma 20 riporta che: "A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell' art. 68, comma 2, del decreto legge 2 giugno 2008, n.112  , convertito , con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133  , le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano".

In applicazione della predetta legge, le funzioni del Comitato Minori Stranieri sono state trasferite alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso lo stesso Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali .

I Servizi Minorili della Giustizia continuano ad adempiere a quanto stabilito dalla norma in merito alla segnalazione dei minori stranieri non accompagnati alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, alla richiesta di indagini familiari, alla richiesta del rimpatrio assistito volontario e alla richiesta di parere ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età, (ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione, art. 32 comma 1 bis, come modificato dal D.Lgs. 89/2011  convertito con Legge n. 129/2011  ). La presenza di minori deve essere altresì segnalata al Giudice Tutelare.

Il riconoscimento del presupposto della minore età è fondamentale in ragione della inespellibilità del minore ( art. 19, comma. 2 T.U. sull'Immigrazione  ).

Il compito di accertare l'identità del minore è affidato alle autorità di Pubblica Sicurezza che si avvalgono della collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari competenti.

La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione si attiva al fine di individuare i familiari dei minori, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi di idonei organismi internazionali. In base alle informazioni ottenute, la Direzione Generale può adottare, ai fini della tutela del diritto all'unità familiare, il provvedimento di rimpatrio assistito.

L'indagine familiare è un'indagine socio-economica condotta nel paese di origine con i genitori o i familiari del minore. I dati sono comunicati, insieme ad una relazione relativa al profilo del minore, dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), l'organismo attualmente designato per lo svolgimento delle indagini familiari. Le indagini familiari sono molto importanti per conoscere il contesto di origine del minore (famiglia, scuola, lavoro) al fine di elaborare un progetto di integrazione in Italia o un eventuale reinserimento nel paese di origine considerata l'opinione del minore.

Per i minori non accompagnati al momento della segnalazione sul territorio italiano si procede al rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ( D.P.R. n. 394/1999  , art. 28  ) di durata temporanea per permettere l'espletamento delle indagini familiari e l'organizzazione del rimpatrio assistito.

Il permesso di soggiorno per minore età deve essere rilasciato qualora non sussistano le condizioni per il rilascio di altro tipo di permesso, come per esempio affidamento, motivi familiari, o altro (Circolare del Ministero dell'Interno del 23 Dicembre 1999).

Nel caso in cui venga rintracciato un familiare adulto regolarmente soggiornante in Italia, l'autorità giudiziaria competente provvede ad affidargli il minore; in caso contrario, si procede ai sensi dell' art. 2, della legge n. 184/1983  all'affidamento familiare o all'inserimento presso una comunità.

3. Il rimpatrio assistito

LA Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione stipula inoltre convenzioni con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare anche nel paese di origine i familiari dei minori non accompagnati, secondo il principio guida del "superiore interesse del minore" e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente protezione internazionale ( D. Lgs. n. 140/05  ).

Nell'interesse del minore e al fine di garantire il diritto all'unità familiare, si procede pertanto a ricongiungere il minore alla propria famiglia attraverso appositi progetti di rimpatrio assistito, che prevedano l'accompagnamento nel paese di origine, il riaffido alla famiglia e il progressivo reinserimento (scolastico, lavorativo, ecc). In questo caso, concluse positivamente le indagini familiari ed elaborato un progetto di reinserimento, provvede ad informare il Tribunale per i Minorenni che pertanto rilascia il nulla osta al rimpatrio. Il rimpatrio viene poi eseguito dalla Polizia (nel caso dei rimpatri coattivi), dai servizi sociali e/o dall'organizzazione che ha svolto le indagini nel paese di origine.

Quando non sussistano le condizioni necessarie ed indispensabili per procedere in tal senso viene disposto di non procedere al rimpatrio e viene segnalata la situazione ai servizi sociali e al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni perché provvedano all'affidamento del minore ai sensi della legge n.184/1983  e venga avviato un progetto di integrazione sociale e civile della durata di almeno due anni.

Nell'apposita banca dati costituita nel 2000, dall'allora competente Comitato per i Minori Stranieri, ora gestita dalla D.G. dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, si verifica che nel corso degli anni si sono stabilizzate tra le 7.000 e le 8.000 unità, per lo più provenienti da Albania, Egitto e Marocco. Fino al 2006, cioè fino a prima dell'ingresso nell'UE, la Romania è risultata di gran lunga il primo paese con circa un terzo del totale.

4. Minori comunitari: romeni

Per i minori non accompagnati comunitari non ha competenza la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro, e in considerazione del numero elevato di minori romeni presenti nel territorio italiano, non accompagnati o in stato di abbandono, si è definito un accordo bilaterale tra Governo romeno e italiano, formalizzato in data 9 giugno 2008, sulla cooperazione per la protezione dei minori romeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio italiano.

Tale Accordo, tenendo conto delle disposizioni della Convenzione sui diritti dell'Infanzia, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, nonché della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, prevede che le Parti collaborino al fine di migliorare la situazione dei minori romeni non accompagnati oppure in difficoltà presenti sul territorio della Repubblica Italiana e prevenire tali situazioni.

Nell'Accordo viene indicato all'art.1, " (....) per minori non accompagnati si intende il cittadino romeno minore di età, cioè infradiciottenne, entrato in territorio dello Stato italiano non accompagnato né da uno dei genitori, né dal tutore, né da persona che sia il suo rappresentante legale, secondo la legge romena. I provvedimenti del presente Accordo riguardano anche i minori che si vengano a trovare nelle condizioni di cui sopra dopo essere entrati nel territorio dello Stato italiano, nonché i minori romeni che, comunque, non ricevono più l'assistenza da parte dei genitori o del tutore o del rappresentante legale designato, a causa di incuria, negligenza, o trascuratezza grave, rilevata e valutata come tale da parte della competente autorità italiana a seguito della sussistenza di una situazione di rischio tale da pregiudicarne il percorso di crescita fisico, psicologico, morale o sociale."

Gli obiettivi dell'Accordo sono: l'identificazione dei minori romeni non accompagnati presenti sul territorio della Repubblica Italiana, l'adozione delle necessarie misure di protezione e reintegrazione sociale e la facilitazione del loro rientro nel Paese d'origine.

Per l'attuazione dell'accordo governativo è stato istituito l'Organismo Centrale di Raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati presso il Ministero dell'Interno che, attraverso procedure concordate con tutti i soggetti istituzionali italiani, ha il compito di ricevere l'informazione del ritrovamento del minore e di contattare le Autorità rumene, sia in Italia sia in Romania, per segnalare il ritrovamento del minore e l'eventuale necessità di ulteriori passi per l'identificazione certa.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti sanitari svolti in Italia e/o del lavoro di "indagine", si giunga alla conclusione che il soggetto non è minore, cessa la competenza dell'Organismo centrale e l'iter si svolge secondo quanto previsto per i maggiorenni.

Nel caso in cui, dalle indagini condotte dalle autorità rumene risultasse evidente che il minore non è romeno, l'Organismo Centrale ne darà comunicazione alla struttura assistenziale che ha in carico il minore e si procederà secondo quanto previsto per i minori non accompagnati di altre nazionalità.

5. Diritto all'identità

Numerosi minori non accompagnati giungono in Europa privi di documenti d'identità o con documenti falsificati. Capita inoltre, che i documenti in loro possesso non siano tenuti in considerazione dalle autorità nonostante la loro autenticità. Ogni paese, quindi, ha previsto dei metodi in grado di determinare l'età dei minori e, più in generale, di ristabilire il loro stato civile.

I minori il cui stato civile sia inesistente o contestato, possono essere sottoposti a delle procedure tese a determinare la loro età. Il riconoscimento della minore età condizionerà la loro presa in carico e determinerà il quadro giuridico applicabile. Da minori da proteggere, alcuni giovani potranno diventare stranieri senza status. Non potranno quindi beneficiare di alcuna garanzia prevista per i minori nelle diverse legislazioni e saranno spesso minacciati da una misura di espulsione.

6. Età nella valutazione del minore imputabile

Per i minori entrati nel circuito penale, la normativa vigente segue i principi della minima offensività del processo, della sua finalità educativa e responsabilizzante, della residualità della detenzione in favore di misure, quali la misura cautelare non detentiva del collocamento in comunità o la sospensione del processo e la messa alla prova, che favoriscono il reinserimento, qualora possibile, nel contesto familiare e ambientale di provenienza o in una struttura del territorio. La centralità del minore è l'elemento che caratterizza qualsiasi intervento e che comporta conseguentemente l'individualizzazione del progetto e l'adesione volontaria del minore a svolgere un percorso educativo di cambiamento e di crescita personale.

L'accertamento dell'età del minore che, privo di documenti identificativi commette un reato, assume determinante importanza per l'ordinamento penale minorile italiano, perché assurge ad elemento di distinzione nell'ambito di due concetti giuridici fondamentali del diritto penale: l'imputabilità e la competenza.

L'articolo 85 del codice penale , infatti, stabilisce che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere".

Il codice penale presume in linea generale che il soggetto maggiorenne sia in grado di intendere e di volere.

Di contro, l'articolo 98 stabilisce che l'imputabilità vada accertata caso per caso per "chi nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni ma non ancora i 18 anni", mentre, per il minore degli anni 14 propone una presunzione assoluta di non imputabilità.

Rispetto alla competenza, occorre ricordare in primo luogo che l'ordinamento italiano prevede, per la materia penale, una diversa autorità giudiziaria deputata al giudizio in base all'età di colui che ha commesso il reato. Il limite dei diciotto anni, al momento in cui è commesso il fatto, segna il confine tra un'azione esercitata di fronte al tribunale per i minorenni (istituito con un Regio Decreto del 1934) ai sensi del DPR 448 del 1988  , codice di procedura penale per i minorenni, e un'azione esercitata di fronte al tribunale ordinario.

L'art. 67 del codice di procedura penale stabilisce che "in ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minorenne, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni" e l'art. 8 del codice di procedura penale per i minorenni prevede che il giudice in caso di incertezza della minore età dell'imputato disponga anche d'ufficio una perizia e nel secondo comma recita: "qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto".

Il secondo comma del sopracitato articolo risulta fondamentale perché afferma in maniera inequivocabile la volontà del legislatore di garantire al presunto minore, anche in caso di perdurante incertezza, l'applicabilità del processo penale minorile e tutte le garanzie che l'ordinamento italiano e le normative internazionali ed europee assicurano al minore.

L'art. 349 c.p.p. (identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone) stabilisce che la polizia giudiziaria proceda alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.

L'accertamento dell'età può essere richiesto anche dai medici operanti nei Servizi minorili della giustizia; ovviamente per effettuarlo deve esservi sempre l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

Le procedure di identificazione di minorenni per i quali l'Autorità Giudiziaria Minorile può disporre l'accertamento dell'età riguardano primariamente i Centri di Prima Accoglienza, le strutture in cui vengono portati i minori in stato di fermo o arresto o accompagnamento. In attesa dell'Udienza di convalida dell'arresto i minorenni possono permanere presso dette strutture per un tempo non superiore a 96 ore.

Il Dipartimento anche alla luce del quadro normativo di riferimento, ha ritenuto di uniformare con apposita circolare dispositiva l'identificazione di minori accolti nei CPA attraverso l'introduzione degli apparecchi SPAID che effettuano i rilievi fotodattiloscopici tramite telecamera e scanner digitale.

Ciò si è ritenuto opportuno per i minori stranieri non accompagnati, che spesso sono privi di documenti di riconoscimento e forniscono false e diverse generalità ad ogni ingresso nei servizi minorili della Giustizia. I rilievi fotodattiloscopici possono consentire di verificare la prima identità dichiarata di tali minori e di stabilire, anche a distanza di tempo, il loro percorso nei servizi minorili, con ciò che ne consegue. Qualora non sia stato possibile procedere ad una identificazione certa nel CPA e il ragazzo è in carico ad altro Servizio Minorile - Istituto Penale per i Minorenni, Comunità dell'Amministrazione o Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni - la Direzione del Servizio richiede all'Autorità Giudiziaria Minorile di disporre la perizia auxologica.

7. Accertamento età anagrafica: esigenze del sistema Giustizia Minorile

Le difficoltà nell'accertamento dell'età anagrafica del presunto minore, anche per le differenze di accrescimento, statura, arcata dentaria esistenti tra individui e tra popolazioni, così come nella identificazione e tempestiva individuazione dei familiari in Italia e all'estero, rendono complicata l'adozione di interventi adeguati, che avrebbero bisogno di una identificazione certa del minore, della conoscenza della storia personale e familiare del ragazzo al fine di rendere praticabile la costruzione di un progetto durante e dopo l'iter giudiziario.

Del resto l'esigenza di accertare l'età del minore, come in precedenza evidenziato, riguarda l'imputabilità del minore ma anche la competenza dell'Autorità giudiziaria, Tribunale per i Minorenni o Tribunale se il reato è stato commesso dopo il compimento del 18° anno di età. La competenza del Dipartimento per la Giustizia Minorile si esercita per l'esecuzione dei provvedimenti che l'Autorità Giudiziaria Minorile dispone nei confronti dei minori che abbiano commesso un reato in età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Quando viene accertato che il minore è infraquattordicenne e quindi non imputabile, il giudice in considerazione di elementi specifici, quali la gravità del reato e la pericolosità sociale può disporre una misura di sicurezza affidando il minore ai Servizi sociali degli Enti Locali.

In considerazione dell'utenza di riferimento e della operatività dei Servizi Minorili appare utile evidenziare che le esigenze del settore giustizia minorile rispetto all'accertamento dell'età propongono come necessità organizzativa una facilità di accesso ai servizi sanitari deputati all'accertamento, prevedendo una distribuzione capillare degli stessi nel territorio nazionale, con la possibilità di attivazione in tempo breve e con risultati definiti in tempi utili.

Fatto salvo che la procedura di identificazione attraverso rilievi fotodattiloscopici e l'utilizzo di una Banca Dati, creata appositamente per contenere informazioni su quanti siano sottoposti ad accertamenti sanitari, potrà riuscire a limitare il ricorso a tali indagini sanitarie ad una sola volta, si evidenzia come la questione dell'imputabilità per i minori di anni 14, oltre che della competenza per gli ultradiciottenni, richiedono una determinazione certa dell'età per consentire l'applicazione di tutti i benefici previsti dalla normativa e quindi la piena tutela dei diritti soggettivi del minore.

8. Metodi di determinazione dell'età per i minori non accompagnati a livello europeo

La maggior parte dei Paesi determinano l'età fondandosi principalmente su una perizia medica (Spagna, Francia, Italia, Romania), mentre altri hanno stabilito delle procedure che tengono ugualmente in considerazione il racconto del giovane e la sua situazione (Gran Bretagna, Svezia).

Spagna: Perizia medica, con esame osseo, fondata sul metodo di Greulich e Pyle. Il margine d'errore è indicato sul rapporto ma non sono previsti automatismi a favore del giovane qualora permanga l'incertezza della minore età.

Francia: Perizia medica, con esame osseo, fondata sul metodo di Greulich e Pyle. Pratiche molto variabili, in base al luogo in cui il giovane è affidato.

Grecia: Nessun metodo ufficiale è definito dal diritto nazionale, che prevede però la possibilità di una perizia medica. In genere, i giovani le cui caratteristiche fanno presumere un'età inferiore ai 16 anni sono considerati come minori mentre gli altri sono dichiarati adulti dalla polizia a prescindere dalle loro affermazioni.

Ungheria: Perizia medica fondata su un esame osseo e un esame pediatrico. Poiché la procedura medica è poco praticata a causa della sua imprecisione e del suo costo, le dichiarazioni dei giovani sono spesso tenute in considerazione per accordare una protezione.

Italia: Perizia medica, con esame osseo, fondata sul metodo di Greulich e Pyle. Perizia generalmente effettuata da personale medico non integrato da altre componenti professionali. Il margine d'errore in genere non è indicato.

Romania: Perizia medica. L'autorizzazione a sottoporsi a perizia è richiesta al giovane e al suo rappresentante legale, ma il giovane è considerato come adulto in caso di rifiuto. Il margine d'errore non è preso in considerazione.

Gran Bretagna: Valutazione basata sulla situazione del giovane e del suo racconto. Una perizia medica può essere effettuata, ma costituisce soltanto uno degli elementi di informazione nell'ambito di una valutazione globale. La valutazione è condotta dall'assistente sociale responsabile del fanciullo. Il beneficio del dubbio viene accordato ma non è obbligatoria una procedura di determinazione dell'età.

Svezia: Valutazione da parte dell'Ufficio delle migrazioni, sulla base di un colloquio di valutazione che può essere completato da una perizia medica. Beneficio del dubbio accordato al giovane in caso di perizia medica.

9. Approccio multidimensionale per l'accertamento dell'età

Il 15 maggio 2008 la Conferenza dei Servizi, indetta dal Ministero dell'Interno per rispondere all'esigenza di pervenire ad un procedimento unitario cui fare riferimento per le "Procedure di identificazione dei minori stranieri non accompagnati e di accertamento della minore età", ha evidenziato la necessità di definire un protocollo sanitario per la determinazione dell'età che possa essere applicato sull'intero territorio nazionale.

Il protocollo sanitario, approvato dal Consiglio Superiore di Sanità, ha previsto un approccio multidimensionale e multidisciplinare che comprende:

una valutazione integrata dei dati risultanti dalla rilevazione radiologica del grado di maturazione ossea del distretto polso-mano e dall'esame fisico (misurazioni antropometriche, ispezione dei segni di maturazione sessuale, con identificazione degli eventuali disturbi dello sviluppo, definizione dello stadio di dentizione) svolto da un pediatra. Questo anche ai fini della tempistica dettata da eventuali esigenze di giustizia, allo scopo di garantire, nel minor tempo possibile, la messa in opera di misure atte a fornire la tutela del minore quale bene primario da proteggere. Nel percorso di accertamento assume quindi un ruolo fondamentale la visita pediatrica nel corso della quale deve essere presente un traduttore/mediatore culturale, nel rispetto del presunto minore, devono venire rilevati tutti quei parametri utili a fornire indicazioni sull'età, avendo cura di utilizzare le tabelle auxologiche dei diversi Paesi o, in alternativa, quelle dei Paesi più prossimi. Con l'età cronologica dovrà essere sempre indicato il margine di errore e, nel dubbio di attribuzione dell'età cronologica deve essere applicato il principio della presunzione della minore età, come previsto dalla. normativa nazionale e dai principi di diritto sanciti a livello internazionale.

Una volta attribuita l'età, al fine di evitare di dover ripetere la procedura in eventuali occasioni successive, deve affluire nella stessa banca dati cui confluiscono i dati della identificazione.

Nel percorso di accertamento va previsto l'inserimento di un colloquio da svolgersi con il presunto minore, elemento che rientra nel principio di partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia ,e dell'adolescenza, siglata nel 1989, che sancisce il diritto di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, di essere ascoltati e che la loro opinione sia presa in debita considerazione).

E' stato anche evidenziato come le strutture deputate a tale accertamento devono essere "strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici", capaci di garantire la minore variabilità possibile del giudizio espresso, nel rispetto delle migliori garanzie per il minore e per il perseguimento dei fini di giustizia. E' pertanto competenza del Servizio Sanitario e quindi delle Regioni l'individuazione delle strutture di riferimento tenendo conto delle esigenze rappresentate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile, e delle articolazioni periferiche rappresentate dai Centri per la Giustizia Minorile competenti per territorio.

10. Conclusioni

L'identificazione di un minore è la necessaria premessa per l'esercizio dei diritti soggettivi di cui ogni minore è portatore. Senza una identificazione certa non si può attuare alcuna politica di protezione e di tutela nei suoi riguardi e consentire l'esercizio da parte dello stesso di una cittadinanza attiva.

Come si è constatato le procedure e le tecniche per accertare l'età variano e spesso sussistono dubbi sulla loro affidabilità, pertanto, è fondamentale che, come raccomandato dalla Commissione Europea nel "Piano d'Azione sui minori non accompagnati 2010-2014", si formulino orientamenti sulle migliori pratiche elaborando documenti tecnici sull'accertamento dell'età. Il modello da seguire, pertanto, è proprio quello di un intervento integrato per consentire non solo l'uscita del minore dal sistema penale, ma anche il suo inserimento sociale e lavorativo e l'opportunità di esercitare una cittadinanza attiva, fatta di diritti e doveri, centrata sulla responsabilità individuale senza la quale è impossibile ottenere qualsiasi successo riabilitativo.

In linea con tali esigenze e anticipando le raccomandazioni del Piano d'Azione della Commissione Europea, l'Università di Roma La Sapienza ha realizzato un progetto pilota per lo studio dell'accrescimento osseo mediante l'utilizzo della risonanza magnetica, metodologia non invasiva utilizzata sperimentalmente per tale finalità. Il progetto si è svolto in attuazione del protocollo d'intesa interistituzionale siglato dalla Direzione Generale del Dipartimento Giustizia Minorile, che rappresento, con le competenti Direzioni del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute.

E' utile rappresentare che le funzioni della sanità penitenziaria con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali sono state trasferite al Servizio Sanitario Nazionale in attuazione del D.L.vo n. 230/1999  . Le modalità, i criteri e le procedure del passaggio definite tramite il DPCM, predisposto dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero della Giustizia, dell'Economia e della Funzione Pubblica è stato approvato in data 20.03.2008 dalla Conferenza Stato-Regioni, e siglato del Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri competenti in data 1° aprile 2008.

Con queste premesse, la Direzione Generale che rappresento ha evidenziato che le esigenze della giustizia minorile rispetto all'accertamento dell'età propongono come necessità organizzativa una facilità d'accesso ai servizi sanitari deputati all'accertamento, con la possibilità di attivazione in tempi brevi e con risultati definiti in tempi utili, allo scopo di garantire la messa in opera di misure atte a fornire la tutela del minore quale bene primario da proteggere, così come sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia, dal Consiglio d'Europa e dalla normativa vigente in materia.

Pertanto, in merito all'applicazione del sopracitato "approccio multidimensionale" per l'accertamento dell'età, si è impegnata la Conferenza Stato Regione a sostenere l'attuazione delle prassi individuate nel protocollo sanitario su tutto il territorio nazionale e la definizione da parte delle Regioni delle strutture sanitarie pubbliche deputate a tale accertamento. Ciò sempre seguendo nel principio cardine del "superiore interesse del minore" e della tutela dei diritti soggettivi.


 

Roma, 11 ottobre 2012

Il direttore generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari: Serenella Pesarin