IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 , recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l' art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l' art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l' art. 2, comma 2 ;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 4;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto ildecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 , recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;
Visti, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 che disciplinano gli ingressi in Italia, ivi compresi quelli di breve durata, nonche' le limitazioni agli spostamenti da e per l'estero;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165, concernente ulteriori limitazioni agli spostamenti da e per l'estero;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Visto il verbale n. 93 del 3 luglio 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni;
Vista la nota del 9 luglio 2020, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha rappresentato la necessita' di rafforzare i controlli tesi a diminuire il rischio di reimportazione del virus nel territorio nazionale e ha contestualmente proposto la restrizione, assoluta o condizionata, della mobilita' da determinati Paesi, in presenza di specifiche condizioni sanitarie;
Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' art. 2, comma 1 , del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale; Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno;
Emana la seguente ordinanza:
Divieti di ingresso e transito nel territorio nazionale
Ingresso nel territorio nazionale
Roma, 9 luglio 2020
Il Ministro: Speranza