Articolo 1
1.
Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.
Articolo 2
1.
La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.
Articolo 3
1.
Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.
Articolo 4
1.
Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo successivo.
2.
Il titolare di patente di guida srilankese converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione.
3.
Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.
4.
Per l'applicazione del
primo capoverso
del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.
5.
Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.
Articolo 5
1.
Il presente Accordo si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.
2.
Inoltre, il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.
Articolo 6
1.
Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo. Le predette tabelle, unitamente all'elenco dei modelli delle patenti di guida, costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.
2.
Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:
a) nella Repubblica italiana il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
b) nella Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka il "Department of Motor Traflic" del Ministero Dei Trasporti.
Articolo 7
1.
Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.
Articolo 8
1.
La competente Autorità srilankese che effettua la conversione può chiedere, in aggiunta alla documentazione di rito, la traduzione ufficiale della patente di guida italiana. La stessa Autorità può chiedere, per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche italiane, informazioni alle competenti Autorità italiane ove sorgano dubbi circa la validità e l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati.
2.
La competente Autorità italiana che effettua la conversione della patente di guida srilankese chiede, in aggiunta alla documentazione di rito, un Certificato di autenticità e validità della patente stessa rilasciato dalla Rappresentanza Diplomatica srilankese in Italia, sulla base di informazioni fornite dalla competente Autorità in Sri Lanka. Detto Certificato riporta la fotocopia e la traduzione della patente da convertire, inoltre dichiara la validità, l'autenticità, la data e la modalità di conseguimento del documento stesso.
Articolo 9
1.
L'Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.
Articolo 10
1.
Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le Rappresentanze diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell'
art. 7
, nonché le informazioni di cui agli artt. 8 e 9.
2.
Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9.
3.
Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato di comune intesa tra le Parti Contraenti tramite uno scambio di Note. Il testo modificato entrerà in vigore con le stesse modalità di entrata in vigore previste per il presente Accordo.
4.
Il presente Accordo avrà durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore.
5.
Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.
6.
Il presente Accordo potrà essere rinnovato per un'ulteriore durata di cinque anni di comune intesa tra le Parti Contraenti, tramite uno scambio di Note, prima della data di scadenza dell'Accordo stesso.
7.
A partire da un anno prima della scadenza, le Parti Contraenti possono avviare le consultazioni per il rinnovo.
8.
Qualora l'Ambasciata della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka concordi su quanto precede, la presente Nota, scritta in italiano, con gli allegati tecnici, e la Nota di risposta dell'Ambasciata della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, scritta in inglese, di eguale tenore, entrambi i testi facenti ugualmente fede, costituirà un Accordo, per scambio di Note, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka in materia di conversione di patenti di guida, che entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
9.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione lntemazionale si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka i sensi della Sua più alta considerazione.