Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto l' art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
Visto l' art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011 , con il quale e' stato prorogato, fino al 30 aprile 2012, lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino nonche' l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010 e successive modificazioni;
Visti l' art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 , ed in particolare il comma 2, in cui e' previsto che per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna, continuano ad applicarsi le disposizioni previste nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 , l' art. 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 , nonche' le note del 29 aprile e del 5 ottobre 2011 della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010 , con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010» e successive modifiche ed integrazioni, l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3960 del 17 agosto 2011 , con la quale il Prefetto di Verona e' stato nominato Commissario delegato per il superamento della situazione emergenziale in rassegna in sostituzione del Presidente della regione Veneto, nonche' la nota del 20 settembre 2011 del Presidente della regione Veneto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010 , con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della Regione siciliana e nominato il Presidente della medesima Regione Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto l' art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3865 del 15 aprile 2010 con cui, nell'ambito delle iniziative da porre in essere nell'area del territorio Nebroideo ad elevato rischio sismico ed idrogeologico, il Sindaco del comune di Tortorici in provincia di Messina e' stato autorizzato a realizzare un elisuperficie abilitata al volo notturno;
Vista la nota del 20 settembre 2011, con cui il Sindaco di Tortorici comunica che con delibera n. 212 del 15 settembre 2011 e' stato approvato il progetto esecutivo con una spesa complessiva di euro 700.000,00;
Ravvisata la necessita' di assicurare la realizzazione della sopra citata elisuperfice per assicurare un supporto logistico da destinare alle attivita' di soccorso alla popolazione e per la prevenzione dei rischi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009 , con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, prorogato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2012;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e n. 3825 del 27 novembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010 , con il quale e' stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011 con cui il sopra citato stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 29 febbraio 2012;
Vista l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865 del 15 aprile 2010 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, nonche' per le eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della medesima provincia», nonche' l' art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 e successive modificazioni, con cui, tra l'altro, il Commissario straordinario della regione Siciliana, nominato ai sensi dell' art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 , convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 , e' stato nominato soggetto attuatore del Commissario delegato-Presidente della Regione siciliana;
Vista la nota del 7 ottobre 2011 del Presidente della Regione siciliana - Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011 , con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011 , con cui il sopra citato stato d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
Visti l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l' art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011 , le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 , n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011 , n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 , articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011 , n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 5, n. 3955 del 26 luglio 2011 , n. 3956 del 26 luglio 2011 , n. 3958 del 10 agosto 2011 , n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011 , n. 3966 del 30 settembre 2011, n. 3969 del 13 ottobre 2011, art. 3, n. 3970 del 21 ottobre 2011 e la nota del 3 novembre 2011 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 7 novembre 2011
Il Presidente: Berlusconi