IL MINISTRO
VISTO il
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" e, in particolare, l'articolo 46, concernente la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini;
VISTO il
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
VISTO il
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
, di adozione del "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
VISTA la
legge 10 marzo 2000, n. 62
, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTO il
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
, riguardante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'
articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53
";
VISTO il
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61
, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'
articolo 117 della Costituzione
, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'
articolo 1, commi
180
e
181, lettera d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107
";
VISTO il
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della
legge 13 luglio 2015, n. 107
";
VISTO il
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
, recante "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'
art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59
";
VISTO il
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
, avente ad oggetto "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'
articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
";
VISTO il
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
, di adozione del "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169
";
VISTO il
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87
, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'
articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
";
VISTO il
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
, di adozione del "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'
articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTO il
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89
, avente ad oggetto "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'
articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
";
VISTO il
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263
, di adozione del "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali a norma dell'
articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
";
VISTO il
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52
, avente ad oggetto "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'
articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89
";
VISTO il
decreto del Ministro dell'istruzione 22 agosto 2007, n. 139
, recante "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'
articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
";
VISTA la direttiva 15 luglio 2010, n. 57, recante "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'
articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
";
VISTO il
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211
, recante "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'
art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89
, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, recante "Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici a norma dell'
articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
- Secondo biennio e quinto anno.";
VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, recante "Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti professionali a norma dell'
articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87
- Secondo biennio e quinto anno";
VISTO il
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254
, concernente il "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'
articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
";
VISTO il decreto interministeriale 12 marzo 2015, recante "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l?istruzione degli adulti";
VISTO il
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741
, concernente "l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione";
VISTO il
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742
, concernente la "Certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione";
VISTO il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, concernente il "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'
articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61
, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'
articolo 117 della Costituzione
, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della
legge 13 luglio 2015, n. 107
";
VISTO il
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766
, che adotta le "Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 recante "Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso";
VISTA l'ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172, concernente la "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria";
VISTA l'ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 64, concernente gli "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022";
VISTA l'ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 65, recante "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022";
CONSIDERATA la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico sociale europeo, al Comitato delle Regioni "Accogliere coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina: preparare l'Europa a soddisfare i bisogni" del 23 marzo 2022 che incoraggia ad identificare i bisogni di bambini e studenti profughi ucraini al fine di favorire l'accesso all'istruzione, adeguando in maniera flessibile le norme giuridiche e amministrative dei propri sistemi scolastici;
ATTESA la necessità di emanare, ai sensi dell'
articolo 46 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50
, per l'anno scolastico 2021/2022, misure specifiche per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
VISTO il parere n.87 reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) in data 1 giugno 2022;
RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali, ed in particolare, la richiesta formulata dal CSPI di derogare completamente al rilascio della certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, nonché la richiesta relativa all'articolo 3 comma 8, limitatamente all'eliminazione del termine "eventuale" prima di "attribuzione del credito scolastico";
RITENUTO di non poter accogliere le proposte di modifica formulate dal CSPI relativamente ai commi 2, 3, 5 e 8 dell'articolo 3, tutte relative alla presenza di valutazioni inferiori a sei decimi nello scrutinio finale, in quanto la presenza di valutazioni disciplinari, ancorché insufficienti, laddove il consiglio di classe disponga di adeguati elementi per esprimerle, è necessaria e funzionale ai fini della personalizzazione del Piano di apprendimento individualizzato di cui ai commi 5 e seguenti che deve tenere conto dei livelli di apprendimento effettivamente conseguiti nel corso del corrente anno scolastico e attestati dalle valutazioni;
INFORMATE le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto "Istruzione e Ricerca" e della dirigenza scolastica;
ORDINA
Art. 1
Finalità e definizioni
1.
La presente ordinanza definisce specifiche misure sulla valutazione finale degli apprendimenti per l'anno scolastico 2021/2022 degli alunni e studenti ucraini iscritti nelle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione a partire dal 24 febbraio 2022 a seguito della guerra in Ucraina, nonché sul loro esonero dalla partecipazione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, in deroga alla normativa vigente in tema di valutazione degli apprendimenti e di svolgimento degli esami di Stato.
2.
Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
d) Ordinanza valutazione primaria: ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172;
Art. 2
Valutazione nel primo ciclo di istruzione - classi non terminali
1.
La valutazione finale degli apprendimenti degli alunni ucraini di cui all'articolo 1, comma 1 è effettuata collegialmente, in sede di scrutinio finale, dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, in riferimento all'eventuale Piano didattico personalizzato (PDP) predisposto, tenendo conto dell'impatto psicologico e del livello delle competenze linguistico-comunicative nella lingua italiana degli alunni, nonché della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto della guerra e della conseguente emergenza umanitaria.
2.
In deroga all'articolo 2 del Decreto legislativo e all'articolo 3 dell'Ordinanza valutazione primaria, qualora i docenti contitolari della classe ovvero del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, la valutazione finale è espressa attraverso un giudizio globale sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull'acquisizione delle prime competenze linguistico-comunicative in lingua italiana, sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche.
3.
Gli alunni ucraini di cui all'articolo 1, comma 1 sono ammessi alla classe successiva, salvo nei casi di non validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo, accertati e verbalizzati dal consiglio di classe, tenendo a riferimento la data di iscrizione ai fini del computo dell'orario annuale personalizzato.
4.
Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
5.
Per gli alunni ucraini ammessi alla classe successiva ai sensi del comma 3, i docenti contitolari della classe, ovvero il consiglio di classe, predispongono un Piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento di lingua e di contenuto da conseguire nel corso del successivo anno scolastico nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
6.
Nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 le istituzioni scolastiche realizzano attività idonee a sostenere gli alunni nel raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di apprendimento individualizzato, che costituiscono attività didattica ordinaria, hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2022 e proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2022/2023.
7.
In deroga all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo, agli alunni ucraini di cui all'articolo 1 frequentanti la classe quinta della scuola primaria e la classe terza della scuola secondaria di primo grado non viene rilasciata la certificazione delle competenze.
Art. 3
Valutazione nel secondo ciclo di istruzione - classi non terminali
1.
La valutazione finale degli apprendimenti degli studenti ucraini di cui all'articolo 1, comma 1 che frequentano classi non terminali nel secondo ciclo di istruzione è effettuata collegialmente, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, anche in riferimento all'eventuale Piano didattico personalizzato (PDP) predisposto, tenendo conto dell'impatto psicologico e del livello delle competenze linguistico-comunicative nella lingua italiana degli studenti, nonché della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto della guerra e della conseguente emergenza umanitaria.
2.
In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
, qualora i docenti del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, e/o le valutazioni risultino insufficienti, gli studenti di cui al comma 1 sono comunque ammessi alla classe successiva.
3.
Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascuno studente le eventuali valutazioni presenti, ancorché insufficienti; non si procede ad alcuna valutazione per le discipline nelle quali il consiglio di classe non disponga di adeguati elementi rinviando ad un giudizio globale sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull'acquisizione delle prime competenze linguistico- comunicative in lingua italiana e sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche, utile al rilascio della certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, per i soli studenti iscritti alle classi prima e seconda.
4.
Nel caso di frequenza delle classi terza e quarta, e di ammissione alla classe successiva ai sensi del comma 2, non si procede all'attribuzione del credito scolastico.
5.
Per gli studenti ammessi alla classe successiva ai sensi del comma 2, in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, o con discipline non valutabili, il consiglio di classe predispone un Piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento di lingua e di contenuto da conseguire nel corso del successivo anno scolastico nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
6.
Nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 le istituzioni scolastiche realizzano attività idonee a sostenere gli studenti nel raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di apprendimento individualizzato, che costituiscono attività didattica ordinaria, hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2022 e proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell?anno scolastico 2022/2023.
7.
In relazione alle discipline e ai relativi obiettivi indicati nel Piano di apprendimento individualizzato, i docenti effettuano, nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, apposite verifiche relativamente al raggiungimento dei suddetti obiettivi.
8.
Nel corso dello scrutinio finale dell'anno scolastico 2022/2023, per le sole classi quarte e quinte, il consiglio di classe, sulla base delle verifiche di cui al comma 7, procede a integrare le valutazioni dell'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle discipline incluse nel Piano di apprendimento individualizzato, per le quali non si era proceduto a valutazione o la valutazione era insufficiente, e all'eventuale attribuzione del credito scolastico dell'anno precedente. I voti espressi in decimi per l'anno scolastico 2021/2022, anche se inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale del suddetto anno scolastico. Il permanere di valutazioni insufficienti ha effetto esclusivamente sul calcolo della media ai fini dell'attribuzione del credito scolastico. Se la media dei voti è inferiore a sei decimi viene attribuito un credito pari a sei punti.
9.
Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Art. 4
Esonero dalla partecipazione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
1.
In deroga all'articolo 6 del Decreto legislativo e al Decreto esami primo ciclo, il consiglio di classe delibera l'esonero dalla partecipazione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti ucraini di cui all'articolo 1, comma 1, frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado che non siano in grado di sostenere le prove di cui all'ordinanza n. 64 del 2022 in considerazione del livello delle abilità linguistiche ricettive e produttive scritte e orali nella lingua italiana ovvero del mancato raggiungimento delle competenze disciplinari previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.
2.
Per gli alunni di cui al comma 1 l'esame di Stato è sostituito dalla valutazione finale da parte del consiglio di classe effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 2.
3.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe rilascia un attestato di credito formativo che costituisce titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale e che assolve agli obblighi di cui all'
articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76
.
4.
L?attestato di cui al comma 3 costituisce, comunque, titolo per l'eventuale iscrizione, su richiesta, per l'anno scolastico 2022/2023 alla classe terza della scuola secondaria di primo grado.
Art. 5
Esonero dalla partecipazione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
1.
In deroga all'articolo 13 del decreto legislativo, il consiglio di classe delibera l'esonero dalla partecipazione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per gli studenti ucraini di cui all'articolo1, comma 1, frequentanti la classe quinta che non siano in grado di sostenere le prove di cui all'ordinanza n. 65 del 2022, in considerazione del livello delle abilità linguistiche ricettive e produttive scritte e orali nella lingua italiana ovvero del mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio dei singoli percorsi.
2.
Per gli studenti di cui al comma 1, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe redige un attestato di credito formativo recante elementi informativi sull'indirizzo del corso di studi cui gli studenti sono stati iscritti e sulle discipline comprese nel relativo piano di studi.
3.
L'attestato di cui al comma 2 costituisce, comunque, titolo per l'eventuale iscrizione, su richiesta, per l'anno scolastico 2022/2023 alla classe quinta del medesimo indirizzo, articolazione, opzione frequentato nel corrente anno scolastico.
Art. 6
Percorsi di istruzione per gli adulti
1.
Per gli studenti di cui all'articolo 1 comma 1 che frequentano i percorsi di istruzione per gli adulti presso i CPIA, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), b) e c) del
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263
, la valutazione finale degli apprendimenti è effettuata, in deroga a quanto previsto dal citato decreto, ai sensi della presente ordinanza, tenendo conto del Patto formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte.
Art. 7
Misure organizzative per l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023
1.
Nel caso di bambini e alunni ucraini di cui all'articolo 1, comma 1, già frequentanti nel corrente anno scolastico e per i quali è previsto il passaggio al successivo grado di istruzione, i dirigenti scolastici coadiuvano le famiglie ad individuare l'istituzione scolastica di destinazione ai fini dell'iscrizione tardiva con il supporto degli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali e con la collaborazione degli Enti locali.
2.
Ai fini del comma 1, con specifico riguardo alla scuola secondaria di secondo grado, sono previste, entro l'avvio delle lezioni dell'anno scolastico 2022/2023, le opportune interlocuzioni e le ordinarie attività di orientamento ai fini una scelta consapevole del percorso di studi.
Art. 8
Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
1.
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
1.
All'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.
La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo.