Art. 1.
1.
All'
articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2011, n. 3933
, dopo le parole «contingente di personale» sono aggiunte le parole «non dirigenziale». Al suddetto comma 7 e' aggiunto il seguente periodo: «Il predetto personale del Ministero dell'interno e' collocato in posizione di comando presso la Struttura Commissariale fino a cessate esigenze e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, al medesimo personale e' attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale di analoga posizione di stato, con oneri quantificati in euro 400.000,00 posti a carico del Commissario delegato, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed il trattamento economico fondamentale attinente alle posizioni di comando del personale appartenente alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'
articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
. Le funzioni di coordinamento del predetto personale sono assicurate da un funzionario, con qualifica dirigenziale, dell'Amministrazione civile dell'Interno, compatibilmente con lo svolgimento dei compiti correlati alla posizione funzionale attribuita nell'ambito dell'ufficio di appartenenza. Al predetto funzionario e' autorizzata, a carico delle risorse assegnate al Commissario delegato di cui all'
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933/2011
, la corresponsione di una indennita' mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione annua di posizione e/o di rischio prevista dal relativo ordinamento, anche in deroga all'
articolo 9 del decreto legge n. 78/2010
, con oneri stimati in euro 60.000,00.».
Art. 2
1.
Tenuto conto del protrarsi delle attivita' connesse allo stato di emergenza umanitaria relativa all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, la Croce Rossa Italiana e' autorizzata a corrispondere al personale direttamente impegnato nelle attivita' presso i campi di accoglienza di Mineo e Lampedusa e al personale effettivamente a supporto delle citate attivita', fino al 30 settembre 2011, compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite di 150 ore mensili pro-capite, con oneri quantificati in euro 650.000,00.
2.
Per le medesime finalita' di cui al
comma 1
, la Croce Rossa Italiana e' altresi' autorizzata, fino al 30 settembre 2011, ad utilizzare nel limite massimo di 50 unita' prestatori di lavoro temporaneo, tramite impresa di fornitura di lavoro temporaneo, con oneri stimati in euro 575.000,00.
3.
Gli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.225.000,00, sono posti a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana.
4.
Per le finalita' di cui al presente articolo e per i relativi oneri connessi alle spese istituzionali, la Croce Rossa Italiana e' autorizzata ad utilizzare le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione degli esercizi finanziari precedenti, ivi comprese le quote vincolate inerenti i contributi ordinari e straordinari del Ministero della difesa.
Art. 3
1.
Al fine di assicurare la complessiva funzionalita' del Dipartimento della protezione civile, in relazione al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo ed alla contestuale emergenza umanitaria dovuta all'eccezionale afflusso, nel territorio nazionale, dei cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, il trattamento economico fondamentale attinente alle posizioni di comando o corrispondenti del personale di cui all'
articolo 27 della legge 4 novembre 2010, n. 183
, rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza, in deroga a quanto stabilito dalla disposizione medesima.
2.
In relazione alle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche in sede locale, delle attivita' di emergenza, la presente disposizione si applica anche al personale delle predette Amministrazioni, gia' in servizio presso il Dipartimento.
Art. 4
1.
Nell'ambito del contesto emergenziale di cui all'
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933/2011
e successive modificazioni, il Soggetto attuatore, nominato con decreto del Commissario delegato n. 2206 del 6 maggio 2011, provvede, altresi', in termini di somma urgenza, con i poteri e le deroghe previste dalle ordinanze richiamate in premessa, alla rimozione delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati approdati nell'isola di Pantelleria ed ivi ubicate.
2.
Agli oneri derivanti dal
comma 1
nel limite massimo di euro 500.000,00, si provvede a carico delle risorse poste nella disponibilita' del Commissario delegato.
Art. 5
1.
Al fine di monitorare le attivita' poste in essere dai Soggetti attuatori sul territorio nazionale ai sensi delle ordinanze richiamate in premessa, per consentire il miglioramento degli standard di accoglienza dei migranti e favorire l'omogeneita' di trattamento degli assistiti, il Commissario delegato istituisce, con apposito decreto, un Gruppo di Monitoraggio e Assistenza composto da 28 unita' di personale, la cui durata e' fissata al 31 dicembre 2011. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di funzionamento e le attivita' della predetta struttura. Ai componenti della struttura e' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.
2.
Agli oneri derivanti dal
comma 1
, quantificati dal 1°agosto 2011 fino al 31 dicembre 2011 in euro 529.400,00, si provvede a carico delle risorse assegnate al Commissario delegato.
Art. 6
1.
Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzioni di continuita', dell'attivita' di supporto per la vigilanza e sicurezza delle strutture e aree di cui all'
articolo 1, comma 2, lettera c), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011
, l'impiego del contingente di militari di cui all'articolo 3, comma 3, della citata ordinanza e' prorogato fino al 31 ottobre 2011 e ai relativi oneri, quantificati in euro 2.515.450,00, si provvede ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3.